Sentenza 25 settembre 1999
Massime • 1
Ai sensi rispettivamente degli articoli 38, 7, e 42 legge 22 aprile 1941 n. 633, per le opere collettive, a cui appartengono riviste e giornali, il diritto morale di autore spetta al direttore, creatore dell'opera complessiva; il diritto di utilizzazione economica all'editore e il diritto di utilizzare su altre riviste o giornali il proprio contributo al collaboratore. Tali norme peraltro si applicano in mancanza di diversa pattuizione tra le parti, sì che è valido l'accordo tra fotografo ed editore di riprodurre una volta soltanto le fotografie ed entro un tempo determinato dalla prima pubblicazione, con conseguente obbligo di compensare nuovamente ogni successiva utilizzazione della stessa fotografia, anche se la pubblicazione avvenga assemblando quelle già compensate perché precedentemente stampate su numeri rimasti invenduti e pur se i negativi sono stati ceduti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/1999, n. 10612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10612 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Cons. Relatore -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Laure MILANI - Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT EDITRICE s.p.a., in persona dell'A.U. Adelina AT, elettivamente domiciliata in Roma, via piazza della Libertà 10, presso l'avv.Bruno Bonanni, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PANDA PHOTO srl, in persona dell'A.U. ing. Emanuele Coppola, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 268/A, presso l'avv. Alessio Petretti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.644 del 21.2/12.3.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/99 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv. Di Girolamo per la ricorrente e Petretti per la controricorrente;
Svolgimento del processo
La AT DI spa, dopo aver utilizzato delle immagini fotografiche fornitele dalla ND OT srl per illustrare i nn. 4, 5 e 6/1989 ed 1 e 2/1990 della rivista mensile Ambiente Ecologia, le utilizzava nuovamente, usufruendo di precedenti numeri già stampati, dando ad essi la veste di collezione e nuovo prezzo. Secondo quanto riferiva la editrice, i numeri della Collezione erano ottenuti assemblando insieme numeri invenduti della rivista Ambiente Ecologia.
Per il secondo utilizzo delle fotografie la ND emetteva tre fatture, di cui la AT DI saldava la prima, mentre proponeva opposizione al decreto ingiuntivo che, sulla base delle altre due, la ND aveva, dopo vari solleciti e varie risposte interlocutorie della AT, richiesto ed ottenuto. L'opposizione veniva rigettata con sentenza 11.1.95 del tribunale di Roma, che la Corte d'appello confermava con sentenza 21/27.02.97, condannando l'appellante alle spese.
Rilevava la sentenza che la questione doveva essere risolta sulla base delle condizioni generali di vendita, che - per come risultanti dagli stessi buoni di consegna- escludevano la cessione in proprietà e consentivano la riproduzione per una volta sola e con esclusiva per i soli trenta giorni successivi alla pubblicazione del mensile. Le norme sul diritto d'autore erano quindi estranee alla fattispecie.
Contro la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la AT DI spa, avanzando, con atto notificato il 9.4.98, due motivi di censura. Si è costituita, resistendo con controricorso notificato il 15.5.98, la ND OT srl. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 38 della legge sul diritto d'autore, sostenendo che la messa in commercio delle collezioni non concretava un nuovo utilizzo, ma lo smaltimento delle copie residuate: operazione paragonabile alla vendita di arretrati e sicuramente ricompresa nella originaria commercializzazione, non soggiacendo ne' a registrazione della testata "Collezioni" ne' ad imposta sul valore aggiunto, già assolta all'origine per l'intera tiratura.
Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 89 della legge sul diritto d'autore perché la mancata previsione, nelle fatture originarie, di limiti temporali all'utilizzo comportava, ex art. 88 l.d.a., che la cessione dei fotocolors ne consentiva lo sfruttamento pieno ed illimitato.
Il ricorso è infondato.
Gli artt. 38 ss. della legge 633/1941, nel disciplinare le opere collettive - disciplina a cui espressamente soggiacciono riviste e giornali- individua il diritto morale d'autore, sull'opera nel suo complesso, spettante al direttore in quanto creatore dell'opera, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge;
il diritto di utilizzazione economica dell'opera, spettante all'editore, ed il diritto del collaboratore sul proprio contributo, che si estrinseca, tra l'altro, nel diritto di riprodurlo in altre riviste e giornali (art. 42 l.d.a.).
Poiché, rispetto alle tre posizioni individuate, la norma salva espressamente la eventuale disciplina pattizia difforme, è chiara la portata dispositiva dei precetti richiamati, destinati ad operare se non diversamente previsto.
Pertanto, non è pertinente il primo motivo del ricorso, dal momento che la sentenza impugnata non pone in discussione il potere dell'editore di esitare l'invenduto assemblando più numeri della rivista insieme, ma afferma la sussistenza di una diversa pattuizione tra la editrice AT e la ND OT, tale da limitare le facoltà di riproduzione dell'editore ad una sola volta e per un breve lasso di tempo. Rimane perciò superato anche il secondo motivo di censura perché, se è esatto che la diversa pattuizione deve confrontarsi con la disciplina che dei diritti relativi al materiale fotografico offre la stessa l.d.a. agli artt.87 ss., non può invocarsi la presunzione di cessione dei diritti di utilizzazione conseguente alla cessione del negativo (art.88 l.d.a.) quando la sentenza impugnata accerta l'esistenza di un patto contrario nei termini già precisati.
L'ulteriore deduzione - che nessuna limitazione all'utilizzo era posta nelle fatture originarie - è volta ad introdurre una questione di fatto che, non collegandosi ad una censura di vizio di motivazione o di violazione di regole ermeneutiche, si risolve in una richiesta di riesame del merito della controversia, non consentito in sede di legittimità.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, in L.
2.205.800 ivi comprese lire 2.000.000 per onorari.