Sentenza 22 settembre 2004
Massime • 1
In materia di immigrazione, deve escludersi che, nei confronti dei cittadini comunitari, possa trovare applicazione l'istituto dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. 286/1998, in quanto, in base all'art. 1, comma secondo, del citato provvedimento legislativo, le norme in esso contenute non si applicano, se non in quanto più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2004, n. 38656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38656 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 22/09/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3501
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 003724/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE BR N. IL 01/12/1949;
avverso ORDINANZA del 25/11/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. E. Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 25.11.2003, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste respingeva l'opposizione proposta da MC BR avverso il provvedimento in data 22.9.2003 con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998, mancando nell'istante, cittadino francese, la condizione di straniero extracomunitario.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 7 del T.U. n. 54 del 2002 e degli artt. 1, comma 2, 13, comma 2, e 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, sull'assunto che quest'ultima disposizione prevede un beneficio penitenziario, consistente in una sanzione alternativa alla detenzione, applicabile anche ai cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea.
Il ricorso non ha fondamento.
La questione dedotta nel presente processo è stata già esaminata nella giurisprudenza di questa Corte, in cui è stato stabilito che - atteso il principio fissato dall'art. 1, 2 comma, t.u. in materia di immigrazione emanato con d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, secondo cui le norme contenute in detto t.u. non si applicano, se non in quanto siano più favorevoli, ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea, salvo quanto stabilito dall'art. 45 l. 6 marzo 1998 n. 40 (il quale contiene proprio una delega al governo per l'attuazione delle norme comunitarie relative all'ingresso, al soggiorno e all'allontanamento dei suddetti cittadini)- deve escludersi che possa trovare applicazione, nei confronti di cittadini comunitari, l'istituto dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione, previsto dall'art. 16 del cit. t.u. (Cass., Sez. 3^, 27 gennaio 2000, Andrade). Il principio deve essere qui ribadito, trovando base in precisi argomenti di ordine logico e sistematico che univocamente convergono nel giustificare la limitazione della possibilità di adottare il provvedimento di espulsione ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 ai soli stranieri extracomunitari, per la duplice ragione che tale misura è oggetto di disposizioni speciali non suscettibili di applicazione per via analogica e che per gli appartenenti ai Paesi aderenti all'Unione europea vale la regola della libertà di circolazione e di soggiorno, derogabile, a norma dell'art. 7 del T.U. n. 54 del 2002, soltanto per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica.
Pertanto, risultando immune dai vizi denunciati, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2004