Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5463 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A LA CORTE SURRE 5463/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2563/98 Dott. Angelo GRIECO Consigliere Cron. 11743 Cons. Relatore Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud. 31/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente
contro
GL IO - intimato e contro 547 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale 1 dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido, giusta delega in atti;
resistente con sola procura- avverso la sentenza 383 del Tribunale di Firenze depositata il 23 luglio 1997 (R.G. n. 125/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 9 dicembre 1993 il Pretore di Arezzo condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere a IO IO, con decorrenza 1° novembre 1990 la pensione d'inabilità, oltre accessori sui ratei maturati. A seguito di tale pronuncia la Prefettura di Arezzo liquidava la prestazione sino al 31 luglio 1991, oltre rivalutazione ed interessi sui ratei sino a tale data, poiché per il periodo successivo, avendo il IO compiuto il sessantacinquesimo 2 anno di età, era tenuto l'Inps a corrispondere la pensione sociale. A tanto detto ente previdenziale provvedeva a partire dal 7 settembre 1994, senza però versare gli accessori del credito. Il IO, con ricorso del 9 febbraio 1995, agiva perciò nei confronti dell'Inps per gli interessi sui ratei dal 30 novembre 1991 al 1° ottobre 1994, determinati in lire 2.122.743, oltre agli interessi ulteriori su quest'ultimo importo dalla domanda al saldo. Chiamato in causa il Ministero dell'Interno su istanza dell'Inps, perché l'Amministrazione rispondesse degli interessi, il Pretore condannava l'ente previdenziale convenuto al pagamento in favore del IO della somma da costui richiesta e rigettava la domanda di rivalsa. ilSu appello dell'ente previdenziale Tribunale ha disatteso la domanda proposta dal pensionato e compensate le spese fra costui e l'Inps, ha poi condannato il Ministero al pagamento nei confronti dell'Inps delle spese del doppio grado del giudizio. Il giudice del gravame è pervenuto a tale soluzione affermando che unico responsabile del 3 ritardo era il Ministero e precisando inoltre che il IO non aveva presentato alcuna richiesta nei confronti dell'Amministrazione. Questa ricorre per la cassazione della pronuncia di appello, sulla base di un solo motivo. L'Inps si è limitata a depositare procura, il IO non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282, primo comma, cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ., 19, primo comma, legge 30 marzo 1971 n. 118, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Deduce che ai fini della corresponsione della pensione sociale all'invalido titolare della pensione o dell'assegno di cui rispettivamente agli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1978 n. 118 non vi è necessità di alcuna domanda dell'interessato e il diritto alla prestazione decorre automaticamente;
sostiene perciò l'errore in cui è incorso il giudice del gravame nell'affermare la responsabilità di essa Amministrazione, producendo invece l'obbligazione pecuniaria a carico dell'Inps 4 interessi di pieno diritto, per il tempo intercorso tra l'insorgenza del diritto alla prestazione ed il giorno del pagamento, a prescindere dall'imputazione di eventuali responsabilità per il ritardato adempimento. Le valutazioni in proposito contenute nella sentenza impugnata - prosegue il Ministero ricorrente - rimangono estranee al rapporto obbligatorio, che si instaura esclusivamente fra creditore e debitore della prestazione. Trattandosi di questione rilevabile di ufficio, deve innanzitutto essere verificata la ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione. Come è noto questo sussiste a favore della parte soccombente, ma il ricorso è ammissibile, sebbene la domanda proposta nei confronti dell'Amministrazione odierna ricorrente sia stata rigettata: la soccombenza che determina l'interesse ad impugnare deve essere valutata non solo alla stregua del dispositivo della sentenza impugnata, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione e di pregiudizio alla parte vittoriosa, che siano suscettibili di passare in oles giudicato in quanto presupposti logici necessari 5 10869,della decisione (Cass. 1° ottobre 1999 n. Cass. 18 agosto 1998 n. 8148, Cass. 14 dicembre 1996 n. 11180, Cass. sezioni unite 20 maggio 1985 n. 3092). Poiché qui il Tribunale, nel rigettare la domanda di condanna proposta dal IO nei per il pagamento degliconfronti dell'Inps interessi legali sui ratei della pensione sociale corrisposti in ritardo, ha affermato la responsabilità del Ministero in ordine alla mora ,dell'ente previdenziale, sussiste, in relazione a tale statuizione la quale è suscettibile di passare in giudicato, l'interesse dell'Amministrazione ricorrente all'impugnazione. èPremessa la sua ammissibilità, la censura fondata, in base al principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui ai fini della corresponsione della rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 cod. proc. civ. (così come inciso da Corte cost. n. 156 del 1991) la responsabilità pagamento di prestazioniper il ritardato previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore (v. fra le tante Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386, Cass. 14 agosto 1999 n. 8699, Cass. 22 giugno 1998 n. 6192, Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732, Cass. sez. unite 30 luglio 1993 n. 6 8481). Non si può, quindi, ritenere che il Ministero legittimato in ordine alla domanda di fosse pagamento degli interessi legali sulla pensione sociale a carico dell'Inps. Ed essendo stata rigettata tale domanda, senza che il relativo capo della sentenza sia stato oggetto di impugnazione da parte del pensionato soccombente, non vi è necessità di accertare quando fossero verificate le condizioni legali di si dell'Inps per il ritardo nella responsabilità corresponsione al IO del trattamento economico allo stesso spettante, dopo che si era verificata a norma dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971 n. 118 la sostituzione con la pensione sociale della pensione d'inabilità in precedenza liquidata dal Ministero dell'Interno: se cioè dalla data di maturazione del primo rateo di pensione sociale ovvero dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla comunicazione effettuata all'Inps dal 19, come Ministero ai sensi del citato art. sostiene l'ente previdenziale. dunque accolto e cassata la, dunque ) Il ricorso va sentenza impugnata;
la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, deve essere decisa proc. Fly nel merito (art. 384, primo comma, cod. 7 2503/90 civ.), con l'affermazione della legittimazione dell'Inps in ordine alla domanda proposta da IO IO con ricorso al Pretore di Arezzo depositato il 9 febbraio 1995. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara la legittimazione dell'Inps in ordine alla domanda proposta da IO IO;
compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere est. 5 3 3 7 3 . E - N E G G 1 1 - 8 L L D E L A Алголь Самогрит A A T S A S , S N T I S O 0 E P D A , R T . 1 T G I N I L ' E G O S I S D E L A R R I R T O E O D I T A S E E E N S M T B P O T O D L I L D A A , S E I O D Halle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 APR. 2001 oggi, A R P U IL CANCELLERERE N E O I Z 8