Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.- quest'ultimo con riferimento agli artt. 5,6, e 13 CEDU) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso straordinario per errore di fatto contro decisioni della Corte di cassazione sia esperibile solo dal condannato e non anche dall'indagato con riferimento ad errore rilevato in procedure incidentali (nella specie, pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso ordinanza del Tribunale del Riesame), in quanto le decisioni emesse all'esito di queste ultime costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna.
Commentario • 1
- 1. La conversione del sequestro conservativo in pignoramentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2020
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2016, n. 15368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15368 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
15 36 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. CARLO ZAZA N. 115/2016 Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO N. 43757/2015 Rel. Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA 1 - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE t ha pronunciato la seguente SENTENZA ! sul ricorso proposto da: GRANDE RA OL N. IL 20/01/1959 avverso la sentenza n. 8768/2015 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 28/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale Fimiani, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.5.2015 la I Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Grande Aracri LI avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 23 dicembre 2014 con la quale era stata respinta la sua richiesta di declaratoria d'inefficacia, per scadenza dei termini, della misura cautelare della custodia in carcere cui era stato sottoposto perché gravemente indiziato dell'omicidio di RI RU. Questa Corte aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché carente di motivi specifici osservando che il ricorrente aveva presentato personalmente il ricorso tramite la direzione della Casa Circondariale, individuando esattamente il provvedimento impugnato e riservandosi di far pervenire i motivi specifici per il tramite dei propri difensori che, tuttavia, non li avevano depositati nei termini di legge.
2. Con atto sottoscritto dal sui difensore l'imputato ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. affidandolo ad un unico articolato motivo.
2.1. E' stato dedotto l'errore di fatto circa la proposizione del ricorso contenente i motivi. Lamenta il ricorrente che agli atti del fascicolo trasmesso dal Tribunale del riesame di Catanzaro a questa Corte era presente (da pagina 588 alla pagina 649) il ricorso per cassazione proposto dai difensori del ricorrente, depositato nei termini in data 13 febbraio 2015. La decisione impugnata si era quindi basata su un errore di fatto come tale censurabile ex art. 625 bis c.p.. 2.2. Con memoria difensiva del 4 gennaio 2016 il ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 bis c.p.p. in relazione agli artt. 3, 13, 24, 111, e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 5, 6, 13 CEDU, nella parte in cui non consente alla persona indagata di attivare tale strumento, ove questa Corte dovesse decidere l'improponibilità del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO diIl ricorso è manifestamente inammissibile, in considerazione della mancanza legittimazione del ricorrente alla proposizione del particolare tipo di ricorso per cassazione previsto dall'art. 625 bis, c.p.p. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., spetta solo all'imputato "condannato", tanto è vero che è stata esclusa la legittimazione nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio, non potendosi in tale ipotesi ritenere avvenuto l'accertamento definitivo della responsabilità e l'imputato essere qualificato come 2 до "condannato" (cfr. Cass., sez. VI, 17.9.2014, n. 46066, rv. 260820; Cass., sez. I, 20.5.2010, n. 23854, rv. 247587). Il ricorso straordinario ex art. 625 c.p.p. è ammissibile solo nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto, in tale evenienza, risulta comunque essere definitivo l'accertamento della responsabilità dell'imputato (cfr. cass., sez. U., 21.6.2012, n. 28717, rv. 252935). Nel caso di specie, a maggior ragione, il ricorrente non è legittimato a proporre il ricorso ex art. 625 c.p.p., non avendo assunto non solo la condizione di "condannato" ma neppure quella di imputato, essendo solo indiziato dell'omicidio di RI RU e sottoposto a misura cautelare. E' peraltro palesemente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 bis, c.p.p. A tal proposito, questa Corte ha già avuto modi di statuire che è manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, data la diversità delle situazioni messe a confronto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso straordinario per errore di fatto incorso nelle decisioni della Corte di cassazione sia esperibile solo dal condannato e non anche dall'imputato con riferimento ad errore occorso in procedure incidentali, in quanto le decisioni emesse all'esito di queste ultime costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna. (Sez. 1, n. 35614 del 25/09/2002 - dep. 23/10/2002, Calone, Rv. 222328). Non vi è dubbio che tale argomentazione giuridica consenta di ritenere l'infondatezza della questione sollevata anche per gli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost invocati dal ricorrente. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Andrea Fidanzia dr. Carlo ZAZ DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 13 APR 2016 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Cerugia Lanzuise