Sentenza 5 luglio 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità si deve tenere conto, quando oggetto del reato non sia una somma di denaro, del valore oggettivo della cosa e quando si tratti, come nella specie, di furto di un carnet di moduli per assegni bancari (non recanti la indicazione di importi), del valore oggettivo intrinseco (quello "cartaceo" dei moduli de quibus) del medesimo, cui va rapportato il danno diretto da reato, e non già di eventuali ulteriori pregiudizi che potrebbero derivare al soggetto passivo dall'uso da parte di terzi di quanto a lui sottratto, che non rientrano nella nozione del danno quale conseguenza immediata e diretta del reato.
Commentario • 1
- 1. Cassazione SU Penali: attenuante del danno patrimonale di speciale tenuità nella ricettazioneFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2005, n. 44639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44639 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 05/07/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1102
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 025927/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE CA N. IL 18/08/1982;
avverso SENTENZA del 06/12/2002 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Ferri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il minore ER RL ricorre per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari, sezione per i minorenni, il 6 dicembre 2002, confermativa della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari datata 8 aprile 2002, che lo ha dichiarato responsabile del reato di furto aggravato di un carnet di assegni bancari di conto corrente, così diversamente qualificato il fatto commesso il 15 aprile 2000, originariamente contestato come delitto di ricettazione ex art. 648 c.p.. Il ricorrente deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, in quanto erroneamente era stata negata la invocata attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 c.p. n. 4) con la motivazione che sussisteva la possibilità (peraltro non realizzatasi nella fattispecie concreta) che i moduli per assegni venissero compilati e messi in circolazione, con grave danno economico per il soggetto passivo e che, comunque, all'avvenuta sottrazione del blocchetto per assegni sarebbe seguito il "blocco del conto corrente", con danno patrimoniale per la titolare (ipotesi, questa, che, secondo il ricorrente, non rispondeva ad alcuna prassi utilizzata in casi simili).
Il ricorso è fondato, considerato che - per assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità alla quale questo Collegio ritiene di aderire sulla scorta del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 07/07/1984 n. 10445, Suardi - ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità si deve tenere conto, quando oggetto del reato non sia una somma di denaro, del valore oggettivo della cosa e quando si tratti, come nella specie, di furto di un carnet di moduli per assegni bancari (non recanti la indicazione di importi), del valore oggettivo intrinseco (quello "cartaceo" dei moduli de quibus) del medesimo, cui va rapportato il danno diretto da reato, e non già di eventuali ulteriori pregiudizi che potrebbero derivare al soggetto passivo dall'uso da parte di terzi di quanto a lui sottratto, i quali non rientrano nella nozione del danno quale conseguenza immediata e diretta del reato (vedasi, tra le altre, Cass. Sez. 5^ Cass. Sez. 2^, 28/09/1992 n. 1036, Cacace, e la recente Cass. Sez. 2^, 18/12/2003 n. 2919, Melia). Manifestamente illogica è, poi l'affermazione dei secondo giudici secondo cui alla configurabilità della circostanza attenuante in parola osterebbe la conseguenza (comunque pur sempre indiretta) costituita dal "blocco" del conto corrente del derubato e, quindi, "un fermo del suo patrimonio incidente sensibilmente su esso", ove il furto venga da questi denunciato, considerato che dal denunciato furto od anche smarrimento di uno o più moduli per assegni bancari non fa seguito siffatta conseguenza, ed il correntista è libero di operare sul proprio conto corrente usando (altri) assegni in suo possesso o rilasciabili dall'istituto bancario.
Per quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Lecce, Sezione Minori, la quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p. n. 4 e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce, Sezione Minori.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005