Sentenza 6 agosto 1999
Massime • 1
Il vizio di contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. può consistere o in un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate (tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione) ovvero nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nell'attribuzione a taluno degli elementi emersi in causa di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/1999, n. 8495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8495 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. ET CUOCO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN MA, NT FE, NA ET, LI IL, PA VI, PE MA, AZ BE, AZ NA, IL TR VA, LI IE, LI AD, NO MA GR, CO IU, NI VA, GG FR, SE PA, RA IO, DI ZI IN, AR CO, ZO GIOVNA, DI IS IO, EL IN, MM NG, DE MO NI, DI TO NI, IA CI, AN AU, D'RO RN, ON US, IL MI, TE MA, DI EN EN, OL GO, UO IA, SU IA, DI ET NI, AG TT LE AS, SU EL, IA CL, IN MA IA, LO CO ON, LI NA, LI SA, EL IL, UD NA, SU LE, IE IN, NN NA, LL US, DI AC RITA, DI AC BIANCA, D'ES ZI, IN ID IO, IN MA, DI TO RINA, D'AM NA, GE LU, TA LU, RA TA, SE MA, CA NA OS, D'IN MA ES, DI DO GIOVNA, D'AR LI, AN CL, NI MA, ME NA ES, AR RA, LI ANGIONA, IL MA NA, RP MICHENA, TR ET, OLPRETE GE, VO DA, CC IE, ED GI, CE AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO D'ANTONA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, MAURO CALORE, DELIO GUID, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SIEMENS SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e ACE ADRIATICA COMPONENTI ELETTRONICI SPA in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA F.S.NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BERTUCCI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati US GALLI, EMILIO NOCITI, ELIO VACCARI, giuste procure speciali per atti notar GIULIANO SALVINI di MILANO del 20/3/96 rep.n.108759 e 108756;
- controricorrenti -
nonché contro
CHROMOLIT ITALIA SPA, in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A.SECCHI 3, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO FERRARI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CHROMOFIN SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 178/95 del Tribunale di SULMONA, depositata il 27/09/95 R.G.N.518/94;
udità la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato GALLI;
udito l'avvocato CIPRIANI per delega FERRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per i 13 intestatari che non hanno sottoscritto la procura e per il rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra IA IN e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, già dipendenti della A.C.E. (Adriatica Componenti Elettronici) S.p.A. proponevano ricorso, depositato il 25 giugno 1991, avanti al Pretore di Sulmona, quale giudice del lavoro, ed esponevano che la stessa società A.C.E. e la IE RA s.p.a. (società avente il controllo sulla prima) si erano impegnate con accordo sindacale del 19 dicembre 1980 a dare attuazione ad un piano quinquennale di riconversione industriale e a non fare ricorso, durante tale periodo di attuazione, a procedure di licenziamento collettivo;
che poiché tale piano non aveva avuto peraltro attuazione ed erano state iniziate anche procedure di tal genere, erano intercorse trattative con l'intervento di organi governativi al cui esito erano stati stipulati altri accordi con le organizzazioni sindacali (il 27 luglio 1983 e il 3 maggio 1985) in base ai quali era stata costituita la società CH s.p.a., ed essi ricorrenti erano passati alle dipendenze di tale società; che la stessa società CH però, malgrado gli interventi di altre società ed un iniziale apparente rilancio di attività, era poi entrata in crisi ed aveva collocato tutto il personale in cassa integrazione facendo anche ricorso a procedure concorsuali. I ricorrenti lamentavano quindi che le società interessate non avevano adempiuto agli impegni assunti con gli anzidetti accordi, riguardanti non solo l'esclusione dei licenziamenti collettivi ma anche l'effettiva riammissione al lavoro e la realizzazione del previsto piano produttivo-occupazionale con continuità di occupazione effettiva, e deducevano una responsabilità delle imprese sia per inadempimento contrattuale sia per atto illecito. Chiedevano quindi la condanna solidale delle convenute società A.C.E. S.p.A., IE RA s.p.a., CH IT S.p.A., CH S.r.l. (quest'ultima in quanto finanziaria titolare del 100 per cento delle azioni CH), e di altre società - per le quali il giudizio non è proseguito - al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti mediante pagamento, a tale titolo, della somma di lire 43.000.000 a ciascuno di essi.
Il Pretore rigettava la domanda.
Il Tribunale di Sulmona, con sentenza depositata il 27 settembre 1995, ha rigettato l'appello dei lavoratori e confermato la decisione pretorile.
Osserva il giudice del gravame che l'azione di responsabilità extracontrattuale era prescritta per il decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c. a partire dalla data di stipula degli accordi sindacali in questione. In ordine all'azione di responsabilità per inadempimento osserva che non poteva muoversi addebito in tal senso alle società convenute, di ognuna delle quali doveva tenersi distinto, malgrado il collegamento, il rispettivo ruolo nell'ambito della vicenda occupazionale;
che la CH e la CH neppure erano costituite al momento della stipula dell'accordo del 19 dicembre 1980; che la IE era estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra i lavoratori e la datrice di lavoro A.C.E.; che la stessa A.C.E., limitatasi a dare atto di avere avviato un processo di riconversione, non aveva assunto impegni per la conservazione del posto ai propri dipendenti, ed aveva anzi preannunziato un'operazione che avrebbe condotto alla riduzione del personale;
che con i successivi accordi del 1983 e del 1985 le società interessate, a seguito delle pressioni delle organizzazioni sindacali e delle autorità governative, avevano provveduto alla costituzione della società CH per la assunzione da parte di questa dei lavoratori e per l'avviamento di una nuova attività produttiva (produzione di posateria) con la predisposizione di mezzi quali la cessione gratuita dello stabilimento della A.C.E. e l'erogazione di quindici miliardi di lire;
ma che la nuova iniziativa, nella cui genesi era insito il rischio e l'incertezza, non aveva avuto successo, senza che peraltro le società interessate fossero incorse in inadempienze in relazione agli impegni assunti nei citati accordi sindacali, non avendo garantito ai lavoratori la conservazione del posto di lavoro nella nuova attività con occupazione stabile e definitiva.
I lavoratori soccombenti chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte sorretto da un unico articolato motivo. Le società A.C.E., IE e CH IT resistono con controricorso.
La società A.C.E. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve preliminarmente rilevarsi che alcuni dei ricorrenti, pur indicati come tali nell'intestazione del ricorso per cassazione, non risultano avere rilasciato procura ai difensori, giacché manca la sottoscrizione degli stessi in calce alla procura speciale apposta sull'atto, indicata come unica forma di mandato per tutti: nei loro riguardi (i cui nominativi sono indicati in dispositivo) il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
2. - Per quanto riguarda i ricorrenti ritualmente rappresentati si osserva che essi denunziano, nel motivo di ricorso, violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. nonché "illogicità, errore in procedendo e difetto di motivazione".
Essi lamentano che il Tribunale, nel valutare la loro doglianza di inadempimento, da parte delle società convenute, di accordi collettivi di grande rilievo, riguardanti centinaia di lavoratori e negoziati anche da autorità governative, abbia adottato una interpretazione "illogicamente riduttiva, di spezzettamento ed atomizzazione dei contenuti contrattuali", trasformando cosi quegli accordi in "evanescenti e non impegnative promesse di soggetti-ombra ovvero di società-strumento (o società-scatola)". Assumono che lo stesso giudice non abbia ricercato la volontà delle parti, disattendendo la richiesta di mezzi istruttori che avrebbero consentito di sentire i mediatori ministeriali sulla reale portata degli impegni assunti dalle società, e sia incorso in evidenti lacune e contraddizioni di motivazione nell'interpretare l'accordo del 19 dicembre 1980, non attribuendo l'esatto significato alla assicurazione di non ricorrere a licenziamenti collettivi, ivi contenuta, e non tenendo presente l'esatta nozione di "accordo di gruppo". Relativamente all'accordo del 27 luglio 1983 i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver ritenuto che nessun impegno era stato assunto dalla IE e dall'A.C.E.; lamentano che il Tribunale abbia acriticamente aderito alla tesi interpretativa in tal senso senza farsi carico di vagliare il fondamento dell'interpretazione contraria, sostenuta anche dai sindacati e dal Ministero dell'industria, e di sentire testimoni sull'effettiva portata della negoziazione;
deducono conclusivamente distorsioni e lacune dell'"iter argomentativo" seguito dal giudice del merito. Indicano, da ultimo, il momento di decorrenza della prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità extracontrattuale, non già in quello enunciato dal Tribunale, ma nel momento, successivo, dell'intervento GEPI avvenuto nel 1988.
3. - Le censure cosi formulate devono essere disattese, siccome prive di fondamento e in prevalenza non ammissibili perché involgenti questioni attinenti al merito.
Inammissibili sono, anzitutto, le censure circa la mancata ammissione di prove testimoniali da parte dei giudici di merito:
trattasi di censure inadeguate e non sufficientemente specifiche, non accompagnate dalla testuale indicazione del capitolato dedotto (il quale avrebbe dovuto risultare dal contesto del medesimo ricorso per cassazione, stante il principio della c.d. autosufficienza dello stesso, secondo cui è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti delle pregresse fasi di merito: cfr. tra le molte, Cass, 17 giugno 1995 n. 6863; 25 maggio 1995 n. 5742; 12 agosto 1994 n. 7392), e basate quindi su deduzioni sommarie ed imprecise che non consentono di desumere la rilevanza e la decisività dei punti oggetto della richiesta istruttoria ai fini della configurabilità di un valido motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., sotto il profilo di omissioni di pronunzia o carenze di motivazione. Neppure appaiono prospettate in maniera idonea violazioni delle norme sulla interpretazione dei contratti, ed al riguardo deve ribadirsi, secondo il costante insegnamento di questa Corte, che tali censure non possono risolversi in astratti riferimenti alle regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e che occorre invece, per assolvere l'onere di specificazione dei motivi di ricorso (ex art.366 n. 4 c.p.c.), che siano indicate le ragioni della violazione,
precisandosi, oltre ai singoli canoni che si assumono violati, anche in qual modo ed in quali punti e sotto qual profilo il ragionamento del giudice abbia violato le anzidette vincolanti regole legali. E nella specie mancano, nel ricorso, siffatte specificazioni con riguardo alla apoditticamente denunziata violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. (che non integra, in via astratta, un "error in procedendo", cioè un vizio di attività determinato da erronea applicazione della legge processuale, come pure inesattamente prospettato in ricorso), nemmeno essendo stata in qualche modo specificata e precisata la asserita inosservanza del canone interpretativo della buona fede, nella quale il giudice d'appello sarebbe pure incorso.
Neppure appare fondata la doglianza di illogicità mossa alla interpretazione degli accordi collettivi adottata dal Tribunale, quando va ricordato che una contraddittorietà di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 è riscontrabile allorquando sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ovvero quando difetti un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o venga attribuito a taluno degli elementi emersi in causa un significato fuori dal senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto (cfr. tra le molte, Cass. 15 aprile 1994 n. 3547; 23 luglio 1994 n. 6868). Incongruenze e irrazionalità, queste ora descritte, per nulla rinvenibili nella motivazione della decisione d'appello e che del resto neppure sono state denunziate, nel senso sopra indicato, nel motivo del ricorso per cassazione, a mezzo del quale vengono in realtà contestati e censurati come erronei la valutazione e l'apprezzamento di merito effettuati dal Tribunale nell'interpretare gli accordi collettivi di che trattasi.
Ed al riguardo giova ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione, giustificanti il controllo del giudice di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., non possono consistere - neppure quando la parte li abbia formalmente titolati come vizi di violazione di legge o come vizi di motivazione - nella censura delle valutazioni di merito operate dal giudice del gravame e delle quali si lamenta la difformità rispetto all'apprezzamento preteso dalla parte, per essere questo considerato corretto e più convincente siccome conforme e meglio rispondente alle risultanze di causa. Giacché il coordinamento logico dei dati acquisiti, ed il loro collegamento nella ricostruzione delle situazioni oggetto di controversia, costituiscono operazioni che rientrano nelle possibilità di apprezzamento dei fatti e nell'ambito della discrezionalità di valutazione delle prove, riservata al giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ed attengono al principio del libero convincimento del giudice stesso. Pur in presenza delle ora rilevate carenze e inidoneità dei rilievi svolti in ricorso, in relazione alle ipotesi denunziabili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. - risolvendosi tali rilievi, in vera sostanza, nel prospettare, come corretta, un'interpretazione dei menzionati accordi sindacali secondo la quale (per quanto è dato comprendere dalle deduzioni del ricorso) dovrebbe ritenersi assunto a mezzo di essi dalle società A.C.E. e IE un obbligo contrattuale consistente nella "promessa del fatto di un terzo soggetto" (ex art.1381 c.c.) vale a dire l'assunzione dei lavoratori da parte della costituenda CH e la "salvaguardia occupazionale" - deve essere riconosciuta la congruità e l'esaustività della motivazione enunciata dal Tribunale nel ritenere ed affermare che invece nessun obbligo del genere era stato assunto dalle anzidette società e nessuna conseguente responsabilità contrattuale era configurabile a loro carico. E ciò è stato ritenuto sulla base di un'ampia e puntuale disamina operata nell'impugnata sentenza in ordine alle modalità e alle circostanze di stipula degli accordi sindacali, al contenuto degli stessi e alle ragioni sottostanti la loro pattuizione, per giungere alla conclusione che l'iniziativa della costituzione di nuove società, con svolgimento di una nuova attività produttiva, partiva chiaramente all'insegna dell'incertezza e non offriva la garanzia della conservazione dei posti di lavoro ne' la stabilità e la definitività della nuova occupazione, essendo l'alea insita nella sua genesi.
L'impugnata sentenza appare dunque e comunque esente, nei punti sin qui trattati, dai denunziati vizi.
Inammissibile è anche la censura riguardante la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, siccome introducente nuove questioni di fatto ed implicante quindi accertamenti non consentiti in sede di legittimità.
4. - Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Stimasi equa (ex art. 92 capov. c.p.c.) la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Di BA MA, WI LA, Di TO NI, TE GI, Di EN NO, LA UG, AL PA, IN IA IA, NO ID MA, Di OM NA, EL IG, D'IN IA RE, IL ET. Rigetta il ricorso degli altri ricorrenti. Dichiara compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1999