CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
Massime • 1
In tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introdotto dall'art. 5-quinquies, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'atto di impugnazione risulta tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza per il deposito. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello cautelare ricevuto dalla cancelleria l'ultimo giorno utile per il deposito, seppur in orario di chiusura al pubblico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2023, n. 31230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31230 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MACRI' GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il giudizio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31230 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 14/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudic:e del riesame, ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di RÌ SE avverso il provvedimento notificato al predetto il 4 gennaio 2023, con il quale il GIP aveva rigettato un'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari ovvero di sostituzione con misura gradata. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto non rispettato il termine perentorio di dieci giorni di cui al combinato disposto degli artt. 309, comma 1 e 310, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che l'impugnazione era pervenuta via PEC in cancelleria alle ore 19:02 di sabato 14 gennaio 2023, avendone il Tribunale preso contezza solo il successivo lunedì 16, allorquando il termine perentorio era ampiamente decorso, ritenendo di applicare il principio in forza del quale nessun atto può esser depositato presso la cancelleria dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc pen., con riferimento alla ritenuta consumazione del termine perentorio per proporre l'appello, contestando l'assunto in forza del quale lo stesso deve tener conto dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario, atteso che, nella specie, l'impugnazione era stata proposta via PEC. Pertanto, secondo la difesa, dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all'art. 111 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 35 del d.lgs. n. 150/2022 (deposito telematico degli atti), quanto al termine richiamando l'art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen. [a sua volta aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022], in forza del quale esse deve considerarsi rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, lo stesso art. 87 bis del d. Igs. n. 150/2022 precisando che è consentito il deposito con valore legale degli atti di impugnazione a mezzo PEC e che lo stesso deve ritenersi tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Infine, la difesa assume la non pertinenza del richiamo operato al principio di diritto affermato nel precedente di legittimità, quel caso inerendo alla diversa ipotesi della decorrenza del dies a quo del termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen, in ipotesi di riesame depositato 2 telematicamente fuori dall'orario di ufficio, oggi disciplinata dall'art. 172, comma 6-ter introdotto dallo stesso art. 11 del citato d Igs. 150/2022. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono. 2. Il Tribunale ha ritenuto la tardività dell'appello cautelare rilevando che lo stesso era stato ricevuto dal sistema alle ore 19:02, in orario di chiusura dell'ufficio giudiziario, cosicchè l'atto era stato conosciuto dall'ufficio il lunedì successivo, applicando il principio in forza del quale non è ammesso il deposito di atti presso l'ufficio oltre l'orario di apertura dello stesso. 3. Il motivo è fondato, essendo il Tribunale incorso nella denunciata violazione di legge. L'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 detta disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, prevedendo, per quanto qui d'interesse, precise scansioni temporali, distinguendo le disposizioni normative di nuova introduzione dagli interventi modificativi di disposizioni vigenti e indicando le norme la cui operatività è condizionata ai tempi e ai contenuti della normativa secondaria. Al quinto comma, la norma stabilisce infatti che «Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal recilolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153- bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica». Si tratta, a ben vedere, delle innovative disposizioni sulla formazione digitale degli atti, sul deposito telematico, sul fascicolo informatico e, in 3 genere, sulla redazione degli atti e sul malfunzionamento dei sistemi informatici, che non saranno subito operative, essendo necessario creare il contesto per farle funzionare. Trattasi all'evidenza di una disciplina transitoria molto complessa che disegna uno scenario denso di problematiche applicative. Erra, pertanto, la difesa laddove nel ricorso invoca l'applicazione delle norme non ancora entrate in vigore, ma coglie nel segno la censura sulla violazione della disciplina applicabile. Il processo telematico, infatti, trova già nella legislazione d'urgenza legata ai recenti eventi pandemici il suo archetipo attuativID: cessata l'efficacia della normativa emergenziale al 31 dicembre 2022, il legislatore è intervenuto con la I. 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione del d.l. n. 162/2022), introducendo il comma 6 -bis all'art. 87 digs. n. 1507/2022 che riproduce in sostanza la vecchia disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti e prevede che il deposito di essi si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Allo stato, dunque, questa è la disciplina in vigore per il deposito degli atti, fino a quando cioè non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico. L'art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022, a sua volta introdotto dall'art. 5 quinquies della legge n. 199/2022, al comma 1, stabilisce che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l'inserimento di quello specifico atto nel portale telematico (nel qual caso non sarà più consentito il deposito a mezzo PEC), per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6 - bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6 - ter della medesima disposizione, «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (ultima parte dell'art. 87 bis, comma 1, citato). Nel successivo comma 2, infine, si prevede che il personale di cancelleria e di 4 segreteria degli uffici giudiziari attesterà l'avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell'apposito registro, ed inserendo l'atto tanto nel fascicolo telematico quanto, previa stampa, in quello cartaceo. 4. Tale essendo la cornice normativa di riferimento, è incontestato che l'ordinanza di rigetto ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen. è stata notificata all'interessato il 4 gennaio 2023 e che l'appello avverso la stessa è stato trasmesso al Tribunale del riesame a mezzo PEC, quindi in maniera conforme alla legislazione vigente, il decimo giorno utile (vale a dire il 14 gennaio 2023), secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 310, comma 2 e 309, comma 1, cod.proc.pen. L'atto è stato "accettato" alle ore 19.02, quindi nelle 24 ore del giorno di scadenza del termine di cui al combinato disposto richiamato, secondo quanto previsto dall'art. 87 bis, comma 1, ult. parte, d.lgs. n. 150/2022 che non rinvia, in parte qua, all'art. 172, comma 6, cod. proc. pen. (a mente del quale il termine si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico). La ratio della disposizione di cui al citato art. 87 bis è, con ogni evidenza, quella di considerare pervenuto l'atto di impugnazione nel giorno del "deposito", intendendosi per la posta certificata la data di acquisizione (ricezione) della PEC dal sistema ricevente. L'attestazione di cancelleria per la data diversa (il lunedì successivo) è dunque errata, il controllo sulla tempestività del gravame dovendo essere condotto dal giudice in base alle ricevute di attestazione delle ricezioni delle PEC (la cancelleria essendo, peraltro, tenuta ad attestare l'avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell'apposito registro). Il principio, già affermato da questa Corte di legittimità con riferimento all'art. 24, commi 1 e 4, legge n. 176/2020, di conversione del d.l. n. 137/2020, a mente del quale «il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza» (sez. 3, n. 46827 del 17/1172021, Russo), conserva validità con riferimento all'art. 87 bis, d. Igs. n. 150/2022, stanti l'identità di ratio delle due previsioni di legge e la continuità normativa, in punto deposito atti, tra la disciplina emergenziale del 2020 e quella transitoria dettata dal legislatore del 2022. Il principio, peraltro, è coerente con quanto già precisato dal giudice delle leggi, sempre in tema di notifiche eseguite in via telematica: con la sentenza n. 75 del 2019, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del decreto-legge n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione 5 e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. In quella sede, la norma è stata ritenuta irrazionale, nella parte in cui viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità rispetto al sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto la notificazione con modalità telematica. 5. Né, in contrario, può valere il principio fissato nel precedente richiamato nell'ordinanza impugnata: in quella diversa sede, infatti, i giudici di legittimità, avvertita la necessità di conformare il sistema normativo di riferimento (art. 172, comma 6, cod. proc:. pen., come interpetato dal diritto vivente) alla legislazione emergenziale del 2020, hanno precisato che, in caso di deposito di un atto da parte del difensore tramite posta elettronica certificata, la registrazione da parte del personale delle segreterie o delle cancellerie è adempimento strumentale a consentire la verifica della tempestività dell'atto e l'effettiva sua riconducibilità ad un soggetto legittimato a proporre l'impugnazione (sez. 6, n. 8599 del 2/12/2021, dep. 2022, Conforti), ma non hanno affermato che l'adempimento è strumentale alla verifica della tempestività dell'atto stesso. Contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza impugnata, infatti, i giudici di legittimità, in quel diverso caso, non hanno affermato che l'atto pervenuto dopo l'orario di chiusura dell'ufficio giudiziario era intempestivo, ma formulato un diverso principio riguardo alla individuazione del dies a quo al quale agganciare il termine per la trasmissione degli atti da parte dell'ufficio procedente, previsto a pena di inefficacia del titolo cautelare impugnato con richiesta di riesame (art. 309, comma 5, cod. proc. pen.). Sul punto, i giudici di legittimità hanno precisato che al deposito tempestivo della richiesta nella cancelleria del tribunale competente consegue la conoscenza della impugnazione da parte del Tribunale del riesame e, quindi, automaticamente il decorso del termine previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente, momenti che però «possono non coincidere a seguito della entrata in vigore della legge n. 176 del 2020, perché è possibile, al di là del tema della verifica della sua tempestività, che la richiesta venga "presentata" in un dato giorno ma che della stessa l'ufficio venga 6 obiettivamente a conoscenza il giorno successivo. In tali casi, il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non può che decorrere da quando la sequenza procedimentale è "possibile", cioè dal momento in cui l'ufficio sa della richiesta di riesame, atteso che, diversamente, il procedimento sarebbe dipendente da variabili rimesse alla volontà delle parti, con possibili abusi». 6. L'ordinanza impugnata, quindi, va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il giudizio. P.,Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Messina per il giudizio. Deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presid t IE PE ES M lampi
lette le conclusioni del Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il giudizio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31230 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 14/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudic:e del riesame, ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di RÌ SE avverso il provvedimento notificato al predetto il 4 gennaio 2023, con il quale il GIP aveva rigettato un'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari ovvero di sostituzione con misura gradata. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto non rispettato il termine perentorio di dieci giorni di cui al combinato disposto degli artt. 309, comma 1 e 310, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che l'impugnazione era pervenuta via PEC in cancelleria alle ore 19:02 di sabato 14 gennaio 2023, avendone il Tribunale preso contezza solo il successivo lunedì 16, allorquando il termine perentorio era ampiamente decorso, ritenendo di applicare il principio in forza del quale nessun atto può esser depositato presso la cancelleria dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc pen., con riferimento alla ritenuta consumazione del termine perentorio per proporre l'appello, contestando l'assunto in forza del quale lo stesso deve tener conto dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario, atteso che, nella specie, l'impugnazione era stata proposta via PEC. Pertanto, secondo la difesa, dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all'art. 111 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 35 del d.lgs. n. 150/2022 (deposito telematico degli atti), quanto al termine richiamando l'art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen. [a sua volta aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022], in forza del quale esse deve considerarsi rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, lo stesso art. 87 bis del d. Igs. n. 150/2022 precisando che è consentito il deposito con valore legale degli atti di impugnazione a mezzo PEC e che lo stesso deve ritenersi tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Infine, la difesa assume la non pertinenza del richiamo operato al principio di diritto affermato nel precedente di legittimità, quel caso inerendo alla diversa ipotesi della decorrenza del dies a quo del termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen, in ipotesi di riesame depositato 2 telematicamente fuori dall'orario di ufficio, oggi disciplinata dall'art. 172, comma 6-ter introdotto dallo stesso art. 11 del citato d Igs. 150/2022. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono. 2. Il Tribunale ha ritenuto la tardività dell'appello cautelare rilevando che lo stesso era stato ricevuto dal sistema alle ore 19:02, in orario di chiusura dell'ufficio giudiziario, cosicchè l'atto era stato conosciuto dall'ufficio il lunedì successivo, applicando il principio in forza del quale non è ammesso il deposito di atti presso l'ufficio oltre l'orario di apertura dello stesso. 3. Il motivo è fondato, essendo il Tribunale incorso nella denunciata violazione di legge. L'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 detta disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, prevedendo, per quanto qui d'interesse, precise scansioni temporali, distinguendo le disposizioni normative di nuova introduzione dagli interventi modificativi di disposizioni vigenti e indicando le norme la cui operatività è condizionata ai tempi e ai contenuti della normativa secondaria. Al quinto comma, la norma stabilisce infatti che «Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal recilolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153- bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica». Si tratta, a ben vedere, delle innovative disposizioni sulla formazione digitale degli atti, sul deposito telematico, sul fascicolo informatico e, in 3 genere, sulla redazione degli atti e sul malfunzionamento dei sistemi informatici, che non saranno subito operative, essendo necessario creare il contesto per farle funzionare. Trattasi all'evidenza di una disciplina transitoria molto complessa che disegna uno scenario denso di problematiche applicative. Erra, pertanto, la difesa laddove nel ricorso invoca l'applicazione delle norme non ancora entrate in vigore, ma coglie nel segno la censura sulla violazione della disciplina applicabile. Il processo telematico, infatti, trova già nella legislazione d'urgenza legata ai recenti eventi pandemici il suo archetipo attuativID: cessata l'efficacia della normativa emergenziale al 31 dicembre 2022, il legislatore è intervenuto con la I. 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione del d.l. n. 162/2022), introducendo il comma 6 -bis all'art. 87 digs. n. 1507/2022 che riproduce in sostanza la vecchia disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti e prevede che il deposito di essi si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Allo stato, dunque, questa è la disciplina in vigore per il deposito degli atti, fino a quando cioè non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico. L'art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022, a sua volta introdotto dall'art. 5 quinquies della legge n. 199/2022, al comma 1, stabilisce che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l'inserimento di quello specifico atto nel portale telematico (nel qual caso non sarà più consentito il deposito a mezzo PEC), per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6 - bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6 - ter della medesima disposizione, «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (ultima parte dell'art. 87 bis, comma 1, citato). Nel successivo comma 2, infine, si prevede che il personale di cancelleria e di 4 segreteria degli uffici giudiziari attesterà l'avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell'apposito registro, ed inserendo l'atto tanto nel fascicolo telematico quanto, previa stampa, in quello cartaceo. 4. Tale essendo la cornice normativa di riferimento, è incontestato che l'ordinanza di rigetto ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen. è stata notificata all'interessato il 4 gennaio 2023 e che l'appello avverso la stessa è stato trasmesso al Tribunale del riesame a mezzo PEC, quindi in maniera conforme alla legislazione vigente, il decimo giorno utile (vale a dire il 14 gennaio 2023), secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 310, comma 2 e 309, comma 1, cod.proc.pen. L'atto è stato "accettato" alle ore 19.02, quindi nelle 24 ore del giorno di scadenza del termine di cui al combinato disposto richiamato, secondo quanto previsto dall'art. 87 bis, comma 1, ult. parte, d.lgs. n. 150/2022 che non rinvia, in parte qua, all'art. 172, comma 6, cod. proc. pen. (a mente del quale il termine si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico). La ratio della disposizione di cui al citato art. 87 bis è, con ogni evidenza, quella di considerare pervenuto l'atto di impugnazione nel giorno del "deposito", intendendosi per la posta certificata la data di acquisizione (ricezione) della PEC dal sistema ricevente. L'attestazione di cancelleria per la data diversa (il lunedì successivo) è dunque errata, il controllo sulla tempestività del gravame dovendo essere condotto dal giudice in base alle ricevute di attestazione delle ricezioni delle PEC (la cancelleria essendo, peraltro, tenuta ad attestare l'avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell'apposito registro). Il principio, già affermato da questa Corte di legittimità con riferimento all'art. 24, commi 1 e 4, legge n. 176/2020, di conversione del d.l. n. 137/2020, a mente del quale «il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza» (sez. 3, n. 46827 del 17/1172021, Russo), conserva validità con riferimento all'art. 87 bis, d. Igs. n. 150/2022, stanti l'identità di ratio delle due previsioni di legge e la continuità normativa, in punto deposito atti, tra la disciplina emergenziale del 2020 e quella transitoria dettata dal legislatore del 2022. Il principio, peraltro, è coerente con quanto già precisato dal giudice delle leggi, sempre in tema di notifiche eseguite in via telematica: con la sentenza n. 75 del 2019, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del decreto-legge n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione 5 e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. In quella sede, la norma è stata ritenuta irrazionale, nella parte in cui viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità rispetto al sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto la notificazione con modalità telematica. 5. Né, in contrario, può valere il principio fissato nel precedente richiamato nell'ordinanza impugnata: in quella diversa sede, infatti, i giudici di legittimità, avvertita la necessità di conformare il sistema normativo di riferimento (art. 172, comma 6, cod. proc:. pen., come interpetato dal diritto vivente) alla legislazione emergenziale del 2020, hanno precisato che, in caso di deposito di un atto da parte del difensore tramite posta elettronica certificata, la registrazione da parte del personale delle segreterie o delle cancellerie è adempimento strumentale a consentire la verifica della tempestività dell'atto e l'effettiva sua riconducibilità ad un soggetto legittimato a proporre l'impugnazione (sez. 6, n. 8599 del 2/12/2021, dep. 2022, Conforti), ma non hanno affermato che l'adempimento è strumentale alla verifica della tempestività dell'atto stesso. Contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza impugnata, infatti, i giudici di legittimità, in quel diverso caso, non hanno affermato che l'atto pervenuto dopo l'orario di chiusura dell'ufficio giudiziario era intempestivo, ma formulato un diverso principio riguardo alla individuazione del dies a quo al quale agganciare il termine per la trasmissione degli atti da parte dell'ufficio procedente, previsto a pena di inefficacia del titolo cautelare impugnato con richiesta di riesame (art. 309, comma 5, cod. proc. pen.). Sul punto, i giudici di legittimità hanno precisato che al deposito tempestivo della richiesta nella cancelleria del tribunale competente consegue la conoscenza della impugnazione da parte del Tribunale del riesame e, quindi, automaticamente il decorso del termine previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente, momenti che però «possono non coincidere a seguito della entrata in vigore della legge n. 176 del 2020, perché è possibile, al di là del tema della verifica della sua tempestività, che la richiesta venga "presentata" in un dato giorno ma che della stessa l'ufficio venga 6 obiettivamente a conoscenza il giorno successivo. In tali casi, il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non può che decorrere da quando la sequenza procedimentale è "possibile", cioè dal momento in cui l'ufficio sa della richiesta di riesame, atteso che, diversamente, il procedimento sarebbe dipendente da variabili rimesse alla volontà delle parti, con possibili abusi». 6. L'ordinanza impugnata, quindi, va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il giudizio. P.,Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Messina per il giudizio. Deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presid t IE PE ES M lampi