Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5260
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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I presupposti, per riconoscere all'impresa esercitata da una società in accomandita semplice la qualifica di "artigiana", sono stabiliti nel solo terzo comma dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, applicabile "ratione temporis" nel testo modificato dalla legge 20 maggio 1997, n. 133. Infatti, tale disposizione, pur facendo riferimento ad altre norme contenute nella stessa legge, non opera alcun rinvio al contenuto precettivo del secondo comma. Pertanto, il requisito relativo al "carattere prevalente del lavoro" svolto dai soci accomandatari (tenuti a impiegare il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo) rispetto agli apporti dei soci accomandanti, non va inteso nel senso che il numero dei soci lavoratori debba essere, sempre e in ogni caso, prevalente rispetto a quello dei soci che non partecipano al processo produttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5260
    Data del deposito : 4 aprile 2003

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