Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace l'esaustività della condotta riparatoria è condizione necessaria, anche se da sola non sufficiente, per l'operatività del meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego della concessione della causa estintiva a causa della pendenza della controversia civile in ordine alla quantificazione dei danni derivanti da incidente stradale).
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2012, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 12/12/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 1927
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 17916/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI RT N. IL 01/06/1978;
avverso la sentenza n. 8/2009 GIUDICE DI PACE di GALLARATE, del 08/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di Pace di Gallarate, con la sentenza oggi impugnata, condannava GL LB alla pena di 500,00 Euro di ammenda (così erroneamente indicata la specie della pena pecuniaria, trattandosi invece di multa) per il delitto di lesioni personali colpose commesso, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in danno di RN Anna. Il Giudicante rigettava la richiesta della difesa dell'imputato di pronunciare declaratoria di non luogo a procedere per estinzione del reato, in conseguenza di condotta riparatoria D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 sottolineando la gravita del fatto in relazione alla condotta dell'imputato ed agli effetti che ne erano derivati avuto riguardo all'entità delle lesioni riportate dalla parte lesa come desumibile dalla cartella clinica versata in atti;
evidenziava altresì il giudicante che in ogni caso il risarcimento non poteva ritenersi esaustivo posto che non era nemmeno intervenuta la sentenza definitiva in ordine alla controversia civile ancora in corso tra le parti.
Ricorre per cassazione il GL, a mezzo del difensore, deducendo censure che possono così riassumersi: a) avrebbe errato il giudice a non ritenere esaustivo il risarcimento, considerando quale parametro di riferimento solo ed esclusivamente la durata della malattia come stimata dalla parte offesa, peraltro desunta dalla cartella clinica e cioè da documentazione prodotta irritualmente dalla parte offesa attesa l'estromissione della stessa quale parte civile nella fase embrionale del processo;
b) la perizia del C.T.U. nominato in sede civile aveva ritenuto pienamente soddisfacente la somma di 77.000,00 Euro in relazione alle lesioni riportate dalla RN;
c) dalla motivazione del giudice non sarebbe desumibile alcun elemento cui ancorare la ritenuta gravità del fatto;
d) sarebbe stato irritualmente consentito alla parte offesa di agire come parte processuale, non potendo alla stessa riconoscersi tale veste posto che la parte civile era stata estromessa dallo stesso giudice;
e) avrebbe ancora errato il giudice a non acquisire il verbale degli accertamenti irripetibili da cui risultava che l'auto del GL aveva subito danni alla parte posteriore: circostanza che, rendendo plausibile la versione del GL secondo cui questi sarebbe stato a sua volta tamponato, avrebbe ben potuto ridimensionare la responsabilità del GL stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato risultando infondate le censure dedotte - tutte sostanzialmente riferibili al diniego dell'applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 - per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo va evidenziato che non è ravvisabile alcuna irritualità nell'acquisizione e valutazione da parte del giudice della cartella clinica relativa alle lesioni riportate dalla parte offesa a seguito del reato contestato al GL, e ciò per due motivi: 1) l'estromissione della parte civile non aveva fatto venir meno per la parte offesa i diritti e le facoltà che alla stessa sono riconosciuti, in tale veste, dall'art. 90 del codice di rito che le consente anche di indicare elementi di prova e chiedere al giudice di merito l'ammissione di testimoni (cfr. Sez.. 6, n. 9967 del 13/07/1999 Ud. - dep. 05/08/1999 - Rv. 214182); 2) l'esame della cartella clinica era certamente opportuno per le valutazioni del giudice circa l'ammontare del risarcimento proprio ai fini dell'eventuale applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Ciò premesso, osserva la Corte che il richiamato D.Lgs., art. 35 subordina la declaratoria di estinzione del reato alla dimostrazione, da parte dell'imputato, non solo di avere provveduto alla riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, ma anche di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, di guisa che il giudice sia posto nelle condizioni di "valutare l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione" (Cass.nn. 27439/08, 45355/08).
Orbene, nella specie non appare censurabile in questa sede di legittimità il divisamento - espresso con argomentare esente da vizio di illogicità (che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè percepibile immediatamente, ictu oculi) - del giudice del merito secondo cui non poteva ritenersi esaustivo il risarcimento di 77.000,00 Euro posto che tra le parti era addirittura ancora in corso una controversia civile per la quantificazione del danno. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la norma in argomento, subordinando la pronuncia alla dimostrazione, a cura dell'imputato, "di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato", esige innanzi tutto una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, cui deve poi aggiungersi l'ulteriore apprezzamento da parte del giudice di comportamenti dell'imputato improntati a lealtà, correttezza e alle regole del bon ton, in vista della riaffermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla condotta criminosa. Di tal che, la ritenuta insufficienza della somma posta a disposizione della parte lesa ai fini risarcitori assume valore decisivo e trandante, rendendo irrilevante qualsiasi valutazione - peraltro formulata dal giudice in termini negativi nei confronti di GL - in ordine agli ulteriori parametri ivi compresi il grado di colpa e la gravità della condotta. Ne deriva la superfluità del vaglio delle circostanze evocate con il ricorso circa la dinamica dell'incidente ai fini della valutazione della condotta di guida del GL. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va infine rettificata la sentenza-documento oggetto del ricorso relativamente alla specie della, pena pecuniaria inflitta al GL, nel senso che dove è scritto "Euro 500,00 di ammenda" deve intendersi "Euro 500,00 di multa".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rettifica il dispositivo della sentenza documento nel senso che dove è scritto "Euro 500,00 di ammenda" deve intendersi "Euro 500,00 di multa".
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2013