Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328, comma primo, cod. pen.), non rileva il principio di precauzione ambientale di cui all'art. 191 del Trattato consolidato sull'Unione europea e sul relativo funzionamento (2008/C 115/01), in quanto esso non stabilisce obblighi rispetto ai quali può assumere rilievo l'omissione dell'atto doveroso da compiere, ma si limita a consentire l'adozione di misure di prevenzione rispetto a rischi che si intendono evitare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2016, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
0 37 9 9 - 1 7?M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Francesco Ippolito Presidente - N. sent. sez. 1922 Stefano Mogini UP 01/12/2016 N. R.G. 27591/2016Anna Criscuolo Massimo Ricciarelli Orlando Villoni -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IM, n. PO 30.12.1962 avverso la sentenza n. 557/15 della Corte d'Appello di PO del 26/01/2015 esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in udienza pubblica la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. L. Tampieri, che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
udito il difensore del ricorrente, avv. Lelio Della Pietra, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di PO ha confermato I quella del Tribunale di PO del 04/05/2010 con cui IM TI è stato, nella qualità di Assessore pro tempore all'Ambiente e Igiene del Comune di Na- poli, condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione per il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328, comma 1 cod. pen.), così diversa- mente qualificata l'originaria imputazione di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. Per quanto si ricava dall'articolata imputazione e dal contenuto della decisione impugnata, l'accusa riguarda in particolare l'avere, nella predetta qualità, non ostacolato e anzi espresso parere favorevole al rilascio da parte dell'Autorità Portuale di PO di quindici concessioni in favore del consorzio Co.Ma.Ba. per l'installazione di strutture ricettive balneari sull'arenile di Coroglio - Bagnoli, rica- dente in area dichiarata 'sito inquinato di bonifica di interesse nazionale' ai sensi della I. n. 388 del 2000; al TI s'imputa, inoltre, di avere omesso di emanare ordinanze atte a limitare la balneazione e l'utilizzo delle spiagge nel citato com- prensorio dopo il 26/02/2003 e fino al mese di luglio del 2005, epoca di effettiva adozione di provvedimenti di divieto da parte dell'amministrazione comunale di PO. Il TI ha rinunziato alla prescrizione del reato, dichiarata, invece, nei con- fronti del coimputato CE GE, Sub Commissario di Governo delegato per le Bonifiche della Regione Campania. La Corte territoriale ha, in primo luogo, rigettato un'eccezione di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., ritenendo che la formulazione aperta ma non generica del capo d'imputazione abbia comportato una specifica individuazione dei provvedimenti richiesti alle au- torità amministrative rispettivamente coinvolte nella vicenda e per quanto ri- guarda l'Assessorato Comunale all'Ambiente il citato parere favorevole reso alla Autorità Portuale nella procedura di rilascio delle concessioni nonché l'omessa adozione di provvedimenti di divieto di balneazione ed uso degli arenili interes- sati, condotte ritenute entrambe integratrici del diverso reato di cui all'art. 328 cod. pen. già ravvisato dal Tribunale. Nel merito, la Corte d'appello ha ritenuto che quella prospettatasi all'imputato al momento dell'assunzione della carica nel mese di giugno del 2001 era - sulla base degli atti amministrativi a sua disposizione e in particolare di una nota del Ministero dell'Ambiente del 22 febbraio 2001 e di una relazione tecnica sul livello d'inquinamento del sito del 23 aprile 2001 una situazione di 'urgenza sostan- ziale' che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, impone l'adozione imme- diata di atti del proprio ufficio e non necessita la manifestazione in forma solenne o formale di un rifiuto, realizzandosi il reato di cui all'art. 328 cod. pen. anche attraverso l'inerzia silente del pubblico ufficiale. 2 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'indagato, che deduce plurimi mo- tivi di censura.
2.1 La prima deduzione concerne il vizio di travisamento del fatto asserita- mente consumato dalla Corte territoriale riguardo a diversi profili della vicenda processuale. Esso concerne in primo luogo un documento che, secondo i giudici di merito, sarebbe stato a conoscenza dell'imputato al momento dell'assunzione della cari- ca di Assessore, ma che la difesa asserisce di avere dimostrato non essere mai pervenuto al Comune di PO (nota n. 2063/RibolDil/B del 22 febbraio 2001). Secondo i giudici di merito, con tale nota il Ministero segnalava l'urgenza di adottare tutti gli interventi, le misure e le iniziative necessarie a tutela della sa- lute e dell'ambiente, tenuto conto che la situazione era aggravata dall'uso a scopo ricreativo dei tratti di spiaggia in questione e dai fondali antistanti. Il ricorrente sostiene, invece, di avere prodotto una nota del Comune di PO attestante la mancata ricezione di tale nota, deducendo, perciò, l'indebita valo- rizzazione di un dato probatorio inesistente;
deduce, inoltre, che del tutto immo- tivatamente la Corte territoriale ha negato la rinnovazione parziale del dibatti- mento al fine precipuo di acquisire agli atti tale documento. Altro travisamento viene denunciato con riferimento alla relazione recante data 23 aprile 2001 redatta dall'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare) riguardante il Piano di completamento della boni- fica dell'area di Bagnoli e trasmessa all'Assessorato Comunale all'Ambiente dallo ufficio del Commissario di Governo per le Bonifiche nella Regione Campania. Secondo i giudici di merito, contenuto di tale relazione, unitamente a quello della citata nota del 22 febbraio 2001, avrebbe comportato per l'Assessore l'obbligo di adottare senza ritardo i provvedimenti di competenza richiesti, solle- citati tra l'altro anche da altre autorità. Secondo il ricorrente - che allega il documento all'impugnazione ed ivi riporta il brano ritenuto decisivo la relazione si limitava, invece, ad imporre solo un - approfondimento delle indagini conoscitive con rinnovata attenzione alle valuta- zioni di tipo biologico ed alla qualità dei sedimenti marini, in particolar modo riguardo alla cd. area di colmata, già stabilmente interdetta alla fruizione ed alla balneazione. Un terzo travisamento viene, inoltre, dedotto riguardo alla condotta commissi- va ascrittagli di avere rilasciato un incongruo parere favorevole all'Autorità Por- tuale nella procedura di rilascio di concessioni demaniali per lo sfruttamento commerciale degli arenili inquinati. 3 Allegando al ricorso una nota a sua firma del 26 febbraio 2003, il ricorrente deduce di non avere rilasciato alcun parere ma di essersi limitato ad informare il Vicesindaco degli esiti della riunione cui aveva partecipato il 25 febbraio 2003 presso il Comitato Portuale, durante la quale aveva ribadito che l'iniziativa avreb- be dovuto essere valutata, con idonei approfondimenti, nella sede congiunta che la stessa Autorità Portuale e il Comune di PO avevano deciso di darsi con il protocollo d'intesa per la predisposizione del piano urbanistico esecutivo della linea di costa. Frutto di ancor più grave travisamento sarebbe, infine, l'attribuzione alla com- petenza dell'Assessore (pag. 21 sentenza) della concessione pacificamente rila- sciata dall'Autorità Portuale.
2.2 Il ricorrente deduce, ancora, vizio di motivazione per non avere la Corte di appello neppure considerato la rilevanza della copiosa documentazione prodotta dalla difesa, attestante tra l'altro: - che all'atto dell'insediamento in carica, nel giugno del 2001, la balneazione su tutta la costa di Bagnoli era già interdetta, rimanendo tale sino al 19 agosto del 2003 quando alcuni tratti sarebbero tornati balneabili per effetto di un de- creto della Regione Campania adottato ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 470 del 1982; -che esso ricorrente aveva appreso della relazione dell'ICRAM del 22 aprile 2001, riguardante la necessità di predisporre ulteriori accertamenti tecnici sui se- dimenti marini e non già sugli arenili, in data 13 luglio 2001 ma che solo nel 2004 sarebbe stata completata la fase della cd. caratterizzazione (cioè di identi- ficazione delle caratteristiche chimico-fisiche) dell'inquinamento, con le prime anticipazioni, relative anche ad un piccolo tratto di arenile, pervenute nel luglio del 2005, cui avrebbero fatto seguito i provvedimenti urgenti di divieto di accesso e di balneazione di competenza comunale, pacificamente adottati anche stando alla decisione impugnata e nonostante una valutazione interlocutoria del mese di febbraio 2006 da parte dell'Istituto Superiore di Sanità sull'effettiva sussistenza di un rischio di balneazione.
2.3 Viene dedotta, inoltre, violazione di legge, per avere la Corte territoriale pacificamente ritenuto adottabili da parte del ricorrente provvedimenti formal- mente riferibili al Sindaco oppure previsti per altre esigenze d'intervento. Il riferimento è all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie e igiene pubblica di cui all'art. 50, comma 5 d.lgs. 267 del 2000 TUEL adottabili dal Sindaco e all'art. 5 d.P.R. n. 470 del 1982 riguardanti distinte tipologie d'inquinanti. 4 d Il ricorrente deduce che l'adozione di tali provvedimenti deve sempre basarsi su prove concrete e non su mere presunzioni e che in assenza di precise indica- zioni di carattere tecnico di un potenziale pericolo per i cittadini - situazione nelle specie protrattasi fino al mese di luglio del 2005 - qualunque ordinanza adottata in tal senso si sarebbe prestata a vizio di illegittimità per carenza dei presupposti sostanziali. La giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema (ad es. Cons. Stato Sez. V del 27/12/2013) stabilisce, infatti, che le misure precauzionali non possono prescindere da una valutazione dei rischi, la quale deve rilevare indizi specifici che, senza escludere l'incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di con- cludere, sulla base dei dati disponibili, che l'attuazione di determinate misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all'ambiente o alla salute. La sentenza impugnata si rivela, pertanto, priva di reale motivazione quando opera riferimenti al principio precauzionale in maniera del tutto avulsa dai poteri e dal ruolo rivestito dal ricorrente e in mancanza di positive risultanze circa la sussistenza di un pericolo accertato.
2.4 Viene, infine, dedotto vizio di motivazione riguardo alla ritenuta ricorrenza di un'ipotesi dolosa del reato di omissione di atti d'ufficio. La sentenza impugnata ha stabilito che l'imputato si è reso responsabile di inerzia volontaria e ingiustificata, evidenziando la volontaria presa di distanza dalle funzioni > cui era preposto nonché la sottovalutazione delle condizioni di eccezionalità> della situazione. Secondo il ricorrente, in realtà, la decisione non fornisce alcuna dimostrazione che egli abbia agito contra ius e in assenza di alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che ne disciplinavano il potere d'azione né ha valutato la ricorrenza di profili o di cause di inesigibilità della condotta rilevanti ai fini della eventuale esclusione dell'elemento soggettivo del reato.
2.5 Gli stessi profili di censura sono stati ribaditi e sviluppati, sebbene in forma più discorsiva, nei motivi aggiunti depositati con atto del 14/11/2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente rilevato che l'imputazione originaria contemplava una 5 о articolata condotta di abuso d'ufficio riferita tanto al ricorrente quanto ad altri pubblici ufficiali, tutti accusati secondo le rispettive competenze di inerzia nella gestione dell'emergenza ambientale verificatasi nell'arenile di Coroglio, località Bagnoli, area dichiarata altamente inquinata ex I. n. 388 del 2000, dove avevano per decenni operato grandi complessi industriali anche di proprietà pubblica (ILVA Italsider, Cementir, Eternit) che avevano in corso d'attività scaricato in mare residui di lavorazione altamente inquinanti. In particolare, all'Assessore all'Ambiente al Comune di PO, IM TI, è stato imputato di non avere, in detta qualità, ostacolato ed anzi espresso pa- rere favorevole al rilascio da parte dell'Autorità Portuale di PO di concessioni in favore del consorzio Co.Ma.Ba. per l'installazione di strutture ricettive balneari sul citato arenile nonché di avere omesso di emanare ordinanze atte a limitare la balneazione e l'utilizzo delle spiagge del comprensorio dopo il 26/02/2003 e fino al mese di luglio del 2005, epoca di effettiva adozione di provvedimenti di divieto da parte dell'amministrazione comunale di PO. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno ritenuto tali condotte rilevanti ai fini e per gli effetti dell'art. 328, comma 1 cod. pen., ma a differenza di quanto accaduto nell'ambito del giudizio d'appello, il ricorrente non ha eccepito la viola- zione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., ritenendo adeguatamente descritte la condotte in addebito e facendo in tal modo acquiescenza rispetto alla loro diversa qualificazione giuridica. Il ricorrente deduce, invece, travisamento dei fatti sotto diversi profili, erronea valutazione del profilo della competenza amministrativa nonché l'insussistenza sostanziale degli addebiti. Il Collegio reputa fondate le doglianze, in primo luogo da un punto di vista di ordine generale, atteso che le condotte contestate appaiono di per sé insuscetti- bili di integrare il reato di rifiuto d'atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma 1 cod. pen. ed inoltre anche sotto un profilo concreto, riguardante cioè la specificità della fattispecie considerata. In termini generali, la Corte territoriale ha ritenuto che la situazione venuta a conoscenza dell'imputato all'atto dell'assunzione della carica integrasse un caso di 'urgenza sostanziale' che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, impone l'adozione immediata di atti del proprio ufficio e non necessita la manifestazione in forma solenne o formale di un rifiuto, realizzandosi il reato di cui all'art. 328 cod. pen. anche attraverso l'inerzia silente del pubblico ufficiale;
in altra parte della motivazione, la Corte d'appello ha, inoltre, richiamato il 'principio di precau- zione' quale fondamento legale dell'obbligo di assunzione dei determinate misure 6 d. amministrative, la cui omissione risulterebbe apprezzabile in termini di rifiuto di atti d'ufficio. Questo Collegio reputa, per contro, che da un lato i giudici d'appello abbiano fatto cattivo governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di art. 328, comma 1 cod. pen. e che dall'altro il principio di precauzione in materia ambientale di fonte normativa eurounitaria sia stato evo- cato in maniera fuorviante riguardo alla figura di reato ritenuta in sentenza. Riguardo al primo profilo, costituisce in effetti principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che il reato di rifiuto d'atti d'ufficio è integrato anche quando non vi sia stata una sollecitazione soggettiva concretatasi in una richiesta o in un ordine e ciò nonostante si configuri una urgenza sostanziale impositiva dell'atto, comportante l'obbligo di adottarlo per una delle ragioni indicate al comma 1 dell'art. 328 cod. pen. (Sez. 6, sent. n. 5482 del 20/02/1998, Buzzanca, Rv. 210497). Così delineato, il principio ha trovato applicazione in tema di ordine pubblico, con riferimento all'omessa segnalazione al Prefetto della detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente da parte di un soggetto (Sez. 6, sent. n. 31713 del 12/03/2003, Marelli, Rv. 226218); in materia di giustizia, riguardo all'omessa notificazione di atti giudiziari da parte dell'ufficiale giudiziario (Sez. 6, sent. n. 17570 del 16/03/2006, Lanzara, Rv. 233858; Sez. 6, sent. n. 4995 del 07/01/2010, P.G. in proc. Acquesta, Rv. 246081); in tema di sanità, riguardo al rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, in un caso di ospedalizzazione indifferibile per la sussi- stenza di un effettivo pericolo, obiettivamente apprezzabile, di conseguenze dan- nose alla salute della persona (Sez. 6, sent. n. 45844 del 30/09/2014, Giroldini, Rv. 260911); in tema di sicurezza pubblica, con riferimento all'omesso impedi- mento della viabilità, da parte del capo del Genio Civile di un comune, su per- corsi costituenti alveo naturale di due fiumi, omissione da cui derivava, a seguito di un forte piovasco, un'onda di piena che travolgeva le automobili in transito con il conseguente decesso dei passeggeri (Sez. 4, sent. n. 17069 del 16/02/ 2012, Ranasinghe Arachchige Samudri e altri, Rv. 253067). Come, peraltro, è dato desumere dalla sommaria casistica ora indicata, il reato è stato ravvisato in relazione ad atti dell'ufficio specifici e individuati ancor prima dell'accertamento dell'omissione oppure agevolmente individuabili rispetto ad un evento naturale successivamente verificatosi, le cui conseguenze pregiudizievoli sarebbero state neutralizzate in dipendenza dell'adozione dell'atto omesso. Sensibilmente diversa appare, invece, la situazione oggetto del presente giu- dizio. 7 In primo luogo, vale osservare che all'imputato è stata contestata un'articolata condotta che solo in forza della diversa qualificazione giuridica ha acquisito i ca- ratteri della cogenza che anche nell'originaria imputazione non possedeva af- fatto;
in secondo luogo, nessun evento naturale o materiale estrinseco rispetto alla condotta medesima è intervenuto ad integrare conseguenze pregiudiziali suscettibili di evidenziare l'omissione contestata. Si è, dunque, palesemente al di fuori del concetto di 'urgenza sostanziale' elaborato da una giurisprudenza evocata in maniera poco pertinente. Sotto altro profilo e confermando le valutazioni del giudice di primo grado, la Corte d'appello ha richiamato l'applicabilità del principio precauzionale, proprio del diritto ambientale europeo, costituente il criterio di gestione del rischio di danni gravi all'ambiente e alla salute in condizione di seria incertezza scientifica nell'an e nel quomodo del danno sospettato> (pag. 22 sentenza). Pur riconoscendo problematico l'ancoraggio di detto principio a quello penale di offensività, i giudici di appello ne hanno affermato la positiva portata in quanto riconosciuta dalla giustizia amministrativa che afferma il dovere della PA di adottare soluzioni idonee nella gestione dei rischi ogni qualvolta non siano cono- sciuti con certezza le conseguenze della situazione di pericolo, rispetto ai quali l'azione richiesta ai pubblici poteri deve tradursi nella prevenzione precoce, anti- cipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche> (pag.23 sentenza). Tanto premesso, debbono svolgersi le seguenti considerazioni. Il principio di precauzione è codificato dall'art. 191, par. 2 Trattato consolidato sull'Unione europea e sul relativo funzionamento (2008/C 115/01), già art. 174 TCE, nella sezione dedicata alla politica dell'Unione in materia d'ambiente, aven- do come scopo di garantirne un alto livello di protezione grazie a prese di posi- zione preventive in caso di rischio;
nella pratica, inoltre, esso informa di sé nu- merosi altri campi d'intervento delle istituzioni dell'Unione europea, estendendosi alla politica dei consumatori, alla legislazione sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale. Così, a mero titolo d'esempio, nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, il ricorso al principio consente di impedire la distribuzione di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica ovvero di ritirarli dal mercato. Proprio per la sua rilevanza in numerosi e delicati settori, già dall'anno 2000, la Commissione dell'Unione europea ha emanato una Comunicazione sul ricorso a tale principio (COM (2000) 1 def. del 2 febbraio 2000), allo scopo di stabilire una serie di orientamenti comuni relativi alla sua applicazione, sancendo che esso è giustificato solo in presenza di tre condizioni:
8 - l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
- la valutazione dei dati scientifici disponibili;
- l'ampiezza dell'incertezza scientifica. In presenza di tali condizioni, le autorità competenti della gestione del rischio possono decidere di agire o meno, in funzione del livello del rischio medesimo e se questo è alto possono ricorrere a varie categorie di misure, dall'adozione di atti giuridici proporzionati, al finanziamento di programmi di ricerca, a misure di informazione nei confronti del pubblico, rimanendo, salvi casi particolari, a carico dei consumatori europei e delle associazioni che li rappresentano l'onere della prova della sussistenza di un pericolo associato a un processo o a un prodotto immesso sul mercato, eccezion fatta per i medicinali, i pesticidi e gli additivi ali- mentari. Nell'applicazione del principio vanno, tuttavia, rispettati i principi generali della gestione dei rischi, che consistono: - nella proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato nella non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- nella coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che - nell'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azio- fanno uso di approcci analoghi;
ne; - nel riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica. L'ambito d'interazione con vicende di carattere penale è chiaramente limitata, come la stessa Corte territoriale ha ricordato, all'individuazione dei parametri valutativi della esigibilità della condotta, correlandosi il principio stesso a quello di buona amministrazione. Tutto ciò premesso, non è certo revocabile in dubbio che in materia di pro- tezione ambientale il principio di precauzione costituisca una delle declinazioni del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97, comma 2 Cost. e sicuramente esso rappresenta uno dei para- metri di valutazione dell'operato dei pubblici poteri, con intuibili ricadute in tema di responsabilità penale, come in materia di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) ove ad es. non dovessero essere rispettate le condizioni che giustificano l'adozione delle misure derivanti dalla sua applicazione. Problematica ed anzi da escludere è, invece, la rilevanza del principio di pre- cauzione quando, come nel delitto di rifiuto d'atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma 1 cod. pen., il rapporto di causalità della condotta necessitata è di tipo cogente (l'atto doveva essere compiuto ed è stato, invece, omesso), proprio perché esso non stabilisce obblighi ma consente l'adozione di misure anticipa- 9 d. torie o detto altrimenti in prevenzione rispetto a rischi che si vogliono evitare e/o a eventi dannosi che s'intendono scongiurare.
3. Tutto ciò premesso in termini generali, resta scarsamente comprensibile il senso delle accuse formulate all'odierno ricorrente alla luce del diverso reato ritenuto in sentenza. Non spettava certo all'Assessore all'Ambiente al Comune di PO, bensì alla Autorità Portuale competente, il rilascio delle concessioni demaniali per lo sfrut- tamento economico dell'arenile prospiciente il tratto di costa interessato dai fenomeni di inquinamento marino, la cui cd. caratterizzazione si sarebbe oltre tutto conclusa (dato incontestato) solo nel 2005 all'esito delle più approfondite analisi demandate all'ICRAM e all'Istituto Superiore di Sanità. Di conseguenza, l'accusa di avere omesso di ostacolarne il rilascio da parte dell'autorità competente, astrattamente compatibile con un'imputazione di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), eventualmente in forma di concorso (art. 110 cod. pen.), si rivela priva di significato ai fini e per gli effetti dell'art. 328, comma 1 cod. pen. Non spettava in via principale all'Assessorato all'Ambiente e Igiene del Comune di PO l'individuazione dei tratti di costa interessati da divieto di balneazione, la legge (d.P.R. n. 470 del 1982) demandandola all'autorità regionale con riferi- mento oltre tutto a determinati tipi di inquinamento (quelli da scarichi civili in primo luogo) e solo in seconda battuta all'autorità comunale, per la parte riguar- date la concreta delimitazione delle zone interdette nonché per l'apposizione dei cartelli indicatori della vigenza del divieto (art. 5 d.P.R. cit.) Quando, poi, dalla lettura coordinata della sentenza e dei motivi di ricorso, concordanti sui punti, si ricava che fino al 19 agosto 2003 il tratto di mare in questione era rimasto effettivamente interdetto alla balneazione, che con suc- cessivo Decreto Dirigenziale n. 689 del 12/8/2003 era stata la Regione Campania a revocare il divieto di balneazione e che, infine, con ordinanza n. 7 del 7 luglio 2005 era stato lo stesso TI ad adottare le misure atte ad impedire la fruizione della spiaggia, una volta apprese le risultanze delle più approfondite analisi condotte sui fondali marini interessati, si deve concludere per il grave fraintendimento in cui è incorsa la Corte d'Appello di PO nel ritenere configu- rabile il reato di rifiuto d'atti d'ufficio. I giudici d'appello hanno, infatti, ripetutamente adoperato il concetto di esigibi- lità degli interventi (v. ad es. pag. 19 sent.) da parte dell'imputato, ma in ma- niera impropria. Il rifiuto penalmente rilevante sussiste, infatti, se il soggetto è competente, se si trova materialmente nelle condizioni di compiere l'atto (che è, quindi, da lui 10 concretamente esigibile) e se questo deve essere compiuto senza ritardo, non già se lo ha omesso ma questo avrebbe potuto essere compiuto in base a una complessiva valutazione dell'azione amministrativa condotta alla luce delle mi- gliori prassi (best practices) del settore o del principio di precauzione nei termini sopra esposti. Del tutto irrilevante appare, pertanto, l'excursus argomentativo riferito alle previsioni e alle scadenze temporali previste dalla normativa speciale sulla boni- fica ambientale dei siti inquinati (d. Igs. n. 22 del 1997, I. n. 426 del 1998, d.m. n. 471 del 25 ottobre 1999), se, come nella fattispecie, l'analisi della comples- siva disciplina normativa non viene condotta tenendo conto delle competenze e delle attribuzioni del soggetto pubblico cui l'omissione della condotta è ascritta. Occorre in definitiva concludere che la diversa qualificazione giuridica, se non ha comportato una modificazione del composito fatto in addebito, ha invece de- terminato un mutamento radicale dei parametri normativi di riferimento delle condotte contestate, evenienza di cui la Corte d'appello non sembra essersi com- piutamente avveduta, omettendo conseguentemente di rilevare l'inconfigura- bilità, astratta e concreta, del diverso reato ritenuto in sentenza.
3. All'accoglimento dell'impugnazione consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Roma, 01/12/2016 Il consigliere estensore Il Presidente Francesco Ippolito app Orlando Villoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 25 GEN 2017 AL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A O C A R A P Pieta Esposito 11