Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 25041
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Sentenza 25 maggio 2011

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Il committente di lavori edili, al pari dell'appaltante nell'ipotesi del subappalto, ed il direttore dei lavori non hanno alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente. (Nella specie, trattavasi di un deposito incontrollato di materiali di risulta edile, provenienti dai lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile, in violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 25041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25041
    Data del deposito : 25 maggio 2011

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