CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21294 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 436/2026 CC - 25/03/2026 R.G.N. 4040/2026 sul ricorso proposto da: OL AN LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21294 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 25/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1° dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di OL NO Mile, confermando il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 4.500,00 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari in data 10 novembre 2025. 1.1. Il provvedimento cautelare è stato disposto nell'ambito di un procedimento in cui OL NO è indagato per i reati di illecita detenzione a fini di spaccio di 0,37 grammi di cocaina e di pregressa cessione di sostanza stupefacente della stessa specie. A seguito di perquisizione svolta presso il suo domicilio, sito in un campo nomadi, il suddetto era stato rinvenuto in possesso di un involucro di cellophane contenente 0,37 grammi di cocaina in polvere, di un bilancino di precisione ancora recante tracce di droga, nonché, alrinterno di un abito da donna appeso in un armadio, di una somma di denaro complessivamente pari a euro 4.500,00 e di numerosi monili d'oro. Il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo dell'indicata somma sul presupposto che, pur non potendosi affermare univocamente che la stessa fosse provento della vendita della droga, il provvedimento impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. risultasse necessario al fine di evitare che il reato venisse portato a ulteriori conseguenze, in particolar modo acquistando della sostanza stupefacente ulteriore. 1.2. Il Tribunale del riesame ha rigettato le doglianze difensive - afferenti all'insussistenza del fumus delle condotte contestate, alla mancanza del nesso di pertinenzialità e alla legittima provenienza del denaro - ritenendo che, nella ritenuta sussistenza dei gravi indizi di perpetrazione dei reati di detenzione a fine di spaccio e di pregressa cessione di sostanza stupefacente, la rilevante somma di denaro sequestrata all'indagato costituisse, quanto meno in parte, il profitto dell'illecita condotta di spaccio da lui espletata, per cui è stata ritenuta indispensabile la conferma della misura cautelare al fine di impedire che il denaro potesse essere disperso, ovvero che lo stesso potesse essere utilizzato per acquistare stupefacente da destinare allo spaccio. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione OL NO Mile, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha eccepito violazione di legge e carenza di motivazione in ordine a una prova documentale decisiva, essendo stato giudizialmente accertato 2 come la somma in sequestro gli fosse stata corrisposta, per un importo quasi corrispondente, tra il dicembre 2024 e l'ottobre 2025, da AR IC e BI AN. Ove adeguatamente valutato l'indicato aspetto si sarebbe dovuti pervenire, infatti, a una diversa decisione in ordine al disposto sequestro. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato violazione di legge e del principio di pertinenzialità in correlazione cautelare, considerato che il sequestro preventivo sarebbe stato mantenuto pur riconducendolo a un titolo di reato diverso da quello contestato, e cioè con riferimento a un furto non oggetto del presente giudizio. Con la terza doglianza, infine, è stata eccepita violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. stante la mancata sussistenza del requisito del periculum, invero erroneamente fondato su un tipo di presunzione del tutto non consentita. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede, contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente precisato come in tale nozione debbano essere ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così: Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692-01). E' stato, altresì, affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di gequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal 3 giudice nel provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, [...], Rv. 254893-01). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene, dunque, a mancare un elemento essenziale dell'atto. 3. Il Collegio ritiene che, giusta applicazione degli indicati principi, nel caso in esame non sia dato ravvisare la presenza di una motivazione adeguata e sufficiente, così rendendo consequenziale la configurazione del lamentato vizio. Come noto, la concessione del sequestro preventivo è subordinata, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., alla ricorrenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (comma 1); potendo, altresì, essere disposto sulle cose di cui è consentita la confisca (comma 2) - e cioè, ex art. 240, comma 1, cod. pen., delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto -. Questa Corte di legittimità ha più volte osservato come il sequestro preventivo possa essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (così: Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716-01; Sez. 5, n. 22612 del 09/02/2010, Trotta, Rv. 247438-01, nella cui motivazione la Corte ha precisato che il sequestro preventivo non può essere disposto in base alla supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere un reato). Ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo è necessaria la sussistenza della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale (così, in particolare, Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164-01, che, in applicazione dell'indicato principio, ha censurato la decisione con cui il Tribunale aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro dell'indagato senza previamente individuare il nesso di pertinenzialità con il reato di bancarotta fraudolenta contestatogli). Ancora, con specifico riferimento al sequestro preventivo di somme di denaro, è stato affermato che la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla 4 commissione dello stesso (così, espressamente, Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, Bagalà, Rv. 272906-01). 4. Ebbene, riferendo i superiori principi al provvedimento impugnato, deve essere ravvisata la sussistenza della eccepita carenza motivazionale. Come osservato, il Tribunale del riesame ha affermato la legittimità del decreto di sequestro preventivo, assumendone l'adeguatezza dell'assunta motivazione, sulla scorta della ritenuta sussistenza del fumus dei reati di detenzione a fine di spaccio e di pregressa cessione di sostanza stupefacente, conseguentemente assumendo che la somma di denaro in sequestro costituisca, almeno in parte, il profitto dell'illecita attività di spaccio espletata da parte dell'indagato. I giudici del riesame, a parte confutare le dichiarazioni difensive rese dal OL NO in ordine all'origine lecita del denaro, non hanno esplicato, in maniera chiaro e lineare, ove risieda il necessario nesso di pertinenzialità stabile e strutturale tra la cosa sottoposta a sequestro e il reato oggetto di incolpazione, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per consentire il sequestro preventivo di somme di denaro. Manca, cioè, la concreta indicazione di come quella specifica somma di denaro in sequestro, di importo pari euro 4.500,00, costituisca l'esatto profitto del reato contestato all'indagato, tenuto conto del fatto che l'attuale incolpazione è di detenzione a fine di spaccio e, in termini generici, di pregressa cessione di sostanza stupefacente. Costituendo il lucro il profitto del reato - e cioè il vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01) - è, infatti, certamente ammessa la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda per la fattispecie della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti. Nel caso in esame, tuttavia, è contestata la diversa ipotesi della detenzione a fini di spaccio e, solo in termini generici e imprecisati, una pregressa attività di illecita cessione. Non è dato comprendere, allora, sulla base di quale presupposto possa trovare fondamento l'affermazione, resa nel provvedimento impugnato, per cui il denaro costituirebbe il profitto del reato (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [...], Rv. 265247-01). D'altro canto, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività 5 illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (così, espressamente, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, [...], Rv. 272204-01). 5. E' opportuno precisare, infine, che il provvedimento impugnato non ha effettuato riferimento alcuno alla circostanza che il decreto di sequestro preventivo del denaro, in quanto cosa pertinente al reato, sia stato disposto a fini di confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. Ciò, all'evidenza, preclude ogni possibilità di ritenere applicabile, rispetto al caso di specie, la peculiare disciplina dettata in tema di confisca c.d. allargata dall'indicata norma, estesa anche ai delitti concernenti le sostanze stupefacenti. 6. In relazione alle considerazioni espresse, allora, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con, rinvio al Tribunale del riesame di Cagliari per nuovo esame. Così deciso in Roma il 25 marzo 2026
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con, rinvio al Tribunale del riesame di Cagliari per nuovo esame. Così deciso in Roma il 25 marzo 2026