Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 15165
CASS
Sentenza 28 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il committente di lavori edili non può, per ciò solo, essere considerato responsabile della mancata osservanza, da parte dell'assuntore di detti lavori, delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, non essendo derivabile da alcuna fonte giuridica (legge, atto amministrativo o contratto) l'esistenza, in capo al committente, di un dovere di garanzia dell'esatta osservanza delle suindicate norme.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 15165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15165
    Data del deposito : 28 gennaio 2003

    Testo completo