Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2009, n. 44457
CASS
Sentenza 21 ottobre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia. (Fattispecie in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti all'interno di un cantiere edile).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2009, n. 44457
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44457
    Data del deposito : 21 ottobre 2009

    Testo completo