Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2005, n. 44639
CASS
Sentenza 5 luglio 2005

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Massime1

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità si deve tenere conto, quando oggetto del reato non sia una somma di denaro, del valore oggettivo della cosa e quando si tratti, come nella specie, di furto di un carnet di moduli per assegni bancari (non recanti la indicazione di importi), del valore oggettivo intrinseco (quello "cartaceo" dei moduli de quibus) del medesimo, cui va rapportato il danno diretto da reato, e non già di eventuali ulteriori pregiudizi che potrebbero derivare al soggetto passivo dall'uso da parte di terzi di quanto a lui sottratto, che non rientrano nella nozione del danno quale conseguenza immediata e diretta del reato.

Commentario1

  • 1Cassazione SU Penali: attenuante del danno patrimonale di speciale tenuità nella ricettazione
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2005, n. 44639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44639
Data del deposito : 5 luglio 2005

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