Sentenza 17 marzo 2017
Massime • 1
In tema di procedimento innanzi al giudice di pace, è illegittimo per violazione del diritto di difesa, "sub specie" di lesione del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione del giudice adottato anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni - decorrente dalla data di notificazione dell'avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta - previsto dall'art. 17, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - analogamente a quanto disposto dall'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. - per la proposizione di eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Insultare un defunto o imbrattare un manifesto funebre è reato: attenzione, le pene sono molto pesantiRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 2 settembre 2023
“Froci!”. Questa la scritta comparsa nella notte del 29 agosto, nel torinese, sul manifesto funebre del 76enne Adriano Canese, dal 2016 unito civilmente a Corrado Brun. Il coniuge si è detto dispiaciuto per il fatto “che oggi, nel 2023, ci sia ancora qualcuno talmente ossessionato dall'omosessualità da doversi prendere la briga di insultare. Certo questo fatto, questa scritta nel necrologio, mi amareggia. Cambiano le generazioni ma la cretineria resta. Oggi, purtroppo, c'è la legittimazione all'insulto. Forse perché li sentono da certi politici”. È davvero legittimo oggi insultare chi è morto? Caro Corrado, in realtà no, non c'è legittimazione all'insulto. Nemmeno nei confronti di chi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2017, n. 21209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21209 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2017 |
Testo completo
" 2 1209 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 35P - Presidente- Sent. n. sez. Dott. Paolo Antonio BRUNO CC 17/3/20171 - Consigliere - Dott. Antonio SETTEMBRE R.G.N. 32364/2016 Consigliere - Dott. Paolo MICHELI - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere - Dott. Irene SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: SA AN, nato a [...], il [...]; quale persona offesa nel procedimento nei confronti di: ON TI, nato a [...], il [...]; AV CO, nato a [...], l'[...]; avverso il decreto del 19/5/2016 del Giudice di Pace di Rovereto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro Angelillis, il quale ha richiesto venga dichiarato inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 А 1. Con il decreto impugnato il Giudice di Pace di Rovereto ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ON TI e AV CO per il reato di diffamazione ai danni di SA IL avviato a seguito di querela proposta dall'erede e prossimo congiunto SA AN.
2. Avverso il provvedimento ricorre nella su qualità di persona offesa ed a mezzo del difensore il SA AN il quale, dopo aver ricordato che la querela era stata proposta per offesa alla memoria del defunto proprio congiunto ai sensi del terzo comma dell'art. 597 c.p., eccepisce la violazione del contraddittorio, in quanto il provvedimento è stato emesso nella pendenza del termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione decorrente dalla data della rituale notifica dell'avviso di cui all'art. 408 c.p.p., avvenuta il 20 maggio 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve innanzi tutto ricordarsi che integra una violazione del diritto al contraddittorio il giudice che proceda all'archiviazione anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni decorrente dalla data di notificazione dell'avviso alla parte offesa della relativa richiesta previsto per la proposizione di eventuale atto di opposizione (Sez. 6, n. 3394 del 30 ottobre 1998, P.o. in proc. Doglioni E, Rv. 212331). Principio che questa Corte ha affermato con riguardo al mancato rispetto del termine di cui al terzo comma dell'art. 408 c.p.p., ma che deve essere ribadito stante l'identità di formulazione e della ratio delle due disposizioni - anche in riferimento all'inosservanza del termine di cui all'art. 17 comma 2 d. lgs. n. 274/2000 qualora il procedimento di archiviazione si svolga dinanzi al Giudice di Pace. E' poi fuor di dubbio che l'obbligo per il giudice di rispettare il suddetto termine sussista a prescindere dalla fondatezza della richiesta di archiviazione, anche quando con questa sia stato prospettato, come avvenuto nel caso di specie, che il querelante non sia la persona offesa del reato, atteso che questi ha diritto di sottoporre al giudice gli elementi di prova a sostegno della propria pretesa.
3. Sotto altro profilo deve poi evidenziarsi che nel caso di specie il ricorrente deve ritenersi in astratto persona offesa del reato ai sensi dell'art. 597 comma 3 c.p. Tale disposizione, infatti, prevede due ipotesi distinte per il caso in cui l'offeso sia deceduto prima di aver esercitato il diritto di querela per l'offesa da lui subita, e per quello, diverso, di offesa alla sua memoria. Nella prima ipotesi, ai prossimi congiunti viene devoluto iure successionis il diritto di presentare la querela non esercitato dal loro congiunto, in deroga a quanto previsto dall'art. 126 comma primo c.p., che esclude la 2 trasmissione ereditaria del diritto di querela, ritenuto altrimenti un diritto personalissimo destinato perciò ad estinguersi alla morte del suo titolare. Nella diversa ipotesi di offesa alla memoria del defunto, invece, i soggetti elencati nell'ultimo capoverso dell'art. 597 vantano iure proprio il diritto di presentare la querela, poiché essi stessi e non il de cuius si qualificano come i soggetti passivi dell'offesa, in - - quanto titolari dell'interesse a difendere la memoria del loro congiunto. Per come risulta in atti - e per come prospettato nel ricorso - è in quest'ultimo senso che il SA ha proposto querela nei confronti degli indagati ed è dunque indubitabile che il giudice non potesse disporre l'archiviazione del procedimento nella pendenza del termine per proporre opposizione.
4. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Giudice di Pace di Rovereto per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Annulla senza rinvio Giudice di Pace di Rovereto per il corso ulteriore. Così deciso il 17/3/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Luca Pistorelli Paolo Antonio Bruno Ро DISPORITATA 03 MAG 2017 IL Funzionario Giudiasario Cannola LANZUIDE 3