Sentenza 30 novembre 2012
Massime • 1
Il Gip che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere è competente a decidere sull'istanza di restituzione delle cose rimaste in sequestro, dopo la pronuncia della sentenza medesima.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2012, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/11/2012
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3528
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 23398/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE REGGIO CALABRIA - CONFLITTO N. IL;
1) GIP TRIB. PALMIN. IL;
avverso il provvedimento n. 321/2012 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 23/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento dell'11.5.2012 il Gip del Tribunale di Palmi dichiarava la propria incompetenza quale giudice dell'esecuzione - con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria ritenuto competente - in ordine all'incidente di esecuzione con il quale OL NI chiedeva, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., la restituzione della somma di danaro di Euro 415,00 della quale, in data 5.10.2005, era stato disposto il sequestro nell'ambito del procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere del Gip del Tribunale di Palmi. A ragione rilevava che il Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
2. Il Tribunale di Reggio Calabria, dato atto che effettivamente la sentenza emessa nei confronti dell'OL divenuta irrevocabile per ultima era stata emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato quella del Tribunale della stessa sede, riteneva, tuttavia, che la competenza nella specie fosse del Gip del Tribunale di Palmi. Ad avviso del tribunale, infatti, l'art. 665 c.p.p., deve essere interpretato nel senso che se il provvedimento esecutivo è destinato da incidere esclusivamente sull'unico provvedimento da eseguire, in forza del disposto del comma 1 della citata disposizione è competente il giudice che lo ha emanato, mentre se lo stesso è idoneo ad incidere su più provvedimenti tutti ugualmente esecutivi va applicata la disposizione di cui al comma 4 della stessa norma, ossia va ritenuta la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo. Quindi, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Esso va risolto dichiarando la competenza del Gip del Tribunale di Palmi che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere con la quale si è concluso il procedimento nel quale era stato disposto il sequestro della somma oggetto dell'istanza di restituzione. Invero, nella specie, non si procede ai sensi dell'art. 676 c.p.p., trattandosi di sentenza di non luogo a procedere che per sua natura, pur acquisendo forza esecutiva ai sensi dell'art. 650 c.p.p., comma 2, non diviene irrevocabile (art. 434 c.p.p., e ss.).
Conseguentemente - ferma la interpretazione consolidata dell'art. 665 c.p.p., comma 4 indicata dal Gip del Tribunale di Palmi - nella specie detta disposizione non può essere applicata.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Palmi cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2013