Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di ricettazione, ai fini della valutazione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per valutare l'entità del danno cagionato dal reato di ricettazione di assegni circolari e bancari si deve tener conto dell'importo risultante dai titoli unicamente se il fatto di ricettazione ha avuto per oggetto un assegno già compilato con l'indicazione dell'importo.
Commentario • 1
- 1. Cassazione SU Penali: attenuante del danno patrimonale di speciale tenuità nella ricettazioneFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2003, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/12/2003
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 1925
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 38787/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME DO nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 21.5.01;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Francesco Cosentino il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 7.10.96 il Pretore di Cagliari ha riconosciuto ME DO colpevole del reato di ricettazione continuata di due assegni di provenienza furtiva (artt. 81, 648 c.p.) e, ritenuta la continuazione con i reati accertati a carico dello stesso imputato dalla sentenza del Pretore di Sorgono in data 7.12.93, ha disposto un ulteriore aumento di pena di mesi 5 di reclusione e lire 500.000 di multa.
Avverso la decisione ha proposto appello l'imputato e la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 21.5.01 ha respinto il gravame. I giudici di merito hanno accertato che i titoli compendio di ricettazione furono rubati non compilati.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., essendosi il danno limitato al valore cartaceo degli assegni, dal momento che le parti lese, non appena avvedutesi del furto dei titoli, ne avevano bloccato il pagamento presso l'istituto trattario. Rileva che l'entità del danno da considerare ai fini dell'attenuante deve essere effettivo e non commisurato all'importo dei titoli, come ritenuto in sentenza.
Deduce inoltre violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., essendo al momento del fatto incensurato e non avendo la Corte
territoriale considerato le sue precarie condizioni familiari, individuali e sociali.
Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce dell'ormai consolidato principio di legittimità secondo il quale ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., per valutare l'entità del danno cagionato dal reato di ricettazione di assegni circolari e bancari si deve tenere conto dell'importo risultante dai titoli unicamente se il fatto di ricettazione ha avuto per oggetto un assegno già compilato con l'indicazione dell'importo (Cass. S.U. 11.10.89 n. 13330, ud. 26.4.89, Beggio;
Cass. 14.5.91, Battaglia). Il giudice dell'appello, a fronte della richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. espressamente a lui rivolta con i motivi di gravame, non ha ritenuto il fatto di speciale tenuità in considerazione dell'importo portato dagli assegni ed in contraddizione con questo principio. La decisione va annullata sul punto con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nella concreta fattispecie e con riferimento al diniego delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha formulato un conclusivo giudizio negativo certamente non illogico considerando la piena maturità del prevenuto ed i suoi precedenti anche gravi, mentre le prospettate precarie condizioni familiari e sociale sono rimaste argomentazioni generiche prive di riferimenti specifici non ancorati ad elementi probatori concreti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004