Sentenza 21 gennaio 2004
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Alcune riflessioni sulla natura della confisca del denaro nei reati tributari di Vito Di Nicola Nota a Trib. Siracusa ord. 17/10-30/10/2018 Sommario: 1. Breve premessa. 2. La ratio decidendi. 3. Rapido excursus sulla nozione di profitto confiscabile secondo i dicta delle Sezioni Unite Penali. 4. L'attuale stato dell'arte nella giurisprudenza di legittimità. 5. Futuri scenari e conclusioni. 1. Breve premessa. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa – per la lucidità dell'analisi articolata su un tema che registra, nonostante reiterati interventi delle Sezioni Unite, posizioni contrastanti in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità – offre lo spunto per svolgere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Presidente -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO CH, in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato VINICIO D'ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LV IA ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE CONSOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. 955/01 del Tribunale di RAGUSA, depositata il 19/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Giuseppe CONSOLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 19.9.2002, emessa ai sensi degli artt. 29 e 30 della legge 13.6.1942 n. 794, il Tribunale di Ragusa rigettava per intervenuta prescrizione la domanda proposta dall'avv.to Michele Viola nei confronti di AR TI EN per prestazioni professionali espletate in favore della predetta.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., l'avv.to Viola articolando otto motivi di censura. L'intimata resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha eccepito la controricorrente che l'ordinanza del Tribunale di Ragusa non è ricorribile per Cassazione ma solo impugnabile con l'appello non involgendo la controversia unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato.
L'eccezione è fondata ed il suo accoglimento conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come si evince chiaramente dalla impugnata ordinanza la EN, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad istanza dell'avv.to Viola, ha sollevato eccezione di prescrizione del credito del professionista accolta dal Tribunale con il provvedimento in esame. Ora, questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare e ribadire che in tema di liquidazione di onorari di avvocato e procuratore, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge n. 794/1942 - che prevedono un particolare procedimento semplificato ed accelerato in Camera di consiglio, a conclusione del quale viene emessa ordinanza non impugnabile (e perciò soltanto ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione) - introducendo nel sistema delle impugnazioni una eccezionale deroga, per la non appellabilità del provvedimento terminale del procedimento medesimo, al principio generale del doppio grado, sono applicabili solo fino a quando l'oggetto della controversia rimanga limitato appunto alla determinazione della misura del compenso. Con la conseguenza che, nel caso in cui l'intimato abbia introdotto, ampliando il "therna decidendum", un'eccezione di compensazione, o una domanda riconvenzionale, oppure abbia contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa del legale al compenso o, infine, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio non può procedere con il suddetto rito semplificato, per cui, qualora il giudice ritenga egualmente di pronunciarsi o ometta di pronunciarsi su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi e non con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. (sent. n. 786/98, n. 1505/98, n. 2020/98, n. 2471/ 99, n. 3504/99, n. 10190/2000, n. 10426/2000, n. 7259/2002), Nella fattispecie la controversia è stata tutta incentrata sulla eccezione, da parte della cliente EN, della prescrizione del diritto del professionista al compenso e, pertanto, il procedimento avrebbe dovuto svolgersi secondo il rito ordinario ed essere definito con sentenza, con conseguente esperibilità del mezzo di impugnazione nella forma dell'appello e non del ricorso per Cassazione. Nè a soluzione diversa, nel senso dell'applicabilità al caso di specie del rito camerale, conducono, ad avviso del Collegio, le generiche motivazioni, in tema di eccepita prescrizione del credito del professionista, contenute nella sentenza di questa Corte n. 7957 del 2003. Il proposto ricorso va quindi dichiarato inammissibile mentre ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004