Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2016, n. 3799
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Sentenza 1 dicembre 2016

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Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328, comma primo, cod. pen.), non rileva il principio di precauzione ambientale di cui all'art. 191 del Trattato consolidato sull'Unione europea e sul relativo funzionamento (2008/C 115/01), in quanto esso non stabilisce obblighi rispetto ai quali può assumere rilievo l'omissione dell'atto doveroso da compiere, ma si limita a consentire l'adozione di misure di prevenzione rispetto a rischi che si intendono evitare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2016, n. 3799
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3799
    Data del deposito : 1 dicembre 2016

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