Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2003, n. 2919
CASS
Sentenza 18 dicembre 2003

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Massime1

In tema di ricettazione, ai fini della valutazione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per valutare l'entità del danno cagionato dal reato di ricettazione di assegni circolari e bancari si deve tener conto dell'importo risultante dai titoli unicamente se il fatto di ricettazione ha avuto per oggetto un assegno già compilato con l'indicazione dell'importo.

Commentario1

  • 1Cassazione SU Penali: attenuante del danno patrimonale di speciale tenuità nella ricettazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2003, n. 2919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2919
Data del deposito : 18 dicembre 2003

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