Sentenza 3 maggio 2007
Massime • 1
La persona offesa che sia titolare del diritto di proprietà, o di altra natura, sul bene oggetto di sequestro preventivo ha diritto all'avviso e diritto di prendere parte all'udienza camerale fissata in seguito all'appello proposto dagli indagati avverso il provvedimento di revoca del sequestro e conseguente restituzione del bene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2007, n. 25986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25986 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 03/05/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 687
Dott. TAVASSI Marina A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 001070/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS LA, N. IL 21/06/1944;
LA RA N. IL 19/03/1953;
avverso ORDINANZA del 17/10/2006 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che ha chiestoo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 2 6 Giugno 2 00 6 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino revocava il sequestro preventivo dell'immobile sito in Torino, via Collegno n. 44, in precedenza disposto nei confronti dei detentori OI IO e MI RA, indagati per il diritto di truffa aggravata, e ne disponeva la restituzione al proprietario, persona offesa, ER OB. Il successivo appello degli indagati era respinto dal Tribunale di Torino con ordinanza 17-25 Ottobre 2006. Proponeva ricorso per cassazione il loro difensore deducendo l'inosservanza dell'art. 322 bis cod. proc. pen. perché all'udienza camerale il Tribunale di Torino aveva consentito alla persona offesa di depositare della documentazione e note di udienza: in tal modo, assicurandole un eccesso di tutela non previsto, ne' garantito dal codice di rito in favore di una parte eventuale, non legittimata ad intervenire attivamente al procedimento d'appello con rito camerale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
È vero che in tema di sequestro preventivo la persona offesa dal reato, in quanto tale, che non sia nel contempo anche titolare del diritto alla restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata nè a proporre richiesta di riesame, ne' appello (Cass. Sez. unite 26 Aprile 2004, n. 23. 271; Cass., sez. 2^, 7 Aprile 1994 n. 1722);
tuttavia, è del tutto diversa l'ipotesi in cui la persona offesa vanti invece un titolo di proprietà, o di altra natura, che sia stato compresso dalla misura cautelare reale. In questo caso, infatti, essa vanta sia il potere di richiedere il riesame del decreto di sequestro preventivo (art. 322 cod. proc. pen.), sia di proporre appello, quale persona che avrebbe diritto alla restituzione (art. 322 bis cod. proc. pen.), e altresì ricorso per cassazione (art. 325 cod. proc. pen.). Così come è legittimata a chiederne la revoca in caso di sopravvenuta mancanza delle condizioni di applicabilità, quale " interessato " alla restituzione (art. 321 c.p.c., comma 3). Questa Corte, anzi, ha già avuto modo di precisare che occorre dare avviso dell'udienza di appello a tutte le parti interessate: tra le quali, va annoverata anche la persona offesa per la tutela di un suo eventuale (e quindi anche se, "prima facie" non rilevabile) diritto alla restituzione delle cose sequestrate (Cass., sez. 2^, 22 Ottobre 2004, n. 43. 659). Nel caso di specie, non vi è stata, quindi, alcuna violazione di norma processuale da parte del Tribunale di Torino;
bensì, l'adempimento di un obbligo di garantire l'integrità del contraddittorio, consentendo l'intervento e l'attività istruttoria documentale all'incontroverso proprietario dell'immobile, persona offesa del delitto di truffa.
Per completezza di analisi, si può aggiungere che la motivazione del diritto alla restituzione neppure si fonda, se non in misura marginale, sui documenti presentati dal ER, giacché il tribunale del riesame ha messo in evidenza, come detto, che il diritto di proprietà era del tutto pacifico tra le parti. È vero che il diritto alla restituzione può in astratto sussistere anche in favore di soggetto che goda solo di un diritto reale o personale di godimento;
e può perfino essere esercitato contro lo stesso proprietario, in forza di un titolo a lui opponibile;
tuttavia, come chiarito nell'ordinanza impugnata, il sequestro preventivo era stato disposto proprio contro i detentori OI e MI, al fine di prevenire la reiterazione di condotte criminose, facilitate dalla loro apparente situazione di dominica potestas: onde, restituire proprio ad essi il bene dissequestrato avrebbe ricreato le condizioni di pericolo che costituivano l'esigenza cautelare sottesa al provvedimento genetico.
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2007