Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di riabilitazione, qualora sia certa ed incontestata la percezione di un reddito da parte dell'interessato, quest'ultimo deve dimostrare quantomeno un suo intento risarcitorio in misura compatibile con le proprie entrate e per l'ipotesi in cui egli assuma un'inesigibilità assoluta è tenuto ad allegare elementi oggettivi concernenti gli introiti disponibili ed il carico familiare: solo in tal modo è consentito al giudice di merito il necessario controllo circa la ricorrenza della condizione posta dall'articolo 179, comma quarto n. 2, cod. pen. per la concessione del beneficio in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21.10.1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N.5048
3. " NZ Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " IZ FU " N.02061/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO IO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 9-7-98 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Giuliana Ferrua. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 9-7-98 il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di NO IO diretta ad ottenere la riabilitazione: all'uopo rilevava che non era stata fornita la prova dell'integrale soddisfacimento delle obbligazioni civili e neppure di un tentativo in siffatta direzione ovvero dell'impossibilità a provvedervi.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il citato soggetto deducendo violazione degli artt. 178, 179 c.p. e vizio motivazionale per omessa considerazione della di lui incapacità economica all'adempimento.
La Corte osserva.
In tema di riabilitazione, qualora - come nel caso in esame - sia o certa ed incontestata la percezione di un reddito da parte dell'interessato, quest'ultimo, ai fini della relativa concessione, deve dimostrare, quantomeno un suo intento risarcitorio in misura compatibile con le proprie entrate e per l'ipotesi in cui egli assuma un'inesigibilità assoluta è tenuto ad allegare elementi oggettivi concernenti gli introiti disponibili ed il carico famigliare: solo in tal modo, invero, è consentito al giudice di merito il necessario controllo circa la ricorrenza della condizione posta dall'art. 179 c.4 n. 2 c.p. per il beneficio de quo (si veda al proposito: Cass. 23-
12-96 n. 0 6400 RV. 206350; Cass. 11-6-99 n. 0 3002 RV. 213590, Cass.2/7/93 n. 3162 RV. 195175, Cass. 10-12-90 n. 4509 RV. 186840).
Orbene la decisione impugnata, a fronte della segnalata mancanza di qualsiasi dato probatorio nel senso di cui sopra, risulta corretta e di conseguenza la prima censura è infondata;
per il resto va puntualizzato che il ricorso si traduce in generiche affermazioni di fatto (pertanto inammissibili) circa l'esiguità delle proprie risorse.
S'impone alla luce delle svolte considerazioni il rigetto del gravame, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999