Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 1
L'occasionale vendita o cessione di arma comune da sparo tra privati, se il cessionario non è munito di porto d'armi o di nulla-osta all'acquisto rilasciato dal questore, integra la contravvenzione prevista dall'art. 35 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), purché la vendita o la cessione avvengano tra persone identificate e per causa lecita, nell'ambito, cioè, di rapporti disciplinati comunque dal codice civile (limitazione implicitamente contenuta nell'art. 4 D.L. 22 novembre 1956 n. 1274, convertito in legge 22 dicembre 1956 n. 1452). Ne consegue che una vendita o una cessione effettuata, pur occasionalmente, e tra privati, al di fuori di quest'ambito, e quindi per causa "contra legem" e/o tra soggetti non identificati, non può essere riportata alla disciplina dell'art. 35 citato, ma integra il delitto di cui agli artt. 9 e 14 della legge n. 497 del 1974.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1998, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Teresi Renato Presidente del 17.02.1998
1. Dott. Belfiore Santo Consigliere SENTENZA
2. " Losana Camillo " N. 191
3. " VA LO " REGISTRO GENERALE
4. " IR MI " N. 46215/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR DE
avverso la sentenza 8.10.97 della Corte d'appello di Reggio Calabria Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Camillo Losana
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore che chiesto accogliersi il ricorso. Svolgimento del processo.
Con sentenza 8 ottobre 1997 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Locri 7.12.1995 che aveva condannato CA AM, (ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14 legge 14.10.1974 n. 497), alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e lire 600.000 di multa.
La vicenda che aveva dato luogo al procedimento penale può così riassumersi.
Il CA deteneva numerose armi;
alcune erano di sua pertinenza, altre appartenevano alla sezione locale del Tiro a segno nazionale di cui egli era presidente. La detenzione di tutte le armi era lecita, essendo stata presentata, a suo tempo, la regolare denuncia. Tuttavia, a seguito di un controllo, risultava la mancanza di quattro armi: una pistola semiautomatica Beretta cal. 9x21; una pistola semiautomatica cal 9 corto, una pistola marca BE cal 6,35;
un revolver cal 357 magnum. Al riguardo il CA non era in grado di fornire spiegazioni accettabili (egli avrebbe ceduto quelle armi ad un soggetto ignoto in conseguenza di asserite minacce). Contro la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il CA deducendo:
1) Violazione degli artt.9 e 14 legge n. 497/74 in relazione al D.L. 22.11.1956 n. 1274 conv. in legge 22.12.1956 n. 1452 nella parte in cui ha modificato l'art. 35 T.U.L.P.S.
1-1-) Secondo il ricorrente non vi era alcuna prova che le armi, cedute dall'imputato, fossero "atte all'impiego"; anzi, dagli atti emergevano elementi in senso contrario. La Corte di appello aveva ravvisato l'idoneità all'impiego, delle armi, sulla base, unicamente, di una presunzione.
1-2) Inoltre il comportamento posto in essere dal CA integrerebbe non già il delitto di cui agli artt. 9 e 14 della legge 497/74, (quale ritenuto dai Giudici di merito) bensì la contravvenzione di cui all'art. 35 T.U.L.P.S. Si era trattato, infatti, di una semplice cessione, occasionale, di armi, fra privati. 2) Erronea applicazione della legge con riguardo alla determinazione della pena.
I Giudici di merito non avrebbero tenuto conto che, trattandosi di cessione di armi comuni da sparo, la pena di cui all'art.9 della legge n.497/74 doveva essere ridotta di un terzo. Pertanto la pena-
base, indicata in anni tre e mesi sei di reclusione, avrebbe dovuto essere ridotta di un terzo.
Motivi della decisione.
I motivi del ricorso sono infondati.
1-1) Per ciò che riguarda la pretesa mancanza di prova circa la funzionalità delle armi si osserva come la Corte d'appello abbia sul punto adeguatamente motivato.
Infatti le armi erano state denunziate come "atte all'impiego". Che fosse trascorso molto tempo dal momento della denuncia non significa che la funzionalità fosse venuta meno. Anche il riferimento al fatto che il CA era presidente della sezione del TSN del luogo, sicché era ragionevole presumere che egli tenesse in efficienza le armi detenute, è puntuale e significativo.
Non si tratta di una astratta presunzione;
si tratta, invece, del riferimento a circostanze oggettive e soggettive precise;
a fronte delle quali avrebbero se mai dovuti essere proposti specifici elementi in contrario per sostenere la tesi della NON funzionalità delle armi. Ma nessun elemento in tal senso risulta essere stato indicato.
1-2) Per quanto riguarda la pretesa errata qualificazione giuridica del fatto, si osserva quanto segue.
A proposito della vendita o della cessione di armi comuni da sparo da parte di un privato (che non svolga in modo abituale il commercio) ad altro privato, vi sono due tesi contrapposte.
Secondo una prima tesi, a seguito dell'entrata in vigore della legge 497/74 la messa in vendita o la cessione a qualsiasi titolo delle armi comuni da sparo dovrebbe essere assoggettata a licenza ancorché si tratti di atto singolo posto in essere "da privato a privato". (parte della giurisprudenza era in questo senso e si fondava, anche, sulla considerazione che la legge nr. 110/75, all'art. 22, aveva previsto una nuova ipotesi di reato, e cioè la locazione o il comodato di armi, la cui sanzione era analoga a quella di cui all'art. 14 della legge 497/74). Ma successivamente si è andata affermando una diversa opinione Secondo tale opinione la vendita o la cessione di arma comune da sparo, se fatta "da privato a privato", è lecita qualora il cessionario sia munito di porto d'armi o di nulla-osta del questore all'acquisto; ed integra la contravvenzione di cui all'art. 35 T.U.L.P.S. qualora il cessionario non abbia il porto d'armi o il nulla-osta.
Conseguentemente si è affermato che: "le norme che impongono al venditore o al cedente di munirsi di licenza dell'Autorità, si riferiscono ad attività svolta in modo continuativo e professionale".
Per quanto poi riguarda il necessario "controllo" sul passaggio dell'arma da un soggetto all'altro, è stato detto che, nel caso di vendita o cessione occasionale "da privato a privato" esso sarebbe comunque garantito tramite gli obblighi per il cedente di darne avviso a sensi dell'art. 58 T.U.L.P.S., e, per il cessionario, di denunciare comunque l'arma ricevuta a sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S. Questa Corte, nelle più recenti decisioni, si è orientata in quest'ultimo senso.
Innanzi tutto si è posta il problema relativo alla eventuale soppressione dell'art. 35 T.U.L.P.S. per lo "ius superveniens" costituito dagli artt. 9 e 14 legge n. 497/74. Al riguardo ha dato risposta negativa affermando la attuale vigenza del citato art. 35, in quanto espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 8 del d.l. n. 1274 del 1956, normativa non espressamente abrogata, ma anzi confermata, dal comma 2 dell'art. 5 della legge 110/75 (che aveva espressamente abrogato soltanto l'art. 4 bis del d.l. 1274/56 come introdotto dalla legge di conversione n. 1452/56.). In secondo luogo, in merito alla qualificazione giuridica della vendita o cessione di arma "da privato a privato" ha più volte affermato il principio secondo cui la necessità di licenza per la cessione di armi comuni da sparo è imposta nei confronti di coloro che siffatta attività svolgono professionalmente anche con abituale attività di fatto;
non allorquando si tratti di un singolo caso di vendita o di cessione effettuata occasionalmente dal privato. Pertanto la vendita o la cessione di arma comune eseguita non abitudinariamente dal privato, di per sè non costituisce reato... Se però tale occasionale vendita avviene da parte del privato a un soggetto non munito di licenza di porto di armi ne' di nulla-osta del questore, si configura la violazione dell'art. 35 T.U.L.P.S.:
rispettivamente ai commi 4 e 6 del venditore-cedente ed al comma 7 per l'acquirente-cessionario.
(così Sez. I 24 giugno 1985 Foci;
e nello stesso senso, tra le altre, Sez. VI, 04.09.1992, Zagaria). Questa tesi è certamente condivisibile, ma esige una precisazione. Da un lato, infatti, non va dimenticato che tutta la disciplina circa le armi da sparo mira al controllo delle armi stesse, tende ad evitare che "circolino armi" senza che l'Autorità possa conoscere la presenza delle stesse sul territorio e senza che, quindi, possa essere esercitato un puntuale e pregnante controllo, (sicché le armi sono sottratte alla libera disponibilità e circolazione: il foro trasferimento da un soggetto all'altro deve avvenire solo in presenza di specifiche condizioni).
D'altro lato la normativa di cui all'art. 35 del T.U.L.P.S. (dove è prevista, per i commercianti, la tenuta di un registro delle operazioni effettuate con le generalità degli acquirenti, e dove si vieta di vendere o cedere armi a chi non sia munito di licenza di porto d'arma o nulla-osta del questore) è tutta basata sull'implicito, ma ovvio, presupposto, che l'acquirente o il cessionario sia identificato e che ci si muova nell'ambito di contratti leciti, disciplinati dal codice civile.
Quando perciò l'art. 4 del D.L. 22/11/1956 n. 1274 convertito in legge 22.12.56 n. 1452 ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui al citato art. 35 alle cessioni "tra privati", ha implicitamente limitato questa estensione al presupposto che, anche tra privati non commercianti, la cessione o la vendita avvenga tra persone identificate e per causa lecita, nell'ambito cioè di rapporti disciplinati comunque dal codice civile.
Una cessione o vendita che venga effettuata, pur occasionalmente, e tra privati, ma al di fuori di questo ambito, e, quindi, per causa "contra legem", e/o tra soggetti non identificati, non può essere riportata alla disciplina dell'art. 35 T.U.L.P.S.
Ne deriva che un siffatto trasferimento (per causa "contra legem" e/o a persona ignota) realizza pienamente la lesione del bene giuridico tutelato dalle norme della legge 497/74, che è quello, come si è detto, del controllo sulla circolazione delle armi, della conoscenza in ordine alla loro presenza sul territorio, della identificazione di coloro che ne abbiano la concreta disponibilità.
Pertanto la vendita o la cessione di arma comune da sparo, pur effettuata "da privato a privato" e non abitualmente, a persona ignota e senza che venga specificata la liceità del titolo sulla cui base sarebbe avvenuto in trasferimento, integra il delitto di cui agli artt. 9 e 14 della legge 497/74 e non il reato di cui all'art. 35 T.U.L.P.S.
Nè può escludersi l'applicabilità di tali articoli per il fatto ch'essi si riferiscono alla vendita o cessione "senza licenza";
mentre, rispetto alla occasionale cessione da parte del privato, la licenza non sarebbe prevista.
In realtà la normativa in esame non distingue (come altre volte invece succede in altre disposizioni di legge) tra licenza "concedibile" e licenza "non concedibile" o "non prevista". Ne deriva che la fattispecie criminosa è integrata sia quando la licenza, astrattamente prevista e concedibile, di fatto non sia stata richiesta o concessa, sia quando la licenza non sia neppure prevista. Si tratta, in ogni caso, di una vendita o cessione "senza licenza". Nella specie, il CA non è stato in grado non solo di indicare uno scopo lecito di questa cessione di armi, ne' di un titolo contrattuale in base al quale la cessione fosse avvenuta, ma non ha saputo neppure indicare a chi avesse effettuato il trasferimento, restando quindi gli acquirenti, o cessionari, del tutto ignoti. Correttamente pertanto, pur trattandosi di cessione da parte di un soggetto che non esercitava professionalmente il commercio di armi, la sua condotta è stata inquadrata nella ipotesi delittuosa di cui agli artt. 9 e 14 della legge 497/74. 2) L'ulteriore motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente sembra sostenere che i Giudici di merito abbiano assunto, come pena base quella dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 9 della legge 497/74. Se così fosse, si sarebbe dovuto operare, su quella pena, la riduzione prevista dall'art. 14 della stessa legge, perché la cessione aveva riguardato armi comuni da sparo.
Ma così non è. I Giudici di merito hanno determinato una pena per il delitto così come ritenuto, perfettamente rientrante nei limiti della specifica disciplina di cui all'art.14 della legge 497/74, già tenendo conto, quindi, della riduzione ivi prevista. La scelta poi, della entità della pena base, (sulla quale sono state effettuate le riduzioni di cui agli articoli 62 bis c.p. e 442 c.p.p.) è stata adeguatamente motivata con riferimento al numero delle armi cedute, al ruolo di responsabile del tiro a segno rivestito dall'imputato, ai suoi precedenti penali.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998