Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5845 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 102 FONE LA CORTE SUPREMA DI CASS SEZIONE LA M istrati: li Composta igg Oggetto DELL'ANNO Presidente Dott. Paolino Lavoro Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rel. Consigliere R.G. N. 12017/99 Dott. Paolo STILE - Consigliere Cron. 12164 Dott. Grazia CATALDI Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 13/02/02 S EN TENZA sul ricorso proposto da: SA CA, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALVINI 2/A, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO GIANCARLO che lo rappresenta e difende, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UNITA' SANITARIA LOCALE GESTIONE USL/9 FOGGIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato GAETANO F. SCOCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MESCIA, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 nonchè contro 681 -1- ASL/3 FOGGIA - AZIENDA SANITARIA LOCALE;
intimato - avverso la sentenza n. 542/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 09/06/98 R.G. N. 4856/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -premesso di essere Con ricorso del 16 febbraio 1993 il dott. AN Casale convenzionato con la USL FG/9 per la branca di cardiologia;
di essersi avveduto che la USL non aveva assoggettato a contribuzione, per i mesi da aprile 89 a luglio 90, anche le parti di compensi anticipate dagli assistiti a titolo di partecipazione alla spesa delle prestazioni chiedeva al Pretore di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, la condanna della USL convenuta a versare all'ENPAM, sul suo conto personale, i contributi non versati per gli importi da determinare in corso di causa, ed al risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo nel versamento, da determinarsi in separata sede. Si costituiva in giudizio la USL FG/9 che eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del G.A. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge;
deduceva l'impossibilità di risolvere il caso singolo, essendo necessario uniformità di trattamento in campo nazionale e, quindi, M operare le correzioni necessarie all'Acc. Coll. Naz. a mezzo di convenzioni. Con sentenza del 6 novembre 1995 il Pretore rigettava la domanda e compensava le spese di giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello il Casale con ricorso depositato il 15 dicembre 1995, nei confronti della USL FG/9 nella persona del Direttore generale della ASL FG/3, quale responsabile della gestione stralcio della soppressa USL. Chiedeva, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, di dichiarare che la USL FG/9 era tenuta ad assoggettare a contribuzione anche quella parte di compenso anticipato dagli assistiti;
di condannare la USL convenuta (e, per essa soppressa, il Direttore generale della ASL FG/3) a versare i contributi ENPAM sul suo conto personale;
di condannare la gestione convenuta al risarcimento dei danni. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio l'ASL FG/3 ed eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza di legittimazione sostanziale e processuale dell'appellata Azienda;
nel merito l'infondatezza dell'appello in fatto e diritto. Ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese. Con sentenza del 21 maggio-9 giugno 1998, l'adito Tribunale di Foggia accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sul rilievo che, in seguito al succedersi delle leggi 23 dicembre 1994 n.724 e 28 dicembre 1995 n.549, responsabile delle situazioni attive e passive facenti capo alla soppressa USL doveva ritenersi unicamente la Regione, di cui il "commissario liquidatore", richiamato dall'ultima delle leggi citate, essendo investito unicamente di funzioni amministrative, doveva essere considerato un semplice organo interno dell'Ente, privo, come tale, di un autonomo potere di rappresentanza, e, quindi, di legittimazione processuale. 夕 Per la cassazione di tale sentenza ricorre il dott. Casale con tre motivi. Resiste, per la ex Unità Sanitaria Locale FG/9, il Commissario Liquidatore con controricorso. La ASL FG/3 non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt.6 della legge 724/94 e 14, 2° comma, della legge 549/95, nonché degli artt.2 e 3, comma5° del d.lg.vo 502/92, come modificato dagli artt.3 e 4 del d.lg.vo 517/93 ed ancora delle norme delle leggi della Regione Puglia 19/95 e 16/97, deduce che erroneamente il Tribunale di Foggia ha ritenuto che l'atto di appello avverso la sentenza del Pretore di Foggia andasse proposto nei confronti della Regione Puglia e non nei confronti del Direttore Generale della ASL FG/3, nella qualità di Commissario liquidatore della Gestione di Liquidazione della soppressa USL FG/9. 2 Secondo il Giudice a quo, infatti, in base alla normativa sanitaria in materia, la gestione liquidatoria della ex USL FG/9 non poteva essere considerata un autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche, essendo il compito del commissario liquidatore limitato all'accertamento della situazione debitoria delle soppresse USL ed alla presentazione delle risultanze ai competenti organi regionali;
in mancanza di riferimenti normativi che consentissero di ritenere attribuita a detta "gestione" un autonomo potere di rappresentanza, essa doveva, perciò, essere considerata un organo interno all'Ente -cioè, la Regione- chiamato a rispondere delle situazioni attive e passive facenti capo alla soppressa USL e quindi a succedere a questa in tutti i rapporti in atto e nei procedimenti in corso. L'appello, quindi ad avviso del Tribunale- sarebbe dovuto essere proposto nei confronti della Regione Puglia, unica legittimata passiva. Il motivo è fondato alla luce del quadro normativo di riferimento. Come è noto e come, del resto, è stato ribadito in più occasioni anche dalle sezioni ly unite di questa Corte (da ultimo, Cass. sez. un. 30 novembre 2000 n.1237), il d.lgs. 30 dicembre 1992 n.502 (emanato sulla base della legge 23 ottobre 1992 n.421, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale) ha realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle USL e l'istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, aventi natura di "enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art.3). La legge 23 dicembre 1994 n.724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all'art. 6, primo comma, ha, tuttavia, disposto che "in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente, né 3 indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali". "A tal fine" -conclude il comma in parola- "le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime". La successiva legge 23 dicembre 1995 n.549, anch'essa recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è intervenuta su tale regime giuridico, prevedendo all'art.2, quattordicesimo comma, che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali comprese nell'ambito delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art.6, primo comma legge n.724 del 1994 sono trasformate in gestioni liquidatorie .I commissari, entro il termine di tre mesi, provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti M organi regionali”. Per quanto riguarda in particolare la Regione Puglia, la normativa di riferimento è data dalla legge regionale 14 giugno 1994 n.18, che ha soppresso le USL esistenti ed ha istituito in luogo di esse dodici nuove AUSL;
e dalla legge regionale 12 aprile 1995 n.19, il cui articolo unico, che ha sostituito il quinto comma dell'art.46 della legge regionale 30 dicembre 1994 n.38, dispone che il fondo cassa e i rapporti di credito e debito facenti capo alle USL poste in liquidazione confluiscono da 1° gennaio 1995 in apposite gestioni a stralcio, la cui responsabilità è affidata al direttore generale, in qualità di commissario liquidatore, della AUSL di nuova costituzione, e che in nessun caso i crediti e i debiti risalenti alle gestioni delle USL poste in liquidazione possono gravare sulle USL di nuova costituzione. 4 Da tale articolato complesso normativo, deve dunque trarsi la conclusione che, per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL;
poiché, però, tale successione delle regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad una apposita gestione stralcio -la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante (AUSL) ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti ed i crediti inerenti alle gestioni pregresse-, deve ritenersi che detta gestione, rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria). Ne consegue come del resto è stato affermato e ribadito da questa Corte (cfr. by Cass. sez un. 30 novembre 2000 n.1237, Cass. 7 aprile 2001 n.5220) che è stata realizzata una sorta di successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL, successione che, sopravvenuta in corso di causa, ha determinato la legittimazione ad agire o contraddire della regione stessa, secondo i principi sanciti dall'art.111 c.p.c., per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, senza impedire la prosecuzione del processo tra le parti originarie. Ne discende che la legittimazione relativa alle situazioni giuridiche riferibili alle soppresse U.S.L. spetta non già alla AUSL subentrante, ma alla gestione della U.S.L. soppressa, così come ritenuto dal ricorrente, ovvero alla regione (Cass. sez un. n.1237/2000 cit.; Cass. sez. un. 26 febbraio 1999 n.102). L'accoglimento del motivo in esame assorbe gli ulteriori due motivi di ricorso. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, e la causa rinviata, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Bari. 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Bari. Roma, 13 febbraio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Vebst . . . Phillie I D . O I T L S O S B . A T T O R A A A ' S T E L S fille L P E S O I D P N I M G I S O N A E A D S D E I A T E A , N O O E S R T P T E T I S I R A I G E E D L R E O D 6