Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
Il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia. (Fattispecie in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti all'interno di un cantiere edile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2009, n. 44457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44457 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 21/10/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1761
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 005078/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE LEllo nato il [...];
avverso la sentenza dell'11.11.2008 del Tribunale di L'Aquila;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 11.11.2008 il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, condannava, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ZZ AR e LE LEllo alla pena di Euro 1.800,00 ciascuno per il reato di cui al D.Lgs. n.152 del 2006, artt. 184 e 192, e art. 256, comma 1, lett. a) e comma
2, per aver, il primo quale titolare della ditta ZZ AR SR ed il secondo quale direttore dei lavori relativi alla costruzione del capannone per conto del primo, illecitamente abbandonato ovvero depositato in modo incontrollato materiale di rifiuto non pericoloso (inerti da demolizione, materiali plastici e materiali metallici) nell'area del cantiere.
Riteneva il Tribunale, in particolare, che il LE fosse responsabile nella sua qualità di direttore dei lavori e quindi di soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere. 2) Propone ricorso per cassazione LE LEllo, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale.
All'imputato non vien contestato il concorso nel reato commesso dal titolare dell'impresa, ma una condotta autonoma per la sua qualità di direttore dei lavori. Al contrario, però, di quanto previsto in materia edilizia, nessuna norma nella specifica disciplina dei reati ambientali attribuisce particolari responsabilità a carico del direttore dei lavori di un cantiere eletto a sito abusivo di discarica.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, per non aver il Tribunale effettuato alcuna disamina della effettiva condotta posta in essere dal LE in relazione al deposito incontrollato di rifiuti, non avendo egli alcun obbligo di vigilanza o di denuncia. 3) Il ricorso è fondato.
3.1) Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 1, attribuisce al direttore dei lavori la responsabilità della conformità delle opere alle previsioni del permesso di costruire ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Il medesimo art. 29, comma 2, stabilisce che il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Non c'è dubbio quindi che il direttore dei lavori abbia, nei limiti indicati dalla norma, un obbligo di vigilanza, per cui sussiste la sua responsabilità anche quando si disinteresse dell'esecuzione dei lavori senza tuttavia dimettersi dall'incarico ricevuto (cfr, ex multis Cass. pen. sez. 3^, 24.11.2006 n. 38924). Al di fuori delle espresse previsioni dell'art.29 cit. il direttore dei lavori non ha alcun obbligo di vigilanza in relazione a quanto accade nel cantiere in cui viene realizzata l'opera. In particolare, la normativa in materia di rifiuti non attribuisce specifiche responsabilità al direttore dei lavori.
È indiscutibile, quindi, che in relazione a tale normativa si applichino le regole ordinarie in tema di responsabilità per le contravvenzioni (come nel caso di specie) e di concorso nel reato. 3.1.1) Secondo la contestazione al LE viene addebitato di avere, quale direttore dei lavori relativi alla costruzione del capannone, illecitamente abbandonato ovvero depositato in modo incontrollato materiale di rifiuto.
Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità del LE in ordine al reato ascritto, ha così sinteticamente ed apoditticamente motivato: "Il LE, a sua volta, è responsabile nella sua qualità di direttore dei lavori, quindi soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere tra cui appunto la fase del trasporto in loco e successiva utilizzazione del materiale di risulta". La responsabilità viene fatta discendere, pertanto, dalla mera qualità di direttore dei lavori, senza tener conto che il LE, come si è visto, non aveva alcun obbligo di vigilanza e di denuncia in relazione alla violazione della normativa sui rifiuti. Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto accertare se dagli atti emergesse una condotta dell'imputato rivelatrice di una partecipazione diretta al deposito del materiale, oppure la sua presenza attiva durante la fase di abbandono, ovvero ancora la consapevole partecipazione al reimpiego ed utilizzazione del materiale di risulta.
Su tali punti vi è completo vuoto argomentativo.
3.2) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di L'Aquila che, adeguandosi ai principi di diritto sopra enunciati, accerterà se dagli atti emerga la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009