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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2024, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso la ordinanza emessa del Tribunale della Libertà di Napoli il 15/06/2023 nei confronti di EG RM, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Tomaso ND ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso;
letta la memoria difensiva con cui il difensore di EG chiede che il ricorso non sia accolto. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha annullato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a RM EG la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato ex artt. 110, 81, 416-bis cod. pen. e 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 per avere detenuto armi in concorso con altri per il tentato omicidio di NI SI e AO PE nei modi descritti nella imputazione provvisoria (capo 114). Il Tribunale ha considerato che dai fotogrammi risulta che EG fu presente nelle abitazioni di RM ER in tutte le fasi della vicenda delittuosa Penale Sent. Sez. 6 Num. 3673 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 15/11/2023 analiticamente descritta nell'ordinanza, ma ha valutato che da nessuno dei fotogrammi (estratti dalle videoriprese) che lo riguardano, risulta che egli maneggiasse o ricevesse pistole o altre armi dai presenti. Ha osservato che non basta a integrare i grevi indizi di colpevolezza la circostanza, evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari, che EG «affiancava le altre persone armate a difesa del ER» perché la semplice consapevolezza che altri siano armati non integra di per sé il reato contestato se non si individua quale contributo EG avrebbe apportato alla condotta illecita dei compresenti. 2. Nel ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nell'escludere gravi indizi a carico di RM EG trascurando che la sua presenza fu non momentanea e non occasionale ma duratura (per circa quattro ore, dalle 21,30 all'1,25) trattenendosi in compagnia di soggetti armati che pattugliavano la 'piazza di spaccio'. In particolare, a sostegno della tesi accusatoria, nel ricorso si evidenzia che EG: parlò più volte con gli altri coindagati e, in occasione del primo conflitto a fuoco con PE si riparò assieme a loro, seguì ER, che era armato, quando questi si allontanò dalla piazza con un veicolo guidato da altri e a sua voltò guidò un motoveicolo alzando una bandana sul viso, rientrò a piedi con ER sulla piazza di spaccio;
lo si vede in possesso di un paio di guanti di lattice neri in uno dei quali soffiò gonfiandolo prima dell'attacco armato a PE e a SI da parte di alcuni dei coindagati e, dopo l'agguato, si trovò ancora con alcuni di loro e successivamente uscì da un immobile assieme a ER e a un altro indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le circostanze evidenziate dal Pubblico ministero non sono espresse nella ordinanza impugnata, ma nel ricorso si osserva che esse avrebbero potuto essere utilizzate dal Tribunale per integrare l'ordinanza (invece annullata) e dare sostegno alla valutazione espressa dal Giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che con le sue condotte l'indagato «affiancandosi a soggetti armati intendesse apportare un contributo alla condotta detentiva illecita altrui». 2. Tuttavia, deve ribadirsi che per la configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che: ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse, cosicché in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amanto, Rv. 259479); oppure che l'agente aderisca a un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Esposito, Rv. 274364; Sez.
1. n. 40702 del 21/12/201, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364; Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971). 3. Nel caso in esame, non ricorre nessuna delle due condizioni. Infatti, non emerge che EG avesse la disponibilità materiale di un'arma, né dai dati evidenziati dal Pubblico ministero si traggono indizi sufficientemente precisi per assumere che l'indagato partecipò alla realizzazione di una programmata azione delittuosa comportante l'uso di armi, perché per pervenire a tale conclusione non basta la sua reiterata presenza appresso a alcuni dei coindagati al momento in cui si svolse lo scontro a fuoco fra i due gruppi rivali. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Tomaso ND ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso;
letta la memoria difensiva con cui il difensore di EG chiede che il ricorso non sia accolto. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha annullato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a RM EG la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato ex artt. 110, 81, 416-bis cod. pen. e 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 per avere detenuto armi in concorso con altri per il tentato omicidio di NI SI e AO PE nei modi descritti nella imputazione provvisoria (capo 114). Il Tribunale ha considerato che dai fotogrammi risulta che EG fu presente nelle abitazioni di RM ER in tutte le fasi della vicenda delittuosa Penale Sent. Sez. 6 Num. 3673 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 15/11/2023 analiticamente descritta nell'ordinanza, ma ha valutato che da nessuno dei fotogrammi (estratti dalle videoriprese) che lo riguardano, risulta che egli maneggiasse o ricevesse pistole o altre armi dai presenti. Ha osservato che non basta a integrare i grevi indizi di colpevolezza la circostanza, evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari, che EG «affiancava le altre persone armate a difesa del ER» perché la semplice consapevolezza che altri siano armati non integra di per sé il reato contestato se non si individua quale contributo EG avrebbe apportato alla condotta illecita dei compresenti. 2. Nel ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nell'escludere gravi indizi a carico di RM EG trascurando che la sua presenza fu non momentanea e non occasionale ma duratura (per circa quattro ore, dalle 21,30 all'1,25) trattenendosi in compagnia di soggetti armati che pattugliavano la 'piazza di spaccio'. In particolare, a sostegno della tesi accusatoria, nel ricorso si evidenzia che EG: parlò più volte con gli altri coindagati e, in occasione del primo conflitto a fuoco con PE si riparò assieme a loro, seguì ER, che era armato, quando questi si allontanò dalla piazza con un veicolo guidato da altri e a sua voltò guidò un motoveicolo alzando una bandana sul viso, rientrò a piedi con ER sulla piazza di spaccio;
lo si vede in possesso di un paio di guanti di lattice neri in uno dei quali soffiò gonfiandolo prima dell'attacco armato a PE e a SI da parte di alcuni dei coindagati e, dopo l'agguato, si trovò ancora con alcuni di loro e successivamente uscì da un immobile assieme a ER e a un altro indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le circostanze evidenziate dal Pubblico ministero non sono espresse nella ordinanza impugnata, ma nel ricorso si osserva che esse avrebbero potuto essere utilizzate dal Tribunale per integrare l'ordinanza (invece annullata) e dare sostegno alla valutazione espressa dal Giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che con le sue condotte l'indagato «affiancandosi a soggetti armati intendesse apportare un contributo alla condotta detentiva illecita altrui». 2. Tuttavia, deve ribadirsi che per la configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che: ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse, cosicché in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amanto, Rv. 259479); oppure che l'agente aderisca a un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Esposito, Rv. 274364; Sez.
1. n. 40702 del 21/12/201, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364; Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971). 3. Nel caso in esame, non ricorre nessuna delle due condizioni. Infatti, non emerge che EG avesse la disponibilità materiale di un'arma, né dai dati evidenziati dal Pubblico ministero si traggono indizi sufficientemente precisi per assumere che l'indagato partecipò alla realizzazione di una programmata azione delittuosa comportante l'uso di armi, perché per pervenire a tale conclusione non basta la sua reiterata presenza appresso a alcuni dei coindagati al momento in cui si svolse lo scontro a fuoco fra i due gruppi rivali. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/11/2023