Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/1998, n. 10500
CASS
Sentenza 2 luglio 1998

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In tema di condono edilizio, non essendo consentito procedere al frazionamento dell'opera abusiva, che si deve considerare nel suo complesso e comprensiva della copertura, in quanto la stessa non solo concorre ad individuare il volume dell'edificio ma incide sulla funzionalità globale dell'opera, è illegittima la pretesa di conseguire il beneficio del condono edilizio limitatamente al seminterrato abusivo con esclusione del piano superiore rimasto privo degli essenziali elementi strutturali, quali la copertura e le tamponature.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/1998, n. 10500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10500
    Data del deposito : 2 luglio 1998

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