Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1998, n. 3745
CASS
Sentenza 17 febbraio 1998

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L'occasionale vendita o cessione di arma comune da sparo tra privati, se il cessionario non è munito di porto d'armi o di nulla-osta all'acquisto rilasciato dal questore, integra la contravvenzione prevista dall'art. 35 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), purché la vendita o la cessione avvengano tra persone identificate e per causa lecita, nell'ambito, cioè, di rapporti disciplinati comunque dal codice civile (limitazione implicitamente contenuta nell'art. 4 D.L. 22 novembre 1956 n. 1274, convertito in legge 22 dicembre 1956 n. 1452). Ne consegue che una vendita o una cessione effettuata, pur occasionalmente, e tra privati, al di fuori di quest'ambito, e quindi per causa "contra legem" e/o tra soggetti non identificati, non può essere riportata alla disciplina dell'art. 35 citato, ma integra il delitto di cui agli artt. 9 e 14 della legge n. 497 del 1974.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1998, n. 3745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3745
    Data del deposito : 17 febbraio 1998

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