Sentenza 24 agosto 1999
Massime • 1
In materia di termini di durata massima della custodia cautelare il computo va effettuato con riferimento ai reati che compaiono nel titolo custodiale. Ne consegue che - in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - il Tribunale non può valutare, ai fini del predetto calcolo, ipotesi criminose contenute soltanto nel successivo decreto che dispone il giudizio ed assenti nella precedente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/08/1999, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 24 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 24.8.1999
1. Dott. VA FEDERICO Consigliere SENTENZA
2. " VA VA " N. 2748
3. " GIUSEPPE FALCONE " REGISTRO GENERALE
4. " EN SC " N. 28882/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ND VA RE e NC CH avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sassari in data 3.6.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. PE Falcone Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Luigi Campoli che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi i difensori Avv.ti Federico e Rovelli, che hanno concluso per l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
VA AN EA e AS EL, nonché VA PE e VA SA, sono stati destinatari di due ordinanze di custodia cautelare in carcere per diversi e distinti episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commessi tra il 1990 ed il 1996. In data 30 aprile 1998 sono stati rinviati al giudizio del Tribunale di Sassari con decreto che contiene la contestazione del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90, la cui pena edittale massima è di 24 anni di reclusione.
In data 6 maggio 1999 i difensori hanno presentato istanza diretta ad ottenere l'immediata rimessione in libertà degli imputati, nel presupposto che erano scaduti i termini massimi di fare (un anno), previsti dall'art. 303 c.p.p., con riferimento esclusivo all'originario provvedimento cautelare.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta ritenendo che per reato "per cui si procede" si deve intendere quello indicato nel decreto che dispone il giudizio.
Il Tribunale del riesame, giudicando in sede di appello, ha rigettato l'impugnazione proposta dagli imputati. Avverso questo provvedimento hanno proposto ricorso VA AN EA e AS EL denunziando la violazione e l'erronea applicazione di legge, nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sul presupposto che ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare non può tenersi conto di altri reati (o di altri fatti) per cui è stato disposto il giudizio, non ricompresi nei provvedimenti di custodia cautelare, in quanto per essi si trovano in stato di libertà.
Ritiene la Corte che i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Il dato fondamentale dal quale occorre prendere le mosse è quello che riguarda il bene della libertà personale, che può essere limitata solo ed esclusivamente nei casi e con gli strumenti previsti dalla legge.
Nella legge processuale questi casi e questi strumenti sono tipici e tassatici, sicché al di fuori di essi non è dato all'interprete alcun potere di configurare ipotesi che finiscono con l'allargare le previsioni normative.
Nella specie, il reato di cui all'art. 74 d.p.r. m. 309/1990 è comparso per la prima volta nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica Distrettuale Antimafia di Cagliari in data 19.3.1998, ed è comparso per la seconda volta nel decreto del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio in data 30.4.1998.
Tale ipotesi di reato non è comparsa in un provvedimento cautelare emesso nei confronti degli odierni ricorrenti. Per completezza di valutazione va comunque evidenziato che il Tribunale di Sassari, in data 6.5.1999, ha dato atto di una richiesta formulata dal P.M., contestualmente alla formulazione del parere contrario per la scarcerazione per decorrenza dei termini, intesa ad ottenere un provvedimento di custodia cautelare in carcere con riferimento anche al delitto di cui all'art. 74, e che in quella occasione il tribunale ha ritenuto superflua l'emissione di un autonomo provvedimento restrittivo, finendo così per assegnare al decreto che ha disposto il rinvio a giudizio il valore di titolo per una custodia cautelare, mai disposta espressamente in ordine a tale reato.
Il paradigna al quale non si può sfuggire nella materia della libertà è quello che richiede:
a) una richiesta espressa di limitazione da parte del P.M.;
b) un provvedimento specifico del giudice che procede, che deve indicare gli elementi fondamentali previsti dalla legge, idonei a consentire la difesa del destinatario ed il controllo giurisdizionale;
c) la possibilità del riesame da parte del Tribunale nel merito;
d) la possibilità di una verifica di legittimità.
In un tale contesto vincolante, appare allora evidente come la mancanza della richiesta del P.M. o del provvedimento restrittiva del giudice che procede non consente che sorga un titolo per la custodia cautelare.
Nella specie, è stato contestato soltanto nel decreto che ha disposto il giudizio il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 e non può certamente ritenersi, per l'autonoma configurazione di questa ipotesi criminosa, che il giudice ha soltanto qualificato diversamente i fatti contestati nel provvedimento cautelare. Se i fatti di reato fossero rimasti inalterati nella loro materialità e fosse mutata solo la qualificazione giuridica, necessariamente anche per la decorrenza dei termini della custodia cautelare occorrerebbe fare riferimento al nomen iuris legittimamente utilizzato dal giudice che ha disposto il giudizio, poiché quello è il reato per cui si procede (in stato di custodia cautelare). Quando, invece, in aggiunta viene ritenuto un altro reato, che ha una sua materialità e sue caratteristiche autonome, occorre verificare se per tale reato vi è stata la richiesta di una misura e se una misura è stata disposta. In mancanza, per quel reato l'imputato va considerato in stato di libertà ed il conteggio dei termini va fatto con riferimento ai reati per i quali vi è il titolo. Nella specie, con riferimento ai reati per i quali vi è titolo di custodia cautelare in carcere, il termine di fare è di un anno, decorrente dal 30.4.1998. Da ciò dipende l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la declaratoria di inefficacia della custodia dei ricorrenti, che vanno scarcerati se non detenuti per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della custodia cautelare in carcere di VA AN EA e AS EL disposta con provvedimenti del GIP del Tribunale di Sassari in data 31.10.1996, 27.11.1996 e 19.12.1996. Ordina la scarcerazione del VA e AS se non detenuti per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Feriale, il 24 agosto 1999. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 1999