Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2019, n. 5489
CASS
Sentenza 24 settembre 2019

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Massime1

Non integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l'esito dell'alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all'accertamento del reato di cui all'art. 186 cod. strada, in ragione dell'assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria. (Vedi Sez. 2, n. 8795 del 21/06/1985, Rv. 170630 - 01).

Commentario1

  • 1Truffa: vende l'auto subito dopo l'alcoltest per evitare la confisca, assolto
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l'esito dell'alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all'accertamento del reato di cui all' art. 186 cod. strada, in ragione dell'assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria. (Cassazione penale, sez. II, 24/09/2019, n. 5489). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2019, n. 5489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5489
Data del deposito : 24 settembre 2019

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