Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
Il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41095 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/09/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1343
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 50680/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA CA, nato il giorno 6 dicembre 1975;
avverso la sentenza 16 luglio 2012 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Angelo Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
MA CA ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 16 luglio 2012 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza 6 ottobre 2009 del Tribunale monocratico di Agrigento, di condanna per i reati di cui all'art. 337 c.p. (capo A) e artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., nn. 2 e 10 (capo B).
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della mancata risposta alle deduzioni critiche formulate in appello circa l'imputabilità del CA, affetto, nella circostanza, da una crisi ipoglicemica, idonea, a dire del medico curante, ad escludere la coscienza e la volontà di minacciare od usare violenza agli agenti di Polizia giudiziaria intervenuti. In conclusione, per la difesa, la condotta del ricorrente è stata posta in essere "nell'acme del malessere" e la decisione dei giudici di merito è stata ottenuta senza la necessaria contestualizzazione del fatto, unica metodica idonea a comprendere la genesi e l'evoluzione degli eventi contestati.
Il motivo non può essere accolto.
È noto che la crisi ipoglicemica può sì teoricamente determinare alterazioni dello stato mentale (oscillanti dalla semplice ansia al coma, con instabilità emotiva ed irritabilità), ma trattasi di effetti definiti "neuroglicopenici" i quali, eccetto casi eccezionali, che esigono prova rigorosa, non alterano ne' diminuiscono l'imputabilità, salvo appunto che, per essi, non ricorrano le condizioni di una grandemente scemata capacità di intendere e di volere.
Per risalente giurisprudenza, il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato (cass. pen. sez. 3, 3262/1991 Rv. 186612 Massime precedenti Vedi: Rv. 170822 Rv. 161314 Rv. 88829 Rv. 122214). Orbene, nel caso di specie i giudici di merito, a fronte delle allegazioni difensive:
a) hanno ampiamente argomentato sulla insussistenza di una crisi ipoglicemica, nella specie non certificata dal referto del pronto soccorso, nonostante l'imputato abbia sostenuto di aver ciò riferito ai sanitari, e dalla assenza di sintomi esterni o segni esteriori dell'accampata crisi;
b) hanno doverosamente criticato il contrario assunto del medico curante, per il palese contrasto con i dati obiettivi rilevati dai medici del pronto soccorso e dalla Polizia giudiziaria operante. Trattasi di una motivazione completa, logica, coerente con le acquisizioni processuali, e non invalidarle per effetto di censure che pretendono una diversa valutazione dei dati probatori non consentita in sede di legittimità.
Con un secondo motivo si lamenta l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, essendosi i giudici di merito limitati a disporre la non menzione della condanna, sostituita peraltro la pena detentiva con quella pecuniaria ex L. n. 689 del 1981, art. 53. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la precisa giustificazione data nell'ultima pagina della sentenza al 3^ capoverso.
È ben vero che la concessione della sospensione condizionale della pena è compatibile con la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria (cass. pen. sez. 3, 42903/2009 Rv. 245272), ma nella specie, come risulta dal verbale di udienza 6 ottobre 2009 (fg: 82 retro), la richiesta della difesa dell'imputato è stata quella della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria "senza sospensione condizionale".
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013