Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2014, n. 6067
CASS
Sentenza 25 novembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura minima dell'editto allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello, quale giudice di merito di secondo grado ovvero quale giudice di rinvio, è vincolato alla rimodulazione della pena, rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2014, n. 6067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6067
    Data del deposito : 25 novembre 2014

    Testo completo