CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17969 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: REBEI HATEM nato il [...] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 4/5/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo in data 22/3/2021, assolvendo AT BE dal reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto e riducendo la pena inflitta;
confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Rileva, in particolare, come la Corte territoriale abbia riqualificato il reato di furto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17969 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/04/2023 pluriaggravato contestato al capo 4) in quello di ricettazione, a fronte della protesta di innocenza dell'imputato rispetto al furto ascrittogli, della ritenuta inidoneità della testimonianza di GR RO a identificare il BE nell'autore della condotta di sottrazione dei beni a BE IO, del possesso delle carte di credito provento del furto. Ciò, nonostante il fatto descritto nella incolpazione faccia riferimento ad una condotta di sottrazione dei beni al legittimo proprietario posta in essere dal BE. La sentenza impugnata, dunque, pone a fondamento della condanna per il reato di ricettazione un fatto completamente diverso ed eterogeneo rispetto a quello descritto nella imputazione, essendo mutata la condotta materiale (non più l'aver sottratto i beni alla persona offesa, quanto l'essere in possesso, verosimilmente ingiustificato, delle carte di credito compendio del furto avvenuto in data 20/7/2019 in danno di BE IO), la data ed il luogo del commesso reato, circostanza quest'ultima che avrebbe potuto radicare una diversa competenza territoriale. Afferma la difesa che il giudice ha sì il potere di riqualificare il fatto ascritto all'imputato, senza violare il principio della correlazione tra accusa e sentenza, ma a patto che il fatto materiale contestato rimanga immutato. In ogni caso, rileva come il BE non abbia avuto la possibilità di interloquire sul tema della qualificazione giuridica del fatto in nessuna delle fasi del procedimento. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01), ha avuto modo di precisare che, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione». Tale principio di diritto è stato poi successivamente ribadito, affermandosi che «l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei 2 possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa» (Sez. 6, n. 11956 del 15/2/2017, B., Rv. 269655 - 01; Sez. 2, n. 17565 del 15/3/2017, Beretti, 269569 - 01). Questo consolidato orientamento di legittimità, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di matrice comunitaria della Corte EDU, che è pacifica nel ritenere il diritto dell'accusato di difendersi non solo dalla contestazione del fatto, ma anche dal suo inquadramento giuridico, avendo più volte affermato che l'accusato ha diritto ad essere infornnato non solo dei fatti materiali contestati, ma anche della loro qualificazione giuridica (Corte Edu, Mattei v. Francia, 19 dicembre 2006 § 34; Papa/la v. Italia, 23 giugno 2005; LL e SA v. Francia, 25 marzo 1999, § 34; Drassich. v. Italia, 11 dicembre 2007, § 33; LA GE v. Spagna del 5.3.2013); che la definizione giuridica può anche mutare nel corso del processo, nna in tal caso deve essere concessa all'accusato una concreta possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa sulla nuova qualifica, nel senso che l'imputato deve disporre del tempo e delle infornnazioni necessarie per potere approntare una adeguata difesa sulla diversa definizione giuridica della condotta (Sez. 2, n. 15585 del 23/2/2021, Casamonica, Rv. 281118 - 01). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, deve essere posto in evidenza come la riqualificazione operata dalla Corte territoriale non costituisca un esito imprevedibile del giudizio e che l'imputato ha avuto modo di difendersi dalla circostanza relativa al possesso della refurtiva. Dunque, per un verso la nuova definizione del reato appariva come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, per altro verso non sussiste violazione del diritto di difesa, in quanto l'imputato, attraverso l'iter del processo, si è trovato nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 3 ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 4/5/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo in data 22/3/2021, assolvendo AT BE dal reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto e riducendo la pena inflitta;
confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Rileva, in particolare, come la Corte territoriale abbia riqualificato il reato di furto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17969 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/04/2023 pluriaggravato contestato al capo 4) in quello di ricettazione, a fronte della protesta di innocenza dell'imputato rispetto al furto ascrittogli, della ritenuta inidoneità della testimonianza di GR RO a identificare il BE nell'autore della condotta di sottrazione dei beni a BE IO, del possesso delle carte di credito provento del furto. Ciò, nonostante il fatto descritto nella incolpazione faccia riferimento ad una condotta di sottrazione dei beni al legittimo proprietario posta in essere dal BE. La sentenza impugnata, dunque, pone a fondamento della condanna per il reato di ricettazione un fatto completamente diverso ed eterogeneo rispetto a quello descritto nella imputazione, essendo mutata la condotta materiale (non più l'aver sottratto i beni alla persona offesa, quanto l'essere in possesso, verosimilmente ingiustificato, delle carte di credito compendio del furto avvenuto in data 20/7/2019 in danno di BE IO), la data ed il luogo del commesso reato, circostanza quest'ultima che avrebbe potuto radicare una diversa competenza territoriale. Afferma la difesa che il giudice ha sì il potere di riqualificare il fatto ascritto all'imputato, senza violare il principio della correlazione tra accusa e sentenza, ma a patto che il fatto materiale contestato rimanga immutato. In ogni caso, rileva come il BE non abbia avuto la possibilità di interloquire sul tema della qualificazione giuridica del fatto in nessuna delle fasi del procedimento. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01), ha avuto modo di precisare che, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione». Tale principio di diritto è stato poi successivamente ribadito, affermandosi che «l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei 2 possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa» (Sez. 6, n. 11956 del 15/2/2017, B., Rv. 269655 - 01; Sez. 2, n. 17565 del 15/3/2017, Beretti, 269569 - 01). Questo consolidato orientamento di legittimità, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di matrice comunitaria della Corte EDU, che è pacifica nel ritenere il diritto dell'accusato di difendersi non solo dalla contestazione del fatto, ma anche dal suo inquadramento giuridico, avendo più volte affermato che l'accusato ha diritto ad essere infornnato non solo dei fatti materiali contestati, ma anche della loro qualificazione giuridica (Corte Edu, Mattei v. Francia, 19 dicembre 2006 § 34; Papa/la v. Italia, 23 giugno 2005; LL e SA v. Francia, 25 marzo 1999, § 34; Drassich. v. Italia, 11 dicembre 2007, § 33; LA GE v. Spagna del 5.3.2013); che la definizione giuridica può anche mutare nel corso del processo, nna in tal caso deve essere concessa all'accusato una concreta possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa sulla nuova qualifica, nel senso che l'imputato deve disporre del tempo e delle infornnazioni necessarie per potere approntare una adeguata difesa sulla diversa definizione giuridica della condotta (Sez. 2, n. 15585 del 23/2/2021, Casamonica, Rv. 281118 - 01). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, deve essere posto in evidenza come la riqualificazione operata dalla Corte territoriale non costituisca un esito imprevedibile del giudizio e che l'imputato ha avuto modo di difendersi dalla circostanza relativa al possesso della refurtiva. Dunque, per un verso la nuova definizione del reato appariva come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, per altro verso non sussiste violazione del diritto di difesa, in quanto l'imputato, attraverso l'iter del processo, si è trovato nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 3 ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2023.