Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/1998, n. 3615
CASS
Sentenza 18 giugno 1998

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Massime1

Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato" (art. 103 comma secondo cod. proc. pen.) sussiste anche nel caso in cui nel decreto di autorizzazione del giudice non sia indicato il luogo del provvedimento da eseguire,essendo, per contro, rilevante che esso sia comunque eseguito nello studio del difensore. È, pertanto, illegittimo il sequestro eseguito presso il difensore dalla P.G. e in assenza di avviso al locale Consiglio dell'ordine forense.

Commentario1

  • 1Le garanzie difensive previste dall’art. 103 c.p.p..
    https://www.filodiritto.com/ · 16 settembre 2012

    Com'è noto, il codice di rito prevede vincoli particolarmente rigorosi laddove si debba procedere ad una attività di indagine presso uno studio legale. [1] Cass. pen., sez. VI, 12/03/01, n. 20295. [2] Ibidem. [3] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840. [4] Ibidem. [5] Cass. pen., sez. II, 22/05/97, n. 3513. [6] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840 la quale richiama a sua volta: G. Frigo, Sub art. 103, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, 1989 il quale argomentando “argomentando dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/1998, n. 3615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3615
Data del deposito : 18 giugno 1998

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