Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
La circostanza aggravante del c.d. nesso teleologico non può trovare applicazione se il fatto oggetto della proiezione finalistica non è più previsto dalla legge come reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2008, n. 31038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31038 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MONASTERO Francesco - Presidente - del 04/06/2008
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 739
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 5689/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA UI, n. Roma 6 maggio 1953;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 14 luglio 2003;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena.
OSSERVA
Con sentenza in data in data 12 marzo 1998 il Pretore di Roma dichiarava AU UI colpevole dei reati di ricettazione, avente ad oggetto un assegno bancario in bianco di provenienza furtiva, e di emissione senza l'autorizzazione del trattario del predetto assegno, reati aggravati entrambi dal nesso teleologico e commessi nel novembre 1993, e, ritenuta per la ricettazione l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 c.p., comma 2, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie del divieto di emettere assegni per un anno e della pubblicazione della sentenza per una volta e per estratto sul quotidiano La Repubblica, concedendo il beneficio della sospensione condizionale.
La Corte di appello di Roma con sentenza in data 14 luglio 2003 ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado assolvendo l'imputato dal reato di emissione di assegno a vuoto ascrittogli perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena e, previa concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, ferma l'equivalenza rispetto all'aggravante del nesso teleologico, rideterminava la pena in ordine al residuo reato di ricettazione in mesi quattro di reclusione ed Euro 206,00 di multa.
L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale - riconoscendo l'attenuante dell'art. 62 c.p., n.4 con giudizio di equivalenza, unitamente alle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, all'aggravante contestata del nesso teleologico - avrebbero omesso di operare una riduzione della pena. I giudici di appello comunque erroneamente non avrebbero escluso l'aggravante del nesso teleologico, pur avendo assolto l'imputato in ordine al reato-fine che non era più previsto dalla legge come reato.
Con i "motivi aggiunti" successivamente depositati il ricorrente deduceva anche la nullità della sentenza per violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b:
1) in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 4, in quanto i giudici di appello, pur avendo riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4 in aggiunta alle circostanze attenuanti generiche già
applicate dal giudice di primo grado e avendo confermato il giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante, non avrebbero diminuito la pena effettuando sostanzialmente una reformatio in peius;
2) in relazione alla L. n. 326 del 1990, art. 1 in quanto nella sentenza impugnata non era stata espressamente revocata la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, riguardante esclusivamente il reato di emissione di assegni a vuoto da cui il ricorrente era stato assolto.
Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 2, in relazione al reato di ricettazione.
Nella sentenza impugnata l'aggravante del nesso teleologico è stata infatti erroneamente ritenuta sussistente, nonostante l'assoluzione dell'imputato in ordine al reato-fine di emissione di assegno a vuoto, per non essere il fatto più previsto come reato a seguito del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. L'aggravante del nesso teleologico, che ha natura soggettiva, intende punire, come affermato da questa Corte (Cass, 18 maggio 1995 n. 5797, Giambertone)- la maggiore insensibilità etica e la più marcata pericolosità sociale dimostrata dall'agente, il quale pur di pervenire alla consumazione del reato-fine non arretra nemmeno di fronte all'eventualità di commettere anche un altro reato, così dimostrando una maggiore capacità criminosa.
La Corte ha più volte affermato che, ai fini della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 2, è indifferente che il reato-fine sia stato solo tentato o consumato, sia giudicato separatamente ovvero che allo stesso debba applicarsi una causa di non punibilità o di estinzione o di improcedibilità, in quanto ciò che è rilevante ai fini dell'applicabilità dell'aggravante è il rapporto che lega la commissione dei due reati e la maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'agente (Cass. sez. 5, 24 gennaio 2005 n. 6488, Previdenti;
sez. 4, 1 luglio 2003 n. 36971, Piovini;
sez. 5, 14 aprile 2003 n. 32688, Munar;
sez. 5, 12 febbraio 2003 n. 12707, Bevilacqua;
sez. 5, 26 settembre 2000 n. 11497, Carbone;
sez. 6, 17 marzo 1995 n. 5797, Giambertone). Tuttavia va rilevato che in caso di applicazione in ordine al reato- fine di una causa di non punibilità, di improcedibilità o estinzione rimangono intatti il disvalore criminale del fatto e la sua rilevanza penale, mentre diverso è - a parere della Corte - il caso, come quello in esame, in cui il reato-fine sia successivamente depenalizzato. All'abolitio criminis infatti consegue la perdita del carattere di illecito penale del fatto, che diventa del tutto inoffensivo a causa della mutata valutazione sociale, e tale perdita non può non avere effetti anche sull'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico precedentemente contestata in relazione al reato strumentale. Detta aggravante presuppone un nesso di preordinazione tra il reato strumentale ed un altro reato, giuridicamente identificabile ed identificato, la cui depenalizzazione necessariamente determina il venir meno della connotazione di più intensa pericolosità sociale dell'agente. Nè potrebbe fondatamente sostenersi che occorra avere riguardo al momento in cui il soggetto agisce in quanto il successivo venir meno della rilevanza penale del fatto integrante il reato-fine elimina ab imis la ragione giustificatrice dell'aggravante la quale richiede, per la sua sussistenza, la finalizzazione della condotta integrante il reato strumentale alla commissione di un'ulteriore condotta che, per il suo disvalore sociale, venga sanzionata penalmente e riveli per questo una più intensa capacità criminosa.
La Corte pertanto ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla ritenuta aggravante dell'art. 61 c.p., n. 2, che va esclusa. Per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio va disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Quanto agli ulteriori motivi proposti dal ricorrente, la Corte rileva che l'esame dell'asserita violazione della reformatio in peius nel calcolo della pena (proposta con il ricorso e riproposta con il primo dei motivi aggiunti) è superfluo, stante la decisione adottata in ordine alla necessità di rideterminare la pena. L'ulteriore motivo "aggiunto" relativo alla mancata revoca espressa della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna relativa al reato depenalizzato è inammissibile non avendo ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a) (Cass. Sez.Un. 25 dicembre 1998 n. 4683, Bono;
sez. 5, 14 dicembre 1999 n. 1070, Tonduti;
sez. 2, 4 novembre 2003 n. 45739, Marzullo;
sez. 1, 2 novembre 2004 n. 4950, Sisic;
sez. 5, 22 settembre 2005 n. 45725, Capacchione).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante dell'art. 61 c.p., n. 2, che esclude. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la nuova determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2008