Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2004, n. 40618
CASS
Sentenza 22 settembre 2004

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In materia di rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l'appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all'attività edificatoria: infatti nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997), né da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti.

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  • 1Medici e paramedici: cooperazione colposa e posizione di garanziaAccesso limitato
    Giuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2004, n. 40618
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40618
Data del deposito : 22 settembre 2004

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