Sentenza 19 giugno 2009
Massime • 1
Non è impugnabile, per carenza d'interesse, la revoca dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, quando l'imputato abbia contestualmente avanzato una nuova richiesta di rito abbreviato ed il giudizio si sia svolto in base alle diverse condizioni dal medesimo indicate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2009, n. 33507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33507 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/06/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1299
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 034125/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BA ES N. IL 04/02/1975;
avverso SENTENZA del 25/06/2008 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. DR AB impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato confermata la sentenza che lo dichiarò responsabile dei reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, e porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un coltello. La sentenza impugnata precisa che l'appello proposto dall'imputato ha riguardato solo la misura della pena inflitta e il diniego delle attenuanti generiche.
Ad avviso del giudice d'appello, la personalità dell'imputato, come caratterizzata dai numerosi precedenti, rende la decisione del giudice di primo grado corretta in punto di diniego di attenuanti. Ciononostante, per il giudice d'appello va considerata la modesta entità del fatto e, per tal motivo, la pena inflitta va ridotta da quattro anni e sei mesi di reclusione, dopo avere applicato su tre anni e sei mesi la diminuente del rito ex art. 442 c.p.p., a due anni e mesi quattro.
2. Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità, poiché la decisione è fondata su atti non acquisiti al fascicolo processuale e peraltro non tiene conto delle deduzioni proposte con l'atto di appello. In particolare, la Corte d'appello non ha risposto all'impugnazione proposta contro l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha revocato l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'esame del coltello indicato nell'imputazione, affermando la responsabilità dell'imputato senza acquisire il coltello per accertarne l'idoneità all'offesa.
Il ricorrente poi deduce il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 132 e 133 c.p. e artt. 125 e 546 c.p.p., poiché la pena è stata ridotta in maniera contraddittoria, considerando la conferma del diniego delle attenuanti generiche a causa dei precedenti e modificando l'entità della pena per la sola modesta entità del fatto.
La modesta entità del fatto avrebbe dovuto comportare la riduzione della pena in misura prossima ai minimi edittali, mentre l'entità della pena base applicata non può essere considerata adeguata alla modestia del fatto.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nonostante la Corte d'appello non si sia espressa sul punto, si tratta di questione di diritto che può essere risolta da questa Corte per la sua evidente inammissibilità.
È ben vero che l'ordinanza con la quale l'imputato è stato ammesso al giudizio abbreviato condizionato non può essere revocata dal giudice unilateralmente, però la vicenda processuale risulta avere risvolti diversi rispetto a quelli, peraltro confusamente, prospettati con il ricorso. In realtà, il difensore, all'udienza del 10 gennaio 2008, si è però solo opposto alla revoca dell'acquisizione del coltello e, dopo che il giudice ha revocato il giudizio abbreviato, ha contestualmente richiesto, come risulta dal verbale d'udienza, nuovamente il rito abbreviato, condizionato all'esame dell'imputato.
Tale ultima richiesta è stata accolta, e il giudice ha disposto procedersi oltre con le forme del rito abbreviato e alle condizioni indicate dalla difesa.
In tal modo, la difesa ha manifestato espressa rinuncia a ogni precedente richiesta di integrazione probatoria e ha, implicitamente rinunciato, all'acquisizione del coltello, conseguentemente ritenuto ininfluente la verifica del corpo del reato, tanto da condividere la giustificazione resa dal giudice circa l'utilizzo della descrizione riportata nel verbale di sequestro. La nuova richiesta formulata in udienza e lo svolgimento del giudizio con il rito abbreviato condizionato all'esame dell'imputato ha poi determinato la carenza di ogni interesse - non soltanto a dedurre la mancata acquisizione della prova ab origine richiesta, rispetto alla quale vi è stata acquiescenza - ma anche a impugnare la revoca dell'abbreviato poiché in realtà, una volta rinnovata la richiesta del difensore, il giudizio si è svolto con il rito de quo e alle nuove condizioni formulate.
In conclusione, la censure è infondata.
2. Inammissibili sono, invece, le censure relative alla determinazione della pena inflitta.
La Corte d'appello ha reso al riguardo un adeguata e coerente giustificazione, confermando il diniego delle attenuanti in considerazione dei numerosi precedenti penali. Ciononostante, ha poi ridotto, tenuto conto della modesta entità del fatto, la pena inflitta dal primo giudice.
3. Pertanto, il ricorso va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2009