CASS
Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/07/2023, n. 33397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33397 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO MO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 33397 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da RB Massimo, ha disposto, in riforma del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari del 30 dicembre 2022, la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il RB detenuto, presso il domicilio familiare, complessivi grammi 363,74 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 73, comma 4, e 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che, in assenza di adeguati e specifici elementi di riscontro, in particolare riguardanti l'accertamento tramite esami chimico-tossicologici del grado di purezza dello stupefacente, il giudice della cautela avrebbe dovuto considerare il reato ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'indicata norma. Né, in senso opposto, potrebbe assumere decisivo rilievo l'effettuato richiamo al dato ponderale della droga rinvenuta, trattandosi di aspetto non sufficiente a consentire di valutare l'entità della condotta perpetrata, non adeguatamente considerata né rappresentata da parte del Tribunale del riesame. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., deducendosi che nell'ordinanza impugnata, pur essendo stata gradata la misura cautelare applicata, è stata, comunque, erroneamente ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari, senza conferire adeguato rilievo al fatto che l'indagato avesse offerto apporto collaborativo agli inquirenti al momento dell'arresto, rendendo dichiarazioni autoaccusatorie. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 4. Il difensore ha depositato successive conclusioni, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui l'indagato ha invocato la possibilità di qualificare la condotta ascrittagli ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento di tale fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Orbene, ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi come, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendosi, in particolare, evidenziato, con argomentazione del tutto logica e congrua, come, nel caso di specie, debbano assumere decisivo rilievo sia il significativo quantitativo di droga rinvenuto nella disponibilità dell'indagato, che le relative modalità di detenzione dello stupefacente, con organizzazione di 3 adeguati mezzi (bilancini, forbici, buste), attestanti il carattere stabile e professionale dell'attività illecita svolta dal RB. Conseguentemente logica è la deduzione espressa dal giudice del riesame, per cui la droga era da ritenersi come indiziariamente destinata a terzi, «non apparendo credibili le contrarie circostanze addotte dal RB a sostegno dell'uso personale;
oltre alla presenza degli strumenti per il confezionamento rileva infatti la cospicua quantità di marijuana, variamente confezionata ed occultata all'interno di oggetti di uso comune, situati in aree diverse della palazzina abitata dal RB». 3. Del pari non fondata è, poi, la censura con cui il ricorrente ha lamentato l'intervenuto mantenimento - sia pur in misura gradata - della misura cautelare nei suoi confronti, in quanto disposta in carenza di sussistenza delle esigenze cautelari, .non essendosi adeguatamente tenuto conto dell'apporto collaborativo da lui fornito al momento di effettuazione del suo arresto. Il Collegio rileva, infatti, come le doglianze espresse dal RB si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame. Le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono, invece, del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla non occasionalità della condotta contestata all'indagato, posta in essere perseverando nella commissione di crimini della stessa indole pur mentre si trovava sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G., per analoghi fatti contestatigli solo poche settimane prima. 4. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, allora, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il 4 mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 5. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore I Presidente
oltre alla presenza degli strumenti per il confezionamento rileva infatti la cospicua quantità di marijuana, variamente confezionata ed occultata all'interno di oggetti di uso comune, situati in aree diverse della palazzina abitata dal RB». 3. Del pari non fondata è, poi, la censura con cui il ricorrente ha lamentato l'intervenuto mantenimento - sia pur in misura gradata - della misura cautelare nei suoi confronti, in quanto disposta in carenza di sussistenza delle esigenze cautelari, .non essendosi adeguatamente tenuto conto dell'apporto collaborativo da lui fornito al momento di effettuazione del suo arresto. Il Collegio rileva, infatti, come le doglianze espresse dal RB si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame. Le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono, invece, del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla non occasionalità della condotta contestata all'indagato, posta in essere perseverando nella commissione di crimini della stessa indole pur mentre si trovava sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G., per analoghi fatti contestatigli solo poche settimane prima. 4. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, allora, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il 4 mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 5. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore I Presidente