Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame non può integrare la motivazione del relativo decreto in ordine alla specifica esigenza probatoria che giustifica l'adozione del vincolo sul bene, in quanto è dovere del pubblico ministero che ha disposto il sequestro enucleare le ragioni che ne evidenziano in concreto la funzionalità all'accertamento del reato per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, esauritosi nell'apposizione di una dicitura a timbro contenente un generico riferimento al pericolo che si protraggano le conseguenze del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2007, n. 35708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35708 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
35708 /07
1335 Udienza in Camera di Consiglio Sentenza N.
Registro Generale N. 00306/07 del 10.07.2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV SEZIONE PENALE
Composta dai Sigg.:
1) Dott.ssa Graziana CAMPANATO- Presidente;
MARZANO - Consigliere rel.; 2) Dott. Francesco
3) Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO Consigliere rex.;
4) Dott. Voncenzo ROMIS Consigliere;
5) Dott.ssa Silvana IACOPINO - Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ED HM, n. in Marocco il 10.01.1971; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo in data
07.11.2006.
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva:
Svolgimento del procedimento
1. Il 7 novembre 2006 il Tribunale del riesame di Bergamo rigettava una istanza proposta da ED HM di restituzione di telefoni cellulari e
Esplicitavano i giudici che, innanzitutto, “alla luce della comunicazione della notizia di reato e del verbale di perquisizione può ritenersi sussistente il fumus boni iuris, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, ipotizzata dall'accusa”; rilevavano, poi, che “in tema di riesame del sequestro probatorio, qualora nel provvedimento il P.M.
abbia indicato in modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso alla misura ablativa, il giudice del riesame ha potere di rendere idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la illustrazione delle esigenze indicate dall'inquirente"; che, nella specie, “il decreto di sequestro probatorio del
P.M. è apposto in calce al decreto della p.g., contenente gli elementi in virtù dei quali doveva ritenersi il materiale in sequestro pertinente al reato", dovendosi in particolare ritenere che il denaro sequestrato costituisca
"profitto di un'attività di spaccio" e che gli apparecchi telefonici "fossero utilizzati per lo spaccio di sostanza stupefacente".
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto personalmente e dal difensore, denunziando:
a) "difetto di motivazione del decreto di convalida emesso dal P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo". Posto che
"dalla motivazione genetica del P.M. non è possibile desumere l'iter logico- giuridico seguito...", deduce che a tanto "non può porre rimedio il giudice del riesame, che di propria iniziativa non può indicare le specifiche necessità del sequestro ed integrare il titolo cautelare, supplendo all'attività che sarebbe dovuta essere svolta da altra autorità";
b) "assenza e illogicità della motivazione fornita a sostegno dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo". Non è sussistente,
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Pme assume il ricorrente, il fumus commissi delicti, perché “non vi è alcuna prova che effettivamente la sostanza reperita fosse droga" e, “in secondo luogo, solo all'esito di perizia papillare sarebbe possibile con certezza stabilire che la stessa appartenesse al sig. ED...".
Motivi della decisione
3.0 Il secondo motivo di censura (che è d'uopo esaminare per primo per l'evidente carattere di pregiudizialità che lo investe) è infondato.
Come risulta, difatti, dagli atti del procedimento - che si è abilitati ad esaminare denunziandosi vizi in procedendo - il decreto di convalida è stato apposto (come richiama il provvedimento impugnato) in calce al verbale di perquisizione (e sequestro) della p.g. in data 4 ottobre 2006 e tale atto è espressamente richiamato nel provvedimento di convalida ("visto il verbale che precede"). Da tale atto, richiamato per relationem, correttamente è stata ritenuta la sussistenza del fumus commissi delicti addebitato, essendosi ivi dato atto che l'indagato fu visto gettare dal finestrino dell'autovettura che conduceva “qualcosa di non meglio identificato", che, nelle immediatezze repertato", risultò contenere “due involucri in cellophan termosaldati di colore bianco contenente presumibilmente sostanza stupefacente del tipo cocaina"; nella portiera anteriore, “lato passeggero", venne rinvenuto un involucro in plastica... con un intenso odore di sostanza stupefacente del tipo cocaina...".
Richiamando il provvedimento di convalida l'art. 253 c.p.p., in riferimento all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, in sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non già dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, sicché l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi
3 rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica;
il tribunale, quindi, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità del presupposti che legittimano il sequestro (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., n. 23/1996, e, da ultimo, Cass., Sez. III, n. 33873/2006). Nella specie, quel giudizio di congruità risulta correttamente espresso alla stregua degli elementi rappresentati ed esaminati.
3.1 Fondato invece, si appalesa il primo motivo di censura..
Invero, il provvedimento di convalida venne reso, con dicitura a timbro predisposta, richiamando, come s'è detto, il verbale di perquisizione
(e sequestro). In questo si dava atto che la somma di denaro venne reperita addosso all'indagato, che tre telefoni cellullari ("di cui due accesi e funzionanti") vennero rinvenuti sul cruscotto dell'autovettura, e che gli altri apparecchi cellulari sequestrati vennero rinvenuti nell'abitazione dell'indagato medesimo. Il provvedimento di convalida richiama "il verbale che precede" e reca, poi, alcune diciture a timbro: "ritenuta l'urgenza d'operare dell'ufficiale agente di p.g. (354, 321/3 c.p.p.)"; "convalida:
corpo di reato cosa pertinente al reato (253 - att. 113 c.p.p. -: art. 73 D.P.R. n. 309/1990", tale ultima dizione manoscritta"; "pericolo si protraggano conseguenze del reato".
In tale dictum, dunque, esauritosi il reso provvedimento di convalida, deve rilevarsi che l'art. 253.1 c.p.p. autorizza il sequestro “del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti”.
Ed hanno già avuto modo di chiarire le Sezioni Unite di questa Suprema
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me -Corte (sent. n. 5876/1996) che posto che è estranea al vigente codice di rito la previsione di una figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus rispetto ai sequestri probatorio, preventivo e conservativo -, se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova, devono "essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità della acquisizione interinale del bene per l'accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo..."; dovendosi convenire che “l'apprensione del corpo di reato non sia sempre necessaria per l'accertamento dei fatti..., perché trovi legittima giustificazione l'esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene". S'è ulteriormente chiarito che “costituisce prerogativa autonoma dell'accusa enucleare il presupposto essenziale del sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale all'accertamento del fatto reato per cui si procede"; e, nella inerzia del P.M., il tribunale del riesame "non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse".
Alla stregua di tali principi, che vanno condivisi ed anche in questa sede rifermati, deve riconoscersi che, nel caso di specie, il provvedimento di convalida del P.M., esauritosi nella apposizione di una criptica dicitura a timbro indicativa solo del riferimento a "corpo di reato cosa pertinente al reato...", con indicazione anche di "pericolo si protraggano conseguenze del reato" (che si riferisce alla diversa previsione dell'art. 321.1 c.p.p.), non dà alcuna contezza delle precitate "ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene per l'accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo". E, a tal punto e per il resto, non v'è che da richiamare quanto già s'è detto sulla impossibilità per il tribunale del riesame di colmare autonomamente tale assoluto vuoto motivazionale.
4. Essendo in tal guisa venuta meno ogni efficacia del provvedimento di sequestro, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dei provvedimenti di sequestro e convalida della somma di denaro e dei telefoni cellulari, con conseguente restituzione di tali cose all'avente diritto.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed i provvedimenti di sequestro e di convalida del denaro e dei telefoni cellulari, disponendone la restituzione all'avente diritto.
Roma, 10 luglio 2007.
Consigliere estensore Il Presidente
+ pancesco mjaltoan
CORTE SUPREMATICA
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