Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/1999, n. 10612
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Sentenza 25 settembre 1999

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Ai sensi rispettivamente degli articoli 38, 7, e 42 legge 22 aprile 1941 n. 633, per le opere collettive, a cui appartengono riviste e giornali, il diritto morale di autore spetta al direttore, creatore dell'opera complessiva; il diritto di utilizzazione economica all'editore e il diritto di utilizzare su altre riviste o giornali il proprio contributo al collaboratore. Tali norme peraltro si applicano in mancanza di diversa pattuizione tra le parti, sì che è valido l'accordo tra fotografo ed editore di riprodurre una volta soltanto le fotografie ed entro un tempo determinato dalla prima pubblicazione, con conseguente obbligo di compensare nuovamente ogni successiva utilizzazione della stessa fotografia, anche se la pubblicazione avvenga assemblando quelle già compensate perché precedentemente stampate su numeri rimasti invenduti e pur se i negativi sono stati ceduti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/1999, n. 10612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10612
    Data del deposito : 25 settembre 1999

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