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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2026, n. 19921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19921 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna a pena di giustizia irrogata dal Tribunale di Foggia nei suoi confronti per i reati di evasione, resistenza e lesioni personali a lui ascritti, unificati nel vincolo della continuazione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen. 2.Il ricorso consta di un unico motivo, con cui l’imputato deduce mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla reiezione della richiesta di perizia psichiatrica che avrebbe dovuto accertare sia la capacità processuale che la capacità di intendere e di volere al momento del fatto;
richiesta ritenuta intempestiva perché formulata dopo la opzione espressa per il rito abbreviato condizionato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19921 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 26/02/2026 La motivazione sul punto è meramente apparente. Al momento della scelta del rito non era nota al difensore la patologia progressivamente ingravescente da cui il ricorrente risulta affetto (scompenso psicotico, con vizio parziale di mente, via via ingravescente) e, in ogni caso, non vi sono termini previsti a pena di decadenza. Nonostante l’esibita documentazione sanitaria, la richiesta di accertamento è stata disattesa sulla base della mera corrispondenza cronologica tra i fatti per cui si procede e l’epoca di commissione di altri reati per i quali egli ha riportato condanna. Di contro, sulla base della medesima documentazione clinica, una perizia risulta essere stata disposta in altro procedimento coevo pendente presso il Tribunale di Foggia, ed ha accertato il vizio parziale di mente. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati. 2. Anzitutto, va puntualizzato che, malgrado il ricorso deduca, nella enunciazione del motivo, la violazione di cui all’art. 606, lett. d), le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può neppure costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., il motivo di ricorso contemplato dall’art. 606, lett. d), cit. si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, [...], Rv. 270936 con riferimento ad un accertamento richiesto in ordine alla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale). 3. Nella illustrazione del motivo la difesa si duole di vizi di motivazione del rigetto della richiesta di perizia psichiatrica, richiesta intesa a far accertare, al tempo stesso, il difetto della capacità di stare in giudizio e il difetto di capacità di intendere e di volere del ricorrente al momento del fatto, a causa della grave patologia psichiatrica, ingravescente nel tempo, da cui lo stesso risulta affetto. 4. I due piani di verifica del vizio di mente vengono nel ricorso sovrapposti, dovendo invece essere tenuti distinti. 5.1. Con riguardo all’accertamento della capacità processuale – che costituisce un prius - ritiene il Collegio che la richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, su di essa incidenti, non sia inconciliabile con l’opzione espressa per il rito abbreviato, anche in funzione della verifica della corretta introduzione di tale modulo procedimentale. Ed invero, l'instaurazione e la celebrazione del giudizio abbreviato, sulla base della richiesta formulata dall'imputato di cui sia stata accertata l'incapacità di stare in giudizio al momento in cui ha espresso la volontà, sono insanabilmente viziate da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento e non preclusa dall'opzione per il rito speciale, atteso che la richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen. costituisce un atto personalissimo - in quanto atto dispositivo direttamente incidente sul suo diritto di libertà - che richiede la piena consapevolezza rappresentativa e la compiuta capacità deliberativa degli effetti giuridici che ne derivano (Sez. 6, n. 8316 del 14/02/2019, [...], Rv. 275093 - 01). Da tanto consegue che non vi sono preclusioni di sorta, nemmeno temporali, alla proponibilità della richiesta di perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità processuale, nell’ambito del giudizio abbreviato. 5.2. Tanto premesso, l’art. 70 cod. proc. pen. sugli accertamenti della capacità dell’imputato, prevede testualmente che «il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia». Dalla lettera della legge, secondo un cospicuo filone interpretativo, si ricava che è il “fumus” della incapacità di stare in giudizio ad imporre di procedere al relativo accertamento (Sez. 5, n. 27268 del 07/07/2025, [...], Rv. 288349 – 01; Sez. 5, n. 48832 del 15/11/2023, [...], Rv. 285648 – 01), salvo che il giudice disponga autonomamente di elementi valutativi che rendano tale accertamento superfluo, perché inequivocamente significativi della incapacità della persona. Nella medesima linea ricostruttiva, altra pronuncia ha puntualizzato che il giudice - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione «se occorre», contenuta nella previsione dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen. - può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre, a fronte di un "fumus" di incapacità, non può negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione (Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, [...], Rv. 276983 - 01).
5.3. Nel caso in esame, la richiesta di perizia era suffragata: a) dalla certificazione clinica da cui emerge che IB risulta affetto da patologie fisiche e psichiche che lo avevano reso incompatibile con il regime carcerario (per disturbo borderline di personalità in soggetto con abuso di cocaina) che, pur trattate adeguatamente dal punto di vista psicofarmacologico «sono di tale gravità da interferire in maniera significativa con il funzionamento globale del paziente»; b) dalla perizia psichiatrica disposta in altro, parallelo procedimento - specificamente individuato ed ancora pendente - che aveva rilevato condizioni di scompenso psicotico tali da escludere grandemente la capacità di intendere e 3 di volere, con vizio parziale di mente. Alle dette allegazioni, idonee ad indurre un ragionevole dubbio sulla capacità processuale del ricorrente, la Corte di appello non si è rapportata, almeno con riferimento alla loro possibile incidenza su tale aspetto, avendo - erroneamente, per quanto detto – ritenuto ogni indagine preclusa per la tardività della richiesta. Dunque, la motivazione sul punto è assente e si impone, in relazione a tale accertamento, l’annullamento con rinvio per nuova valutazione. 6. Quanto alla verifica, mediante perizia, della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, la scelta del rito abbreviato egualmente non è ostativa. Un contrario indirizzo (espresso, tra le altre dalla risalente Sez. 1, n. 5689 del 04/12/1995, [...], D'Elpidio, Rv. 205268 – 01) riteneva impeditiva della possibilità di ulteriori acquisizioni probatorie, ancorché relative all'imputabilità, in ragione della definibilità allo stato degli atti, quale condizione esclusiva per l’accesso a detto rito. Questa Corte, mutata la configurazione del rito abbreviato, ha in seguito affermato che la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non esime il giudice all’accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, qualora le parti alleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questi emergano "ictu oculi" dagli atti (Sez. 1, n. 8965 del 31/05/2016, dep. 23/02/2017, Abastante, Rv. 269417). Nella specie, a Corte di appello ha valutato esclusivamente la perizia sulla base della quale è stata ritenuta l’incompatibilità del soggetto con l’ambiente carcerario per le scadute condizioni psicofisiche, desumendone la sostanziale irrilevanza perché non riferita al momento del fatto. La motivazione del rigetto, pur stringata, è dunque non illogica e la valutazione di immeritevolezza dell’accertamento peritale in essa contenuta non appare confutabile. Non vi sono riferimenti alla perizia che, invece, ha evidenziato il vizio parziale di mente in epoca coeva a quella dei fatti per cui si procede, perché il tema non era stato devoluto in appello. Del resto, il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato (Sez. 6, n. 41095 del 18/09/2013, [...], Rv. 257805 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari Così è deciso, 26/02/2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna a pena di giustizia irrogata dal Tribunale di Foggia nei suoi confronti per i reati di evasione, resistenza e lesioni personali a lui ascritti, unificati nel vincolo della continuazione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen. 2.Il ricorso consta di un unico motivo, con cui l’imputato deduce mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla reiezione della richiesta di perizia psichiatrica che avrebbe dovuto accertare sia la capacità processuale che la capacità di intendere e di volere al momento del fatto;
richiesta ritenuta intempestiva perché formulata dopo la opzione espressa per il rito abbreviato condizionato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19921 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 26/02/2026 La motivazione sul punto è meramente apparente. Al momento della scelta del rito non era nota al difensore la patologia progressivamente ingravescente da cui il ricorrente risulta affetto (scompenso psicotico, con vizio parziale di mente, via via ingravescente) e, in ogni caso, non vi sono termini previsti a pena di decadenza. Nonostante l’esibita documentazione sanitaria, la richiesta di accertamento è stata disattesa sulla base della mera corrispondenza cronologica tra i fatti per cui si procede e l’epoca di commissione di altri reati per i quali egli ha riportato condanna. Di contro, sulla base della medesima documentazione clinica, una perizia risulta essere stata disposta in altro procedimento coevo pendente presso il Tribunale di Foggia, ed ha accertato il vizio parziale di mente. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati. 2. Anzitutto, va puntualizzato che, malgrado il ricorso deduca, nella enunciazione del motivo, la violazione di cui all’art. 606, lett. d), le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può neppure costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., il motivo di ricorso contemplato dall’art. 606, lett. d), cit. si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, [...], Rv. 270936 con riferimento ad un accertamento richiesto in ordine alla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale). 3. Nella illustrazione del motivo la difesa si duole di vizi di motivazione del rigetto della richiesta di perizia psichiatrica, richiesta intesa a far accertare, al tempo stesso, il difetto della capacità di stare in giudizio e il difetto di capacità di intendere e di volere del ricorrente al momento del fatto, a causa della grave patologia psichiatrica, ingravescente nel tempo, da cui lo stesso risulta affetto. 4. I due piani di verifica del vizio di mente vengono nel ricorso sovrapposti, dovendo invece essere tenuti distinti. 5.1. Con riguardo all’accertamento della capacità processuale – che costituisce un prius - ritiene il Collegio che la richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, su di essa incidenti, non sia inconciliabile con l’opzione espressa per il rito abbreviato, anche in funzione della verifica della corretta introduzione di tale modulo procedimentale. Ed invero, l'instaurazione e la celebrazione del giudizio abbreviato, sulla base della richiesta formulata dall'imputato di cui sia stata accertata l'incapacità di stare in giudizio al momento in cui ha espresso la volontà, sono insanabilmente viziate da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento e non preclusa dall'opzione per il rito speciale, atteso che la richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen. costituisce un atto personalissimo - in quanto atto dispositivo direttamente incidente sul suo diritto di libertà - che richiede la piena consapevolezza rappresentativa e la compiuta capacità deliberativa degli effetti giuridici che ne derivano (Sez. 6, n. 8316 del 14/02/2019, [...], Rv. 275093 - 01). Da tanto consegue che non vi sono preclusioni di sorta, nemmeno temporali, alla proponibilità della richiesta di perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità processuale, nell’ambito del giudizio abbreviato. 5.2. Tanto premesso, l’art. 70 cod. proc. pen. sugli accertamenti della capacità dell’imputato, prevede testualmente che «il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia». Dalla lettera della legge, secondo un cospicuo filone interpretativo, si ricava che è il “fumus” della incapacità di stare in giudizio ad imporre di procedere al relativo accertamento (Sez. 5, n. 27268 del 07/07/2025, [...], Rv. 288349 – 01; Sez. 5, n. 48832 del 15/11/2023, [...], Rv. 285648 – 01), salvo che il giudice disponga autonomamente di elementi valutativi che rendano tale accertamento superfluo, perché inequivocamente significativi della incapacità della persona. Nella medesima linea ricostruttiva, altra pronuncia ha puntualizzato che il giudice - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione «se occorre», contenuta nella previsione dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen. - può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre, a fronte di un "fumus" di incapacità, non può negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione (Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, [...], Rv. 276983 - 01).
5.3. Nel caso in esame, la richiesta di perizia era suffragata: a) dalla certificazione clinica da cui emerge che IB risulta affetto da patologie fisiche e psichiche che lo avevano reso incompatibile con il regime carcerario (per disturbo borderline di personalità in soggetto con abuso di cocaina) che, pur trattate adeguatamente dal punto di vista psicofarmacologico «sono di tale gravità da interferire in maniera significativa con il funzionamento globale del paziente»; b) dalla perizia psichiatrica disposta in altro, parallelo procedimento - specificamente individuato ed ancora pendente - che aveva rilevato condizioni di scompenso psicotico tali da escludere grandemente la capacità di intendere e 3 di volere, con vizio parziale di mente. Alle dette allegazioni, idonee ad indurre un ragionevole dubbio sulla capacità processuale del ricorrente, la Corte di appello non si è rapportata, almeno con riferimento alla loro possibile incidenza su tale aspetto, avendo - erroneamente, per quanto detto – ritenuto ogni indagine preclusa per la tardività della richiesta. Dunque, la motivazione sul punto è assente e si impone, in relazione a tale accertamento, l’annullamento con rinvio per nuova valutazione. 6. Quanto alla verifica, mediante perizia, della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, la scelta del rito abbreviato egualmente non è ostativa. Un contrario indirizzo (espresso, tra le altre dalla risalente Sez. 1, n. 5689 del 04/12/1995, [...], D'Elpidio, Rv. 205268 – 01) riteneva impeditiva della possibilità di ulteriori acquisizioni probatorie, ancorché relative all'imputabilità, in ragione della definibilità allo stato degli atti, quale condizione esclusiva per l’accesso a detto rito. Questa Corte, mutata la configurazione del rito abbreviato, ha in seguito affermato che la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non esime il giudice all’accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, qualora le parti alleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questi emergano "ictu oculi" dagli atti (Sez. 1, n. 8965 del 31/05/2016, dep. 23/02/2017, Abastante, Rv. 269417). Nella specie, a Corte di appello ha valutato esclusivamente la perizia sulla base della quale è stata ritenuta l’incompatibilità del soggetto con l’ambiente carcerario per le scadute condizioni psicofisiche, desumendone la sostanziale irrilevanza perché non riferita al momento del fatto. La motivazione del rigetto, pur stringata, è dunque non illogica e la valutazione di immeritevolezza dell’accertamento peritale in essa contenuta non appare confutabile. Non vi sono riferimenti alla perizia che, invece, ha evidenziato il vizio parziale di mente in epoca coeva a quella dei fatti per cui si procede, perché il tema non era stato devoluto in appello. Del resto, il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato (Sez. 6, n. 41095 del 18/09/2013, [...], Rv. 257805 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari Così è deciso, 26/02/2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5