Sentenza 18 giugno 1998
Massime • 1
Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato" (art. 103 comma secondo cod. proc. pen.) sussiste anche nel caso in cui nel decreto di autorizzazione del giudice non sia indicato il luogo del provvedimento da eseguire,essendo, per contro, rilevante che esso sia comunque eseguito nello studio del difensore. È, pertanto, illegittimo il sequestro eseguito presso il difensore dalla P.G. e in assenza di avviso al locale Consiglio dell'ordine forense.
Commentario • 1
- 1. Le garanzie difensive previste dall’art. 103 c.p.p..https://www.filodiritto.com/ · 16 settembre 2012
Com'è noto, il codice di rito prevede vincoli particolarmente rigorosi laddove si debba procedere ad una attività di indagine presso uno studio legale. [1] Cass. pen., sez. VI, 12/03/01, n. 20295. [2] Ibidem. [3] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840. [4] Ibidem. [5] Cass. pen., sez. II, 22/05/97, n. 3513. [6] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840 la quale richiama a sua volta: G. Frigo, Sub art. 103, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, 1989 il quale argomentando “argomentando dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/1998, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 18/06/98
1.Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere SENTENZA
2. " Antonio ESPOSITO Consigliere N.3615
3. " Alessandro CONSATTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Nicola BOTTALICO Consigliere N.14055/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: DI MA nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza emessa in data 17.03.1998 dal Tribunale delL'Aquila con la quale veniva confermato il decreto di sequestro emesso dal G.I.P. della Pretura circondariale delL'Aquila il 19.2.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. dr. Galati che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza;
OSSERVA
A seguito di querela sporta da RS MA, si procedeva ad indagini preliminari nei confronti di DI MA indagata per il delitto di truffa aggravata in relazione alla cessione di un'azienda commerciale. Con decreto del 18.2.1998 il G.I.P. della Pretura circondariale dell'Aquila disponeva il sequestro preventivo di n. tre effetti cambiari rilasciati dalla querelante a favore dell'indagata, rilevando che con l'incasso dei titoli si sarebbe consumato il delitto. Il sequestro veniva, poi, eseguito dalla P.G. nello studio dell'avvocato Giampiero Galli, depositario degli effetti cambiari, che consegnava agli agenti operanti i titoli in questione. Avverso tale decreto ricorreva al Tribunale del riesame il difensore dell'indagata deducendo la violazione dell'art. 103 c.p.p.; tale eccezione veniva disattesa dai Giudici del riesame con la seguente motivazione: "l'operatività dei limiti e delle garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. è riferita all'attività di ispezione e sequestro nello studio o nell'ufficio del difensore al fine di eseguire un sequestro. Nel caso di specie, il decreto del G.I.P. non disponeva ne' la perquisizione ne' il sequestro presso l'ufficio del professionista ma ordinava genericamente il sequestro dei titoli e la misura è stata eseguita dagli ufficiali della squadra mobile ai quali l'avv. Galli consegnava i titoli".
Deve, pertanto, ritenersi che il caso di specie esula dall'ambito di applicazione dell'invocato art. 103 c.p.p.. Avverso tale ordinanza emessa in data 17.3.1998 ricorrono per Cassazione i difensori dell'indagata che censurano la regolarità della operazione di sequestro effettuato presso lo studio del difensore di fiducia senza che fosse stato dato avviso al locale Consiglio dell'ordine forense;
ne'(aveva rilievo la circostanza che il decreto contenesse solo un generico ordine di sequestro: le circostanze avevano voluto che i titoli si trovassero depositati presso lo studio del difensore ove si era proceduto alla materiale apprensione degli stessi e non alla consegna spontanea da parte dell'avvocato, circostanza questa ricavabile dal tenore del verbale redatto dagli agenti di P.S.. Quest'ultimi avrebbero dovuto riferire la circostanza al magistrato perché si procedesse poi alla operazione osservando le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p.. Il ricorso è fondato. La motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione nullità del decreto di sequestro per violazione dell'art. 103 c.p.p., è palesemente erronea. È vero che il decreto emesso dal G.I.P., su richiesta del P.M., non indica, nel disporre il sequestro preventivo di tre effetti cambiari, il luogo dove tale sequestro doveva essere eseguito, ma non è men vero che esso venne materialmente eseguito dagli ufficiali della P.G. - cui il provvedimento era stato consegnato "per l'esecuzione" dal P.M. - nello studio dell'avv. Galli Giampiero. Dal verbale di sequestro preventivo", redatto in data 27.2.1998 nello studio del suddetto legale dagli agenti operanti, risulta che gli stessi "procedettero, nel luogo di cui sopra, previa notifica del decreto all'avv. Galli, al sequestro degli effetti cambiari che" vennero consegnati dall'avv. Galli", (circostanza quest'ultima irrilevante sia perché il sequestro non implica necessariamente la perquisizione sia perché la consegna dei titoli avvenne dopo e a seguito della notifica del decreto di sequestro).
Ciò stabilito in punto di fatto, osserva in diritto questa Corte regolatrice che, nell'ipotesi di decreto emesso dall'A.G., la P.G. non può giammai procedere al sequestro nello studio di un difensore, (indipendentemente dalla circostanza che tale luogo sia o meno indicato nel provvedimento da eseguire), trattandosi di atto che, a norma dell'art. 103 n. 4 c.p.p., deve essere compiuto, durante la fase delle indagini preliminari, direttamente e "personalmente" dal P.M. che, nel procedere all'esecuzione dell'atto, in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice, deve, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 103, n. 3 c.p.p., dare avviso del sequestro al Consiglio dell'ordine forense del luogo. Ciò è necessario nei confronti di qualsiasi soggetto che, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, eserciti la professione legale e, quindi, anche nell'ipotesi che l'attività difensiva riguardi un procedimento diverso da quello in cui viene disposto il provvedimento di sequestro. (Nella specie, peraltro, l'avv. Galli risulta essere difensore di fiducia dell'indagata, quantomeno, nell'attuale procedimento incidentale).
Il Tribunale del riesame, ha quindi, erroneamente ritenuto non applicabili nel caso di specie le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. a tutela della libertà dei difensori e ha conseguentemente ignorato il principio affermato da questa Suprema Corte, anche a sezioni unite, secondo cui è illegittima la perquisizione (o il sequestro) di uno studio difensivo disposta dal P.M. ed eseguita dalla P.G. senza l'osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 103, com. 3^ e 4^ c.p.p. (Sez. Un. 12.11.1993, Grollino). Ne consegue che il decreto di sequestro eseguito dalla P.G. presso lo studio del difensore senza l'avviso al locale Consiglio dell'ordine forense, in quanto affetto, a norma dell'art. 103 commi 3^ e 4^ c.p.p., da nullità (e i cui risultati, per la violazione prevista dal comma 4^, non possono essere utilizzati ai sensi del successivo comma 7^), deve essere annullato e conseguentemente deve essere annullata, senza rinvio, l'ordinanza del Tribunale del riesame che illegittimamente confermava l'impugnato decreto.
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e l'eseguito provvedimento di sequestro. Così deciso in Roma, in CC. il 18 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1998