CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2023, n. 42179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42179 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EB IL TO AL MA nato il [...] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso E presente l'avvocato AFELTRA ROBERTO del foro di ROMA in difesa di EB IL TO AL MA che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede I' accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42179 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22.9.2022 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale in data 4.11.2021, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, ritenuta la continuazione tra i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma in data 9.1.2020 irrevocabile il 28.5.2020, ed i fatti oggetto del presente processo, ha rideterminato la pena inflitta a UC MA in complessivi anni sette, mesi di reclusione ed Euro 38.000,00 di multa;
ha ridotto la pena inflitta a BE IS ad anni dieci, mesi otto di reclusione ed Euro 32.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato IS BE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 306 lett. b) e 599 bis cod.proc.pen. Assume che la Corte di appello, dato che il Procuratore generale aveva modificato la pena per la quale l'imputato aveva prestato il consenso (anni nove e mesi sei), ,avrebbe dovuto acquisire nuovamente il consenso dell'imputato medesimo, con la conseguente illegittimità della sentenza pronunciata per carenza del consenso in punto di pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. In primis va rilevato che il difensore dell'imputato IS BE era munito di regolare procura speciale, della quale neanche viene allegata nel ricorso l'invalidità; inoltre detta procura non recava l'indicazione della pena e comunque non risulta aliunde che l'imputato la avesse rilasciata specificamente in relazione ad una determinata pena già quantificata. A ciò si aggiunga che in sede di trattazione orale del processo la difesa dell'imputato ha sostenuto, a fondamento dell'invalidità del negozio processuale ex ari:. 599 bis. cod.proc.pen. che all'udienza nel giudizio di appello era presente il sostituto del difensore il quale non era procuratore speciale, profilo questo del tutto nuovo rispetto a quanto articolato nel ricorso e come tale inammissibile. 2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.7.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso E presente l'avvocato AFELTRA ROBERTO del foro di ROMA in difesa di EB IL TO AL MA che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede I' accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42179 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22.9.2022 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale in data 4.11.2021, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, ritenuta la continuazione tra i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma in data 9.1.2020 irrevocabile il 28.5.2020, ed i fatti oggetto del presente processo, ha rideterminato la pena inflitta a UC MA in complessivi anni sette, mesi di reclusione ed Euro 38.000,00 di multa;
ha ridotto la pena inflitta a BE IS ad anni dieci, mesi otto di reclusione ed Euro 32.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato IS BE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 306 lett. b) e 599 bis cod.proc.pen. Assume che la Corte di appello, dato che il Procuratore generale aveva modificato la pena per la quale l'imputato aveva prestato il consenso (anni nove e mesi sei), ,avrebbe dovuto acquisire nuovamente il consenso dell'imputato medesimo, con la conseguente illegittimità della sentenza pronunciata per carenza del consenso in punto di pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. In primis va rilevato che il difensore dell'imputato IS BE era munito di regolare procura speciale, della quale neanche viene allegata nel ricorso l'invalidità; inoltre detta procura non recava l'indicazione della pena e comunque non risulta aliunde che l'imputato la avesse rilasciata specificamente in relazione ad una determinata pena già quantificata. A ciò si aggiunga che in sede di trattazione orale del processo la difesa dell'imputato ha sostenuto, a fondamento dell'invalidità del negozio processuale ex ari:. 599 bis. cod.proc.pen. che all'udienza nel giudizio di appello era presente il sostituto del difensore il quale non era procuratore speciale, profilo questo del tutto nuovo rispetto a quanto articolato nel ricorso e come tale inammissibile. 2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.7.2023