Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
L'errata indicazione nel decreto di citazione per il giudizio immediato del termine per la richiesta di riti alternativi (nella specie sette, anziché quindici giorni per la richiesta di giudizio abbreviato) comporta la nullità del decreto di citazione, la quale peraltro, essendo a regime intermedio, è sanata se l'imputato non ha formulato richiesta di rito alternativo nei termini di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2009, n. 41830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41830 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 29/09/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 2407
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - N. 9370/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
1) AM UR N. IL 02/03/1969;
avverso la sentenza n. 10491/2006 CORTE APPELLO di TORINO, depositata il 16/01/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per l'imputato l'Avv. Martinelli Claudia che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 gennaio 2007 la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Novara sezione distaccata di Borgomanero dell'11 ottobre 2005 nei confronti di ER UR, a causa della nullità del decreto di citazione a giudizio in cui il termine per la richiesta del rito abbreviato è indicato in giorni sette anziché in giorni quindici. La Procura Generale della Repubblica di Torino propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto la nullità rilevata dalla Corte
territoriale è a regime intermedio perché non attinente alla omessa citazione dell'imputato o all'assenza del difensore, ed è sanata in quanto l'imputato non ha formulato richiesta di giudizio abbreviato nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita conseguentemente accoglimento. Non è dubbio che l'errore nella indicazione del termine per la richiesta di riti alternativi (nella specie, sette anziché quindici giorni) comporti la nullità del decreto di giudizio immediato, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 148 del 2004, con la quale è stato rimarcato che l'effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce una delle più incisive forme di "intervento" dell'imputato, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24 Cost., comma 2, integra la nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c); e nello stesso senso si sono espresse varie pronunce di questa Corte (v. tra le altre Sez. 4A, 5 maggio 2004, n. 7581). Si tratta però di nullità a regime intermedio, in quanto non attinente alla omessa citazione dell'imputato o all'assenza del difensore (v. art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 179 c.p.p., comma 1, e art. 180 c.p.p.), la quale
è stata dunque sanata, in quanto l'imputato non ha formulato richiesta di giudizio abbreviato nel termine di legge (Cass. 1 marzo 2005 n. 24571). L'impugnata sentenza deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino che si adeguerà al suddetto principio considerando sanata la nullità del decreto di citazione a giudizio nel procedimento in questione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009