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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21662 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: OL CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SC LO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 21/10/2025, che aveva confrmato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto LO responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod. pen.
2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione, intervenute dopo la sentenza della Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21662 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2026 1.1. Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di diritto pacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione da tanto discendendone l'estinzione del reato (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, [...], Rv. 227681-01; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, [...], Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [...], Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, [...], Rv. 249209-01).
1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela con relativa accettazione, come da verbali prodotti in atti.
2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340 quarto comma cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SC LO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 21/10/2025, che aveva confrmato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto LO responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod. pen.
2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione, intervenute dopo la sentenza della Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21662 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2026 1.1. Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di diritto pacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione da tanto discendendone l'estinzione del reato (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, [...], Rv. 227681-01; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, [...], Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [...], Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, [...], Rv. 249209-01).
1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela con relativa accettazione, come da verbali prodotti in atti.
2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340 quarto comma cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2