Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 1
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi.
Commentari • 8
- 1. Revoca del gratuito patrociniohttps://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html
- 2. Revoca del gratuito patrociniohttps://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html
- 3. Revoca del gratuito patrociniohttps://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html
- 4. Revoca del gratuito patrociniohttps://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html
Che cos'è il gratuito patrocinio Quando si ha diritto all'avvocato gratis Requisiti per ottenere i gratuito patrocinio Chi può chiedere l'avvocato gratis? Chi è escluso dal gratuito patrocinio Revoca del gratuito patrocinio Gratuito patrocinio: chi sono i familiari conviventi Chi paga le spese legali? Come fare domanda per il gratuito patrocinio Gratuito patrocinio e difesa d'ufficio: differenze Il gratuito patrocinio è la massima espressione di civiltà giuridica, considerando che concretizza e rende reale il diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, anche per chi non ha disponibilità economiche tali da garantire la tutela in giudizio da parte di un avvocato difensore. …
Leggi di più… - 5. Gratuito patrocinio: il convivente fa reddito?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2015, n. 15715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15715 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 20/03/2015
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 694
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 50311/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO CE IU N. IL 21/11/1973;
avverso la sentenza n. 2635/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/09/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Pellegrino Stefano del foro di Marsala che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
IO IN GI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
La condanna veniva basata sul rilievo che l'imputato aveva dichiarato per l'anno 2005 che il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare era di Euro 5460,13 mentre in realtà era pari ad Euro 16.282,00, così ottenendo, attraverso la falsa attestazione, l'ammissione al beneficio richiesto.
La Corte territoriale affermava, altresì, che lo stato di detenzione non esclude il rapporto di convivenza, con il conseguente obbligo per il detenuto che presenta istanza di ammissione di indicare i redditi dei propri familiari.
Con il ricorso, con il primo motivo, si criticano le conclusioni assunte, concordemente dai giudici di merito, sostenendosi l'errore in cui sarebbe incorso l'imputato nel computo del reddito, anche in ragione del fatto che il GL non poteva considerarsi convivente con i familiari, ne' per l'anno d'imposta indicato nell'istanza, ne' al momento della sua sottoscrizione, in quanto detenuto in carcere per cinque anni.
Con il primo motivo si duole dell'entità della pena e del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 che punisce le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni per l'attestazione delle condizioni di reddito in vista dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è integrato dalle dichiarazioni con cui l'istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia.
La ricostruzione operata in sede di merito ha consentito di apprezzare la difformità rispetto al vero di quanto dichiarato. La tesi difensiva sotto questo profilo propone una non consentita diversa e opinabile ricostruzione di quello che sarebbe stato l'atteggiamento psicologico dell'imputato, che non può ricevere accoglimento in questa sede, anche per l'assorbente ragione che l'ipotizzato dubbio dell'imputato a tacer d'altro avrebbe dovuto essere veicolato in sede di dichiarazione.
Mentre risulta - dalla ricostruzione operata in sede di merito - una dichiarazione - evidentemente consapevole - che è risultata falsa, in termini tali da integrare il proprium del reato.
Non vi è spazio per evocare il tema dell'errore, ove si consideri che deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per legge diversa dalla legge penale ai sensi dell'art. 47 c.p. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sezione 4, 7 ottobre 2010, PG in proc. Barba, proprio in una fattispecie relativa al reato di interesse, laddove la Corte ha ritenuto che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 che disciplina la materia del patrocinio a spese dello
Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso Decreto, non costituisca legge extrapenale). Non merita accoglimento la tesi difensiva secondo la quale lo stato di detenzione escluderebbe il rapporto di convivenza. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata dai giudici di merito, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica, e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi (v. in tal senso Sezione 4, 13 gennaio 2006, n. 14442, Conte ed altro, rv. 233597).
Infondato è anche il motivo afferente il trattamento sanzionatorio. Basta ricordare che la doglianza è relativa all'esercizio di un potere attribuito al giudice di merito quello relativo alla dosimetria della pena ed alla concessione/diniego delle attenuanti generiche, che questi ha esercitato in modo giuridicamente corretto, in linea con il disposto degli artt. 132 e 133 c.p. e con adeguata motivazione, valorizzando,
sotto il primo profilo, la situazione soggettiva ed oggettiva relativa all'imputato ed applicando la pena detentiva nel minimo (pari ad un anno) e sotto il secondo profilo, anche la sussistenza di gravi precedenti penali.
Vale allora ricordare che la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l'adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una "benevola concessione" da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell'esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione 6, 28 ottobre 2010, Straface). Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015