Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE0 1 6 08 /03 LA CORTE SUPR ONDA CIVILE while festions;
interering on ſentionals Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Presidentedal SPADONE R.G.N. 843/00 Cron. 3705 Consigliere- RIGGIO Dott. Ugo Rep. 523 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere- - Consigliere-Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.03/07/02 CIOFFI Consigliere Dott. Carlo SETTIMI - Consigliere Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente Refuria hommis, est. SENTENZA sul ricorso proposto da: RI CO, elettivamente domiciliato in HRENHE ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo difende unitamente all'avvocato ENZO TATEO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
HI AR MA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE ----- --- 1141 DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VITTORIO TATEO, 2002 giusta delega in atti;
controricorrente 1044 " -1- avverso la sentenza n. 3126/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE 711- JULIO;
udito 1'Avvocato NATOLI Giorgio difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. H -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24.1.94 CA RC LL conveniva davanti al Tribunale di Vigevano IC NA, chiedendo emettersi nei confronti di questi sentenza produttiva degli effetti del trasferimento della proprietà di un immobile, sito in Vigevano, alla via Cappuccini n.124/8, che il convenuto aveva promesso di vendergli con contratto preliminare del attore chiedeva, inoltre, la condanna28.8.92. Lattore del convenuto a pagargli un importo risultante dalla somma di varie voci di credito derivanti dal predetto contratto e dalla sottrazione, da tali voci, del prezzo pattuito per la vendita dell'immobile. Il convenuto rimaneva contumace. La causa veniva istruita con prova documentale e con prova orale. Il Tribunale di Vigevano, con sentenza 6 febbraio 1996/104.1996, emetteva decisione sostitutiva del contratto non stipulato, accertava in capo all'attore il diritto di prelazione all'acquisto del terreno sito in Vigevano via Cappuccini n. 124/8, e, compensati i rispettivi crediti e debiti, condannava il convenuto a pagare 3 la somma di L.150.131.000 oltre alla rifusione delle spese. Avverso detta sentenza proponeva appello il NA deducendo che la decisione era errata, perché l'inadempimento era da imputarsi non a lui ma al LL, che aveva omesso di offrire il dovuto e di mettergli a disposizione il suo appartamento al canone annuo di L.3.500.000; che la decisione era ancora errata, perché gli aveva addebitato tutte le somme versate dal LL, senza distinguere tra quelle dovute a tale data e quelle maturate successivamente per colpa ° per scelta di controparte, nonché gli interessi al 14% dalla data del lodo (10.9.91) fino alla sentenza (57mesi) anziché fino alla data prevista per la conclusione del definitivo, cioè 30.11.92 (mesi 14 e 20 giorni); in subordine l'appellante rilevava che non si poteva prendere atto del maggior valore nel frattempo acquisito dall'immobile e della conseguente compensatio lucri cum damno della quale bisognava tener conto ex art. 1223 c.c.. L'appellato LL costituitosi in giudizio resisteva all'impugnazione. Con sentenza del 28.10- 20.11.1998 la corte d'appello di Milano respingeva l'appello. + Ricorre per cassazione avverso detta sentenza NA IC con tre motivi di gravame;
resiste con controricorso LL CA. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciaCon il primo motivo il ricorrente violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative alla mancata stipulazione dell'atto pubblico;
degli artt. 1175, 1375 e 1206 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la sentenza impugnata, ritenendo che il ricorrente fosse stato inadempiente per non avere stipulato il contratto definitivo entro la data del 30.11.1992, non ha individuato su quali delle parti contraenti incombeva l'obbligo di convocare l'altra davanti al notaio. Il motivo è inammissibile, perché prospetta una questione nuova. Nel giudizio di alla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo proposta dal LL, il NA, rimasto contumace in primo grado, ne aveva eccepito l'inadempimento per non avere 10 stesso versato le somme ancora dovute entro la data fissata per il rogito. Nessuna questione egli aveva fatto circa l'incidenza sull'una o sull'altra parte 5 dell'onere di attivarsi per la comparizione davanti al notaio. La deduzione del ricorrente, secondo cui il LL non aveva chiesto la stipula del rogito entro la data pattuita dimostrato la sua disponibilità a sottoscrivere l'atto in violazione dell'art. 1175 C.C. è stata dalla corte d'appello superata con il rilievo che la norma non fa sorgere una responsabilità se non concreta la violazione di (pag. 4 della un diritto altresì già riconosciuto sentenza). Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2028 cod. civ.; nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'affermato diritto del LL di porre a carico del ricorrente anche le somme pagate alla B.N.L. dopo la data del 30.11.1992. La sentenza impugnata ha tale diritto collegato ad un'utile gestione del LL senza che di tale istituto ne ricorressero i presupposti e non considerando che dei pagamenti eseguiti alla B.N.L. il LL aveva chiesto il riconoscimento come prezzo della vendita e non come rimborso ex art.2031 cod. civ. di spese necessarie o utili. G Il motivo è infondato. La sentenza ha ritenuto (pagg. 4 e 5) che il pagamento da parte del LL alla B.N.L. erogante 11 mutuo, pur non avendone l'obbligo, anche delle rate scadute dopo la data del 30.11.1992 era di utile gestione, perché vi era l'interesse del promissario a fare estinguere la - B.N.L. ilprocedura espropriativa iniziata dalla fatto poi di avere il LL chiesto il rimborso di tale somma come prezzo non dovuto della vendita non impediva alla corte di appello di qualificare l'attività dallo stesso svolta. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1224 cod. civ.; insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al diritto del LL di ottenere gli interessi convenzionali del 14 fino alla data della sentenza. La sentenza impugnata, ritenendo che gli interessi convenzionali erano dovuti, perché pattuiti fino all'estinzione dell'obbligazione coincidente con il trasferimento della proprietà e cadenzacoy love non cala Scadenza del termine del 30.11.1992 non ha considerato che questo termine era il limite massimo per la stipulazione del rogito con la 7 conseguenza che gli interessi potevano attribuirsi, se richiesti, solo come mora o danno ex art. 1222, 2° comma, cod. civ.. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, interpretando le - secondo cui gli clausole del preliminare, interessi convenzionali erano dovuti fino alla data del rogito sempre che nello stesso tempo fosse stata trasferita la proprietà, L ne ha tratto la logica conseguenza, in mancanza di accordo contrario, che una volta non adempiuto dal NA l'obbligo del trasferimento nella data del quello di 30.11.1992, permaneva anche oltre, pagamento degli interessi. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente 308500 di cui giudizio, che liquida in euro euro 3.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 3.7.2002. est.Il Coungliüre Il Trendente ТЕ ПО АЛ DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Oggi, --->4 FEB 2003 AR Di Nuzzo IL CANCELLIERE 8 AR D Nuzzo