Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2012, n. 5507
CASS
Sentenza 12 dicembre 2012

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Massime1

Nel procedimento davanti al giudice di pace l'esaustività della condotta riparatoria è condizione necessaria, anche se da sola non sufficiente, per l'operatività del meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego della concessione della causa estintiva a causa della pendenza della controversia civile in ordine alla quantificazione dei danni derivanti da incidente stradale).

Commentario1

  • 1Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022

    In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2012, n. 5507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5507
Data del deposito : 12 dicembre 2012

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