Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA3613/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME WEL POPO ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 19679/99 Rel. Consigliere Cron.8499 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 28/11/01 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente 3 SEN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA CARMINATI ADRIANO, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentato e difeso ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, 4608 ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 3112/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/11/98 R.G.N. 2002/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto dei primi otto motivi del ricorso, accoglimento del nono motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9 marzo 1994, il sig. DR AT conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per chiedere la condanna di questo al pagamento di lire 35.165.000 quale risarcimento del danno per erronee indicazioni fornitegli dall'Istituto circa la sua posizione contributiva e i contributi accreditati, a causa delle quali egli avrebbe dato le dimissioni dal posto di lavoro nella previsione, errata, di avere maturato il diritto alla pensione di anzianità: danno costituito dalle mensilità di retribuzione non percepite e dall'importo dei contributi da lui volontariamente versati per poter conseguire la suddetta pensione. Il Tribunale, con sentenza del 2 novembre 1995, rigettava la domanda. La Corte d'appello di Milano con sentenza del 20 novembre 1998 ha rigettato l'appello del lavoratore confermando la decisione di primo grado, ed ha condannato l'appellante a rimborsare alla controparte le spese di lite. Il giudice d'appello ha osservato per quanto rileva ai fini del presente giudizio di legittimità Cmr 3 .. r. che era mancata la prova del nesso di causalità tra il lamentato comportamento dell'Istituto, ed in tra le indicazioni contenute nella particolare comunicazione INPS del 9 ottobre 1989 anteriore di oltre due anni alle dimissioni dal posto di lavoro (date dal AT nel gennaio 1992), e l'evento dannoso prospettato. Ha rilevato al riguardo tra - l'altro che la detta comunicazione era riferita a periodo contributivo terminato il 31 dicembre 1982, e che il calcolo dei contributi da questa data sino a quella della risoluzione del rapporto di lavoro risultava essere stato operato dallo stesso AT;
che, pertanto, la comunicazione della posizione contributiva quale emessa dall'INPS era di per sé inidonea a creare nel predetto un serio e ragionevole affidamento sulla acquisizione del diritto al trattamento pensionistico, ed il fatto assunto come fonte di pregiudizio doveva ritenersi realizzato per effetto di una non prevedibile integrazione interpretativa, della comunicazione INPS, compiuta dallo stesso lavoratore. La Corte d'appello ha aggiunto che le dimissioni rappresentavano un evento successivo, distaccato e lontano nel tempo rispetto ai conteggi INPS, e che erano compatibili con la più ampia varietà dei ... motivi, non sussistendo ragioni obiettive per giudicare inverosimile che escludere l'assicurato, nel dimettersi dal posto di lavoro, avesse fatto una scelta libera e spontanea, determinata soggettivamente da ragioni ben diverse da quelle dell'affidamento sui dati, non aggiornati, forniti dall'Istituto più di due anni prima. Il soccombente AT chiede la Cassazione di tale sentenza formulando otto motivi di censura. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia 1. - "violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 C.C. nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 409, 413 e 442. c.p.c."; ed in primo luogo, sostenendo con una prima censura la natura previdenziale della controversia, eccepisce la mancata osservanza del rito speciale di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c. Assume quindi, richiamando decisione di questa Corte (Cass. n. 1800/1999), doversi nella specie dichiarare la competenza del Pretore di Milano con funzione di giudice del Ener lavoro, con conseguente cassazione senza rinvio 5 delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 382 ult. co. c.p.c. La censura non è fondata alla stregua e nei limiti di quanto qui di seguito precisato. alla Da un lato deve in effetti ritenersi, della più recente e ormai consolidata stregua giurisprudenza di questa Corte, che nella specie così come sostiene il ricorrente - si verte in ipotesi di controversia di natura previdenziale, soggetta quindi alle norme sul rito del lavoro. Va cioè ritenuto che "la domanda dell'assicurato diretta alla condanna dell'INPS al risarcimento del danno cagionatogli per averlo indotto all'anticipata cessazione dell'attività lavorativa a causa dell'errata comunicazione della propria posizione assicurativa ha natura previdenziale, fondandosi sulla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex artt. 1175 e 1176 cod. civ.) cui l'Istituto è tenuto nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato e dando vita pertanto ad una tipica azione di responsabilità contrattuale dell'Istituto, come tale ricompresa nell'ampia formulazione dell'art. 442 cod. proc. civ., e non вста ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale" (Cass. 18 novembre 2000 n. 14953). Deve pure precisarsi che "tale controversia la violazione da partecoinvolge infatti dell'Istituto stesso, di uno specifico obbligo di comportamento, consistente nell'uso della dovuta diligenza e professionalità nello svolgimento di operazioni amministrative gravante sull'ente che è parte del rapporto assicurativo, obbligo che stato ribadito dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88 il quale infatti impone all'ente previdenziale di fornire all'assicurato tutti i dati utili per la ricognizione della singola posizione previdenziale rilasciando all'uopo una comunicazione con valore certificativo della situazione in essa descritta" (Cass. 2 settembre 1996 n. 8036; cfr. altresì, nello stesso senso, Cass. 8 novembre 1996 n. 9775; 11 agosto 1993 n. 8613; 3 marzo 1999 n. 1800). Ciò posto - premesso che la presente controversia è stata promossa con atto di citazione notificato nel marzo 1994 ed è pertanto soggetta alle disposizioni sulla "incompetenza" dettate dall'art. 38 c.p.c. nel testo precedente la riforma Ener apportata dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990 7 n. 353 (in vigore a decorrere dal 30 aprile 1995) va peraltro rilevato che il Tribunale di Milano, quale giudice di primo grado, nel decidere nel merito della domanda (che ha respinto perché infondata), ha in tal modo e nel contempo implicitamente statuito sulla propria competenza, affermandola quale presupposto logico e necessario, pregiudiziale alla decisione di merito. Orbene tale statuizione, pur implicita ma necessariamente contenuta nella pronuncia : riguardante il merito, non è stata oggetto di alcuna specifica impugnazione in appello da parte del ricorrente soccombente. Quest'ultimo ha infatti limitato l'appello, come pure riferito nella sentenza della Corte qui impugnata, a questioni attinenti il merito della controversia (e riguardanti, in particolare, la motivazione del provvedimento INPS, la posizione contributiva di cui l'INPS era depositario, la quantificazione dei danni lamentati per l'anticipata cessazione dell'attività lavorativa) senza nulla obiettare. sulla competenza, che per la prima volta con il ricorso per cassazione ha dedotto spettare al pretore quale giudice del lavoro, e senza quindi Ever svolgere al riguardo alcuno specifico motivo di 8 gravame per contestare la competenza del Tribunale. La questione della competenza è pertanto da ritenere preclusa nel presente giudizio di legittimità perché coperta da giudicato implicito interno (in tal senso V. Cass. 23 giugno 1998 n. 6245, 21 maggio 1996 n. 4676, 19 maggio 1990 n. 4525), decisione, questa, da ritenersi conforme anche alla sentenza, richiamata dal ricorrente (Cass. 3 marzo 1999 n. 1800), che, nel rilevare d'ufficio l'incompetenza per materia del giudice adito, ha peraltro fatta salva, quale ipotesi alla fattispecie iviestranea considerata, l'ipotesi del giudicato interno in ordine alla competenza. Sulla questione ora trattata il ricorso deve, per quanto detto, essere respinto. 2. - Con la seconda censura del primo motivo, e con i successivi motivi dal secondo al settimo, il ricorrente svolge rilievi, deduzioni e censure attinenti alla errata comunicazione dell'Istituto di previdenza, alla responsabilità di questo ed ai danni conseguenti. Lamenta in particolare che la Corte d'Appello, discostandosi anche da precedente propria decisione, non abbia considerato che esso ricorrente non aveva la possibilità di controllare . la corretta indicazione del numero dei contributi, e che pertanto le sue dimissioni dal posto di lavoro erano ragionevolmente ricollegabili all'erronea indicazione fornita dall'INPS, la cui responsabilità doveva ritenersi esclusiva. Argomentando, poi, "sulla natura contrattuale del rapporto assicurativo e sulla responsabilità dell'Istituto per violazione degli obblighi di compresi quelli di cui agli comportamento, ivi artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.", lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che nella specie si verteva in tema di illecito contrattuale e di inadempimento dell'Ente, soggetto all'azione di risarcimento danni. Deducendo, poi, che "la responsabilità dell'INPS sussiste in quanto: a) l'erroneità della comunicazione del 9.10.1989 è un fatto storico non contestato da controparte;
b) nessuna prova liberatoria è stata data", lo stesso istante afferma doversi riconoscere che l'INPS è tenuto a rispondere delle conseguenze dannose dell'attività negligente dei propri dipendenti, riferibile ad esso in virtù del rapporto di immedesimazione organica;
e che nella specie era stata pienamente fornita la prova del danno subito dall'interessato nonché del nesso di causalità tra 10 il danno stesso e l'erronea comunicazione. Relativamente al "valore certificativo della comunicazione INPS del 9.10.89", il AT ribadisce che l'Istituto, in base all'art. 78 del R.D. n. 1422 del 1924, è obbligato a specificare i motivi in forza dei quali nega il diritto alla pensione ed a comunicare il numero dei contributi versati, e che pertanto la comunicazione effettuata senza diligente ricerca e controllo rafforza la prova di una colpa qualificata sotto il profilo della gravità. In ordine alla "non riconoscibilità dell'errore da parte dell'appellante" il ricorrente lamenta il vizio logico in cui sarebbe incorsa la decisione della Corte d'Appello nel ritenere invece riconoscibile dell'errore, senzail carattere peraltro svolgere al riguardo congrua motivazione. Con altro motivo la detta parte riconosce "in via subordinata: concorso di colpa di entrambi soggetti del rapporto assicurativo", e rileva la erroneità della decisione impugnata nell'assolvere l'INPS da qualsiasi responsabilità, quando in ogni caso, anche a voler ritenere che esso assicurato non aveva usato l'ordinaria diligenza nel verificare i dati comunicati dall'INPS con le 11 Emr conseguenze di cui all'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa, l'Istituto doveva comunque rispondere per le erronee informazioni date;
ed indica nuovamente l'importo dei danni lamentati, costituiti dal mancato guadagno pari a lire 23.400.000 e dal volontari per lire pagamento dei contributi 11.765.000. I motivi di ricorso ora sinteticamente riportati, e suscettibili di trattazione congiunta, devono essere disattesi, tenuto conto, anzitutto, che in buona parte essi neppure contengono vere e proprie censure direttamente rivolte contro precise statuizioni dell'impugnata sentenza e nemmeno contengono l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 n. 4 c.p.c.: essi hanno per 10 più ad oggetto una autonoma trattazione delle varie questioni oggetto di causa sulle quali il ricorrente in vera sostanza chiede al giudice di legittimità, ed inammissibilmente, un nuovo esame che in realtà involgerebbe il merito e che, come ovvio, non è consentito nel presente giudizio di cassazione. I vari e molteplici rilievi e deduzioni esposti dal ricorrente nei diversi sopra richiamati punti del ricorso, si pongono dunque per la maggior parte Ener 12 come considerazioni ed argomentazioni concernenti le molteplici questioni in cui si incentrava la controversia nelle fasi di merito, e rappresentano l'impostazione difensiva in ordine ad esse tenuta dalla parte istante all'evidente fine di sottoporla a nuovo vaglio da parte di questa Corte Suprema, erroneamente considerando questa come demandata ad emettere un ulteriore pronuncia che inevitabilmente atterrebbe al merito della causa. Il che, come è evidente, non è ammissibile nella presente sede. Là dove il ricorrente, poi, accenna a vizi di motivazione, trascura di considerare che vizi di tal genere riconducibili alla previsione dell'art. 5 c.p.c. sono configurabili, secondo la360 n. costante giurisprudenza di questa Corte, come segue. Cioè "il vizio di omessa ° insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c. sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di 13 Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatti dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e le prove, controllarne all'uopo, valutarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 6802). Mentre "il vizio di contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. può consistere o in un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate (tale da consentire l'identificazione del procedimento non logico giuridico posto a base della decisione) ovvero nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nell'attribuzione a taluno degli elementi emersi in causa di un significato fuori dal senso comune о del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto" (Cass. 6 agosto 1999 n. 8495). Vizi di tal genere, da intendere come ora esposti, nemmeno risultano prospettati nel contesto del ricorso per cassazione e comunque non sono per жеEmr. 14 nulla rinvenibil✔ nell'impugnata sentenza, avendo il giudice d'appello esposto in maniera adeguata e coerente il procedimento logico e giuridico posto a sostegno della decisione e svolto nel merito motivazione ampia ed esaustiva, quale è stata sinteticamente riportata nella parte narrativa della presente sentenza. Nel contempo va rilevato quale considerazione - idonea in ogni caso a decisiva e fondamentale, condurre alla reiezione dei motivi in esame dell'impugnazione che, a fronte dell'essenziale ragione addotta dal giudice del merito per sostenere il rigetto della domanda, e consistente nella ritenuta mancanza di prova del nesso causale tra la condotta dell'INPS e le dimissioni date dal AT dal posto di lavoro, ragione confermata da molteplici, precisi e circostanziati elementi probanti presi in considerazione nel contesto della sentenza impugnata, il ricorrente, pur variamente argomentando, non risulta però aver fatto oggetto tale statuizione di precisa e specifica censura, riconducibile, secondo quanto prima esposto, alla previsione del citato art. 360. Anche sui punti ora considerati il ricorso va Ener dunque rigettato. 15 3. Con l'ottavo motivo il ricorrente, riferendosi alle "spese, diritti ed onorari di causa di I° e II° grado nel giudizio di cassazione", denunzia violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e ne lamenta la mancata applicazione al caso di specie, siccome riguardante controversia previdenziale, rilevando che non ricorreva in alcun modo l'ipotesi della lite temeraria. Questo motivo è fondato e va accolto. Il giudice d'appello હૈ invero incorso in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. perché, in controversia previdenziale qual'è quella di che trattasi, ha condannato l'assicurato soccombente al rimborso delle spese nei confronti dell'ente previdenziale omettendo ladi verificare sussistenza dei presupposti legittimanti tale condanna posti dalla suddetta norma (la manifesta infondatezza e la temerarietà della pretesa). Sul punto l'impugnata sentenza deve essere cassata. Poiché dalla sentenza medesima risulta evidente la insussistenza delle suddette condizioni che consentono, nel caso di specie, la condanna del soccombente alle spese processuali e non sono riguardo ulterioriEmr. pertanto necessari al 16 accertamenti di fatto, può essere emessa da questa Corte decisione nel merito, attinente al punto ora considerato, ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c., con la declaratoria di irripetibilità, da parte dell'INPS, delle spese del giudizio Parimenti devono dichiararsi nond'appello. ripetibili dall'Istituto le spese dallo stesso sostenute nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'ottavo motivo di ricorso, riguardante le spese di lite, e rigetta gli altri motivi del ricorso. Cassa la sentenza impugnata nella parte oggetto del motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese sostenute dall'INPS nel giudizio d'appello. Parimenti dichiara non ripetibili dall'Istituto le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2001. il Presidente: Il Cons. estensore: , O IL CANCELLIERE L L O A ) Deposit e B S . I T A D . R T , Oggi, 12 MAR 2002 N A A ' A T L S 3 S E L 7 O P E - S K D 8 IL CANO I - I M 1 N I S 1 G N A E O E S A G I D A G E A E , T O L O O T K F T A I M L L E D 17