CASS
Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2023, n. 47355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47355 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di SA QU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/07/2022 della Corte di assise di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofantí; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile Di NT Fausto, avvocato LO IA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47355 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale QU Di SA: - era stato riconosciuto colpevole di omicidio in concorso, quale esecutore materiale dell'uccisione, a sfondo mafioso, di CE TO Di NT, avvenuta in Alessandria della Rocca il 13 settembre 1994; - era stato condannato, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., alla pena principale di otto anni di reclusione. La Corte di assise di appello ha, in particolare, respinto il motivo di gravame che sollecitava la concessione delle attenuanti generiche, non ravvisando in favore dell'imputato elementi utilmente apprezzabili, diversi dalla già premiata collaborazione con la giustizia. 2. Ricorre Di SA per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La pronuncia impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con gli assunti difensivi, secondo cui, ai fini della concessione delle attenuanti medesime, avrebbe dovuto essere valorizzata la resipiscenza sottesa alla collaborazione prestata, e i profili soggettivi della medesima, mentre l'attenuante speciale già accordata si baserebbe sul solo presupposto obiettivo della collaborazione stessa, e quindi sulle sue caratteristiche e sulla sua entità ed importanza. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore generale requirente e la parte civile hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso infatti reitera, in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche, censure già proposte dinanzi al giudice territoriale, e da quest'ultimo compiutamente esaminate ed ineccepibilmente disattese. La sentenza impugnata ha espresso, al riguardo, valutazioni di merito ampiamente argomentate, che superano il vaglio di legittimità, tenuto conto, da 2 un lato, del principio per cui il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del collaboratore di giustizia richiede il riscontro di elementi positivi ulteriori rispetto alla collaborazione, e alla resipiscenza ad essa sottesa, separatamente premiate a livello sanzionatorio (v. Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136-01), elementi nella specie non individuati in misura bastevole;
e tenuto conto, d'altro lato, dell'ampia discrezionalità di cui il giudice di cognizione gode nella ricognizione degli elementi medesimi (tra le molte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01), discrezionalità il cui esercizio non appare, nella specie, frutto di arbitrio o di ragionamento illogico sotto alcun profilo. La Corte di assise di appello ha opportunamente richiamato, a quest'ultimo proposito, la gravità dell'occorso e l'intensità del dolo, facendo contestualmente risaltare il carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettabile elemento. 2. Il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. Va respinta infine la domanda di rifusione delle spese di giudizio, avanzata dalla costituita parte civile. Vale al riguardo il principio per cui non è consentito l'intervento della parte civile nel giudizio di cassazione, che abbia ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio in quanto le relative questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935-01; Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Adamo, Rv. 254525-01). 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di giudizio avanzata dalla parte civile. Così deciso il 01/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofantí; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile Di NT Fausto, avvocato LO IA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47355 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale QU Di SA: - era stato riconosciuto colpevole di omicidio in concorso, quale esecutore materiale dell'uccisione, a sfondo mafioso, di CE TO Di NT, avvenuta in Alessandria della Rocca il 13 settembre 1994; - era stato condannato, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., alla pena principale di otto anni di reclusione. La Corte di assise di appello ha, in particolare, respinto il motivo di gravame che sollecitava la concessione delle attenuanti generiche, non ravvisando in favore dell'imputato elementi utilmente apprezzabili, diversi dalla già premiata collaborazione con la giustizia. 2. Ricorre Di SA per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La pronuncia impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con gli assunti difensivi, secondo cui, ai fini della concessione delle attenuanti medesime, avrebbe dovuto essere valorizzata la resipiscenza sottesa alla collaborazione prestata, e i profili soggettivi della medesima, mentre l'attenuante speciale già accordata si baserebbe sul solo presupposto obiettivo della collaborazione stessa, e quindi sulle sue caratteristiche e sulla sua entità ed importanza. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore generale requirente e la parte civile hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso infatti reitera, in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche, censure già proposte dinanzi al giudice territoriale, e da quest'ultimo compiutamente esaminate ed ineccepibilmente disattese. La sentenza impugnata ha espresso, al riguardo, valutazioni di merito ampiamente argomentate, che superano il vaglio di legittimità, tenuto conto, da 2 un lato, del principio per cui il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del collaboratore di giustizia richiede il riscontro di elementi positivi ulteriori rispetto alla collaborazione, e alla resipiscenza ad essa sottesa, separatamente premiate a livello sanzionatorio (v. Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136-01), elementi nella specie non individuati in misura bastevole;
e tenuto conto, d'altro lato, dell'ampia discrezionalità di cui il giudice di cognizione gode nella ricognizione degli elementi medesimi (tra le molte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01), discrezionalità il cui esercizio non appare, nella specie, frutto di arbitrio o di ragionamento illogico sotto alcun profilo. La Corte di assise di appello ha opportunamente richiamato, a quest'ultimo proposito, la gravità dell'occorso e l'intensità del dolo, facendo contestualmente risaltare il carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettabile elemento. 2. Il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. Va respinta infine la domanda di rifusione delle spese di giudizio, avanzata dalla costituita parte civile. Vale al riguardo il principio per cui non è consentito l'intervento della parte civile nel giudizio di cassazione, che abbia ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio in quanto le relative questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935-01; Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Adamo, Rv. 254525-01). 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di giudizio avanzata dalla parte civile. Così deciso il 01/06/2023