CASS
Sentenza 25 ottobre 2023
Sentenza 25 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2023, n. 43298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43298 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FR4NCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 16/1/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a MA US con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 1/12/2020, rideterminandola in anni tre mesi due di reclusione ed euro milleseicento di multa;
confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, irrogata dal primo giudice. Rileva, invero, che la pena base per il reato più grave come rideterminata, essendo inferiore a tre anni, non consente l'applicazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43298 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 17/10/2023 della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen., dovendosi far riferimento alla misura stabilita per la pena base senza considerare gli aumenti per la continuazione. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti ed alla corretta quantificazione della pena principale. Osserva, in particolare, che la Corte territoriale non ha motivato in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., né in ordine alle altre circostanze aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1 Ed invero, coglie nel segno il primo motivo, atteso che è deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sezione 5, n. 11940 del 13/2/2020, Guerretta, Rv. 278806 - 01; Sezione 6, n. 29898 del 10/1/2019, Maesano, Rv. 276228 - 01; Sezione 3, n. 39261 del 9/7/2004, Faro, Rv. 229931 - 01). In particolare, poiché la durata della pena principale applicata al ricorrente è inferiore ai tre anni di reclusione (nel caso di specie anni due mesi dieci di reclusione), non trova applicazione l'art. 29 cod. pen., che determina in cinque anni la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione. Va, poi, evidenziato che in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che l'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile e che, ai fini dell'applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (Sezione 2, n. 7188 del 11/10/2018, Elgendy, Rv. 276320 - 01; Sezione 3, n. 6997 del 22/11/2017, C., Rv. 272090-01; Sezione 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 2644780 - 01; Sezione 1, n. 7346 del 30/1/2013, Catapano, Rv. 254551 - 01), per cui nel caso di specie occorre tener conto della pena concordata per la rapina, indicata in anni quattro e mesi tre, ridotta per il rito alla pena di anni due mesi dieci di reclusione. 2 1.2 Il secondo motivo è inammissibile. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715), per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01), che all'evidenza non ricorre nel caso di specie. Analoghe considerazioni devono essere svolte in riferimento alle circostanze aggravanti, che sono entrate a far parte dell'accordo intercorso tra le parti, di talché l'imputato non dolersene. In ogni caso, la Corte territoriale a pag. 2 dell'impugnata sentenza ha sufficientemente motivato in ordine alla congruità della pena concordata dalle parti ed ha evidenziato che la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. è stata esclusa già dal giudice di prime cure.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che esclude. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 16/1/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a MA US con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 1/12/2020, rideterminandola in anni tre mesi due di reclusione ed euro milleseicento di multa;
confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, irrogata dal primo giudice. Rileva, invero, che la pena base per il reato più grave come rideterminata, essendo inferiore a tre anni, non consente l'applicazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43298 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 17/10/2023 della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen., dovendosi far riferimento alla misura stabilita per la pena base senza considerare gli aumenti per la continuazione. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti ed alla corretta quantificazione della pena principale. Osserva, in particolare, che la Corte territoriale non ha motivato in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., né in ordine alle altre circostanze aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1 Ed invero, coglie nel segno il primo motivo, atteso che è deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sezione 5, n. 11940 del 13/2/2020, Guerretta, Rv. 278806 - 01; Sezione 6, n. 29898 del 10/1/2019, Maesano, Rv. 276228 - 01; Sezione 3, n. 39261 del 9/7/2004, Faro, Rv. 229931 - 01). In particolare, poiché la durata della pena principale applicata al ricorrente è inferiore ai tre anni di reclusione (nel caso di specie anni due mesi dieci di reclusione), non trova applicazione l'art. 29 cod. pen., che determina in cinque anni la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione. Va, poi, evidenziato che in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che l'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile e che, ai fini dell'applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (Sezione 2, n. 7188 del 11/10/2018, Elgendy, Rv. 276320 - 01; Sezione 3, n. 6997 del 22/11/2017, C., Rv. 272090-01; Sezione 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 2644780 - 01; Sezione 1, n. 7346 del 30/1/2013, Catapano, Rv. 254551 - 01), per cui nel caso di specie occorre tener conto della pena concordata per la rapina, indicata in anni quattro e mesi tre, ridotta per il rito alla pena di anni due mesi dieci di reclusione. 2 1.2 Il secondo motivo è inammissibile. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715), per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01), che all'evidenza non ricorre nel caso di specie. Analoghe considerazioni devono essere svolte in riferimento alle circostanze aggravanti, che sono entrate a far parte dell'accordo intercorso tra le parti, di talché l'imputato non dolersene. In ogni caso, la Corte territoriale a pag. 2 dell'impugnata sentenza ha sufficientemente motivato in ordine alla congruità della pena concordata dalle parti ed ha evidenziato che la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. è stata esclusa già dal giudice di prime cure.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che esclude. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.