Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura minima dell'editto allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello, quale giudice di merito di secondo grado ovvero quale giudice di rinvio, è vincolato alla rimodulazione della pena, rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2014, n. 6067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6067 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
M 6 067 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1778 Francesco Ippolito - Presidente - Giorgio Fidelbo Relatore PU - 25/1/2014 Stefano Mogini R.G.N. 20501/14 Orlando Villoni Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da TT AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18 marzo 2014 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 4 dicembre 2013 dal G.u.p. del locale Tribunale in sede di giudizio abbreviato e impugnata da TT AN, ha riqualificato la detenzione illecita di circa tre chili di hashish contestata al capo A) nella previsione di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990, nella formulazione anteriore alla legge n. 49/2006 a seguito degli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, ha confermato nel resto la responsabilità dell'imputato per i reati resistenza a pubblico ufficiale (capo C) e di lesioni personali (capo B) e ha rideterminato la pena in complessivi anni due e mesi uno di reclusione ed euro 5.200,00 di multa, ponendo in continuazione un ulteriore reato di detenzione illecita di stupefacenti oggetto di precedente giudicato.
2. Contro questa sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 597 c.p.p. e il vizio di motivazione, censurando la decisione d'appello per avere rideterminato la pena base senza partire dal minimo edittale così come aveva fatto il primo giudice, incorrendo in questo modo in una reformatio in peius rispetto alla decisione del G.u.p. In altri termini, sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la pena prevista dall'art. 73 comma 4 d.P.R. cit. nel minimo edittale, pari a due anni di reclusione, replicando la stessa valutazione fatta dal primo giudice, a nulla rilevando che le pene siano ora diverse a seguito dell'intervento della Corte costituzionale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 133 c.p. e il difetto di motivazione in quanto la sentenza non avrebbe motivato le ragioni per cui si è discostata sensibilmente dal minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.1. A seguito della sentenza n. 32/2014 con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, inseriti, in sede di conversione, dalla legge n. 49 del 2006, la Corte d'appello ha, correttamente, applicato la disposizione di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla citata legge n. 46/2006, ma ha rideterminato la pena in due anni e un mese di reclusione ed euro 5.200, partendo dalla pena base di tre anni ed euro 6.000 per il reato di detenzione illecita di hashish (capo A), su cui ha poi operato gli aumenti per la continuazione relativa ai residui reati. Nella rideterminazione della pena la Corte distrettuale si è discostata dal minimo edittale di due 2 anni, nonostante che in primo grado il giudice avesse individuato la pena base nel minimo edittale previsto per l'art. 73 cit. all'epoca in vigore. Al riguardo si osserva che questo stesso Collegio, in una analoga fattispecie, ha ritenuto che "nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado (...) abbia determinato la pena nella misura minima dell'editto allora vigente per le fattispecie incriminatrici previste dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 in relazione alle droghe c.d. leggere, il giudice di appello, quale giudice di merito di secondo grado ovvero quale giudice di rinvio, è vincolato (a meno di convalidare un improprio incremento dell'afflittività sostanziale della sanzione) alla rimodulazione della pena, rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari" (così, Sez. VI, 23 novembre 2014, n. 53734, Pagano).
3.2. Il principio sopra riportato deve essere affermato anche nel caso in esame, sicché la sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente al solo profilo sanzionatorio, mentre l'altro motivo resta assorbito.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 25 novembre 2014 11 Presidente汝 Il Consigliere estensore Giorgio Fidelbo W DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 10 FEB 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pjera Esposito 3