Sentenza 20 dicembre 1993
Massime • 1
Nel sistema del nuovo codice di procedura penale, informato al principio generale della separazione del procedimento civile del processo penale, deve escludersi che l'imputato abbia interesse ad eccepire la nullità del decreto di citazione della persona offesa dal reato e che, conseguentemente, abbia interesse ad impugnare la sentenza di primo grado che tale eccezione abbia disatteso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/1993, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1993 |
Testo completo
9 Richiesta copla/studio 008 dal Sig. SABATINI SUPREME DI CASSAZIOI CORTE SUPREMA DI CASSATIONE 6 per diritti L
19 GEN 1995 UFFLE C
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6000 26 MAR 1994 per diriti N IN/NOME DEL POPOLO ITALIANO A. GANGELLE 23 GIU.1334 IL CANCELLIERE
Udienza pubblica del 20/12
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
SENTENZA
Composta dai Signori:
།n. 2084
༔
ཟ
Dott. Gaetano Suriano Presidente
REGISTRO 1) Dott. LO Fattori GENERALEConsigliere
n. 21332/
2) Dott. Luigi Sansone Consigliere 93 3) Dott. Giuseppe Guida Consigliere LIRE 2000
Consigliere CANCELLERIA 4) Dott. Oreste Ciampa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da: P642957
Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro
nel procedimento penale a carico di
1) HI RI n. a Stefanoconi 1* 11/1/1960
2) NA NA n. a Stefanoconi 1 8/4/1958
3) NA AL n. a Stefanoconi il 28/9/1945
4) OL NT
☐ 1. a Stefanoconi il 4/11/1972
5) D'RZ DO ☐ . a S. Onofrio il 10/11/1963
6) ET RI n. a 5. Onofrio il 26/1/1956
avvers0
la sentenza della Corte di Assise di Appello
di Catanzaro del 10/6/1993
Consigliere dott. Giuseppe Guida,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott.Filippo Fiore
che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udit i difensori Avv. Jittorio Chinsame di Torino e Avv. Giuseppe Gianti del Foro Roma. Svolgimento del processO
La Corte di Assise di Catanzaro, CON sentenza del
NA 22/5/1992, tra l'altro, condannava NA NA,
AL, OL NT, D'RZ DO E Petrolo
RI alla pena dell'ergastolo, nonché HI Rosa-
rio, riconosciuto a quest'ultimo il beneficio della disso-
mesi sei di reclusione, ciazione, alla pena di anni otto mafioso Eper i reati di strage, associazione di stampo reati connessi alle armi.
A seguito di appello degli imputati, la Corte di Catanzaro, con sentenza del 6/5/1993, Assise di II grado di dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal Gup il 16/12/1991 E di tutti gli atti successivi sentenza di primo dallo stesso dipendenti, compresa la rinviava gli atti al Gip del Tribunale di Vibo grado E
Valentia.
Ad avviso dei giudici di appello, che ispiravano il
convincimento alla decisione di questa Corte ä proprio
Sezioni Unite del 28 giugno 1988, la nullità del decreto di citazione e degli atti successivi era consequenza della mancata citazione della parte offesa UR LO, pros-
simo congiunto, quale fratello, dell'ucciso UR Fran-
CPSCO. Rileva la sentenza di appello che la nullità deri- vante dalla mancata citazione in giudizio della persona
inoffesa, sensi dell'art. 178 c.p.P= lett. c) C.P.P=>
quanto compresa fra le cosf dette nullité a regime interme-
dio, disciplinate dal Successivo art. 180 C.P.P. oltre ad
essere eccepibile dalle parti, era anche rilevabile di
ufficio dal giudice entro i limiti temporali di cui allo
stesso art. 180;
dedottache la nullita era stata tempestivamente innanzi al giudice di primo grado da alcuni degli imputati,
sicché questi aveva l'obbligo di rilevarla, mentre erronea-
mente, con ordinanza dibattimentale, aveva respinto l'ecce-
zione:
che alcuni imputati avevano impugnato 1'ordinanza
unitamente alla sentenza che peraltro la tempestiva deduzione, in presenza dell'obbligo del rilievo di ufficio, valeva a perpetuare la nullita, eventualmente anche in difetto di specifica impu-
che, non essendosi verificata gnazione con la consequenza sanatoria di cui all'art. 180 C.P.P.a per effetto la dell'attività di sollecitazione del giudice effettuata da una delle parti, il giudice di secondo grado aveva 1'obbli
go della dichiarazione di ufficio che non può disconoscersi un interesse degli imputati ad eccepire la nullità anche nel giudizio di appello, da in relazione, sul piano processuale porre al diniego del giudice di pronuncia della nullità primo Su]
sostanziale, alla possibilità per gli1 i mputati piano
1'eventuale giudicato di assoluzione, nell'ambito opporre del giudizio civile di danno, in base al disposto dell'art. 28 c.p.p. 1930, quale risultante a seguito della declarato-
ria parziale di illegittimità costituzionale della Corte
Costituzionale del 22 marzo 1971 n.55, disposizione sostan
zialmente riprodotta nell'art. 652 del codice di procedura
vigente.
Ricorre per Cassazione il Procuratore generale della
Repubblica di Catanzaro, deducendo:
a) difetto di legittimazione degli imputati appellanti a proporre l'eccezione di nullità accolta dalla Corte, per ManCANZA di interesse all'osservanza della disposizione che si assume violata, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in quanto la finalità
di opporre in sede civile l'eventuale giudicato di assolu-
zione non riceverebbe alcuna tutela diretta dalla mera citazione della persona offesa nel processo penale, perchè,
quand' anche la stessa fosse regolarmente citata nel giudi-
zio penale, non le sarebbe vietato di iniziare e proseguire l'azione in sede civile, senza peraltro risentire di pre-
clusioni scaturenti dal processo penale;
b) insussistenza del potere-dovere del giudice di
Mr secondo grado di rilevare di ufficio la nullità verificata-
si nella fase antecedente al giudizio di primo grado.
Motivi della decisione
I l ricorso del Procuratore generale é fondato, nei
limiti che saranno precisati.
Solo apparentemente le due questioni affrontate dalla
sentenza di secondo grado, e puntualmente contestate dal
Procuratore generale, sono indipendenti ed autonome, ma nella sostanza, vanno entrambe affrontate risolte in termini di giuridica rilevanza dell'interesse dell'imputato perseguire la possibilità di un intervento della parte offesa nel procedimento penale.
Rileva la Corte che la mullitá relativa alla mancata citazione della parte offesa é stata correttamente qualifi-
interme cata dal giudice di appello come nullità a regime tali nullité sonodio. A norma dell'art. 180 C.P.P== rile-
nel giudizio di vate, anche di ufficio, esclusivamente primo grado;
tuttavia, come esattamente si afferma nella sentenza impugnata, Ove il giudice di primo grado, a segui-
to di specifica deduzione di parte, abbia omesso di dichia-
dell'impugnazione, rarla, il suo potere, per effetto trasferito al giudice di secondo grado.
I l contrasto fra la sentenza impugnata ed il P.G.
ricorrente verte in termini di necessit o di mera possibi-
lité del giudice di appello, nella delineata situazione, di dichiarare la nullità, con conseguente dovere, mero potere, di pronunciare il consequenziale provvedimento di retrocessione del process0, La tesi del P.G. Secondo cui il giudice di appello ba la possibilità 5 non l'obbligo differenza del giudi-
ce di primo grado di rilevare la nullità appare infonda- ta. Non vi è dubbio che il potere del giudice di appello,
Essendo sostitutivo di quello del giudice di primo grado,
la nullitasi pone negli stessi termini di questo, e:
intermedia era stata ritualmente eccepita dalla parte ne]
giudizio di primo grado, il giudice di secondo grado, che la ritenga fondata, non puð rifiutarsi di dichiararla.
Tale constatazione non peraltro risolutiva del problema e l'indagine va riportata sul punto della sussi
stenza di un interesse in capo alla parte che he eccepito
evidente che, Ove sussistesse un'interessela nullità,
dell'imputato ad eccepire, nel giudizio di primo grado mancata citazione della parte offesa, allo stesso modo
sussisterebbe anche il suo interesse ad impugnare la Sen-
tenza di quel giudice che avesse omesso di dichiarare la
nullit ritualmente dedotta. Contrariamente, OVE la nullita intermedia fosse stata eccepita da chi non aveva interesse
(art. 182, rilevare la violazione della norma invocata primo comma C.P.P. cosf Come doveva ritenersi irrilevante 1'errore del giudice di Primo grado nel 1'omissione valutare la nullité, allo stesso modo non potrebbe ricono-
scersi alla parte un interesse all'impugnazione per ottene-
re in grado di appello quello che non poteva ottenere im
prime cure. Va pertanto approfondito il problema della sussistenza di un interesse degli imputati eccepire ripetuta nullita, in quanto la decisione delle Sezioni Unite sopra ricordata, pronunciata nella vigenza del codice di procedu- ra penale del 1930, appare meritevole di un riesame alla
stregua del differente rapporto fra azione penale ed azione civile, cost come formulato nel codice attuale. Ed invero nel vecchio codice, ancorato al principio della pregiudizialità penale (artt. 24, 25 = 27), la sen-
tenza di assoluzione era opponibile, in ogni Caso
limitazioni, nel procedimentoalla parte offesa, citata non comparsa. Nel nuovo codice (artt. 75 8 652), penale invece, é principio generale quello della separatezza dei
procedimenti ed alla parte offesa, citata e non costituita
procedimento penale, non può essere opposta la deci-nel
sione di assoluzione. In via di eccezione, 13 sentenza assolutoria puð far stato nel giudizio civile, determinando
necessità di sospensione di quest'ultimo, nei soli due
Casi in cui la parte offesa si sia dapprima costituita nel procedimento penale ed abbia poi revocato la costituzione,
oppure abbia inteso promuovere l'azione civile, nella e se d propria, dopo che in sede penale era già stata pronunciata sentenza di primo grado.
Alla luce di siffatti principi e agevole la deduzione che, nel Caso in esame, non sussisteva alcun interesse degli imputati a veder riconosciuta la dedotta nullité, në al momento in cui il giudice di appello l'ha dichiarata, në
M al momento in cui, nel giudizio di primo grado, essi aveva-
no formulato l'eccezione.
grado di appello, invero, con la Pronuncia della In
di primo grado, si era giá consolidats quell'ef sentenza fetto che essi intendevano ottenere, provocando la presenza della parte offesa nel processo penale, e cioe la preminen-
za del giudicato penale, in via di formazione, nel giudizio civile, che la parte offesa fosse andata successivamente ad instaurare. Mancava quindi l'attualità di ogni interessa avuto essi ne avesseroˇin origine eventualmente alcuno. anche se
Peraltro anche originariamente, nel giudizio di primo grado, essi dovevano ritenersi carenti di interes30. La doverosa premessa, per impostare correttamente questione, è che la giurisdizione civile, anche 9 inserita 3
nel procedimento penale, finalizzata alla tutela dei diritti che, tale principio, nelle controversie fra
privati, non possono porsi eccezioni, sia per le posizioni
fatte valere in via di azione, sia per le posizioni fatte
valere in via di eccezione. Nel nostro caso tenuto conto del principio di alter- 5
nativité sancito dal codice vigente, la citazione della parte offesa, poteva conseguire un solo effetto,
-3 cioé un mero invito al danneggiato ad esercitare il SUO diritto potestativo di scelta fra l'azione civile in sede propria e
1'azione civile in sede penale.
Tuttavia, 3 fronte del diritto potestativo di una puб configurarsiparte, solo la sussistenza di una mera dell'altra e non di un dirittoaspettativa giuridicamente tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria, né in via di azione, në, come in questo caso, in via di exceptio nulli-
tatis.
Per tali motivi non può essere censurata la decisione del giudice di primo grado, che, sia pure Con diversa respingere la richiesta di alcunimotivazione, ebbe imputati di dichiarare la nullità dedotta.
Consequentemente 11 ricorso del P.G. Va accolto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per DUOVO esam e ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catan-
zaro.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo ESAME ad altra Sezione della Corte di Assise di
Appello di Catanzaro,
Roma 20 dicembre 1994
Il Consigliere est. Il Presidente
1.r.
IL COLLABORATORE DI CANCELLER
Lidia Soalia
(Seele Depositato in Cancelleria E
N oggi, 25 MAG. 199€ O I
Z
Il Collaboratore di Cancelleria, A
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(Seefi S
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