Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
Il custode di cosa pignorata,pur quando il pignoramento sia stato effettuato ad istanza di un organo della pubblica amministrazione,non risponde di alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art.334 cod.pen. (riguardando questo,nella sua attuale formulazione, soltanto le cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo),e neppure,in caso di omissione di atti del proprio ufficio,del reato di cui all'art.328 cod.pen.,potendosi,in detta ultima ipotesi,configurare a suo carico soltanto il reato (perseguibile a querela),di cui all'art.388,comma quinto,cod.pen.,specificamente previsto per il caso di rifiuto,omissione o ritardo di un atto del proprio ufficio da parte di chi sia stato nominato custode di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/1998, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 01.10.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.4682
3.Dott. MABELLINI NA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.18048/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) GIP TRIBUNALE BENEVENTO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
2) OR NA n. il 04.10.1929
sentita la relazione fatta dal Consigliere LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fulvio Uccella che ha chiesto dichiararsi la competenza del pretore di Benevento. LA CORTE OSSERVA.
Nel procedimento penale
contro
OR NA, imputata del reato di cui all'art. 334 c.p. per avere omesso di intervenire in qualità di custode alla ricognizione e vendita dei beni pignorati su istanza della Pretura di Benevento, il Pretore di Benevento, ritenendo che la condotta posta in essere dall'imputata integrasse gli estremi del reato di cui all'art. 328 c.p., con sentenza 27.02.1997 dichiarava la propria incompetenza e trasmetteva gli atti al P.M. presso il Tribunale di Benevento.
Il Pretore osservava che il fatto storico da giudicare consisteva in una semplice omissione e non, invece, in una condotta di sottrazione dello staggito;
e poiché i beni erano stati pignorati ad istanza di una Pubblica Amministrazione, non era configurabile il reato di cui all'art. 388 c.p. bensì quello di cui all'art. 328 c.p., di competenza del Tribunale.
Con ordinanza 29.04.1998 il GIP del Tribunale di Benevento ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione. Il GIP ha osservato che, nella attuale formulazione, l'art. 328 c.p. prevede, quale ipotesi criminosa, soltanto il rifiuto a compiere atti di ufficio e non, invece, la semplice omissione. Nella specie, dalla stessa formulazione del capo di imputazione emergerebbe che la condotta ascritta all'imputata è di mera omissione. Conseguentemente dovrebbe ravvisarsi il reato di cui all'art. 388 comma 5 c.p., che è di competenza del Pretore.
Il conflitto va risolto dichiarando la competenza della Pretura circondariale di Benevento.
Il problema che viene posto all'attenzione di questa Corte è il seguente:
Se il comportamento del custode di beni pignorati ad istanza della Pubblica Amministrazione, il quale ometta di intervenire alla ricognizione e vendita dei beni stessi, integri il reato di cui all'art. 334 c.p. ovvero quello di cui all'art. 328 c.p. o, ancora, quello di cui all'art. 388 comma 5 c.p. Come è noto l'art. 87 della legge 24.11.1981 nr.689 ha sottratto alla previsione originaria degli articoli 334 e 335 c.p. un gruppo di fattispecie: e cioè quelle in cui si tratti di cosa sottoposta a pignoramento, ovvero a sequestro conservativo o giudiziario. Tali fattispecie sono state inserite nell'art. 388 c.p. Ne deriva che le ipotesi rientranti nella previsione degli articoli 334 e 335 c.p. sono, oggi, soltanto quelle ove si tratti di cose sottoposte a sequestro, o nel corso di un processo penale oppure, direttamente, dalla Autorità amministrativa.
I due gruppi di reati si distinguono sia per il diverso trattamento punitivo, sia perché quelli di cui all'art. 388 sono perseguibili, a differenza degli altri, a querela della persona offesa. La ragione della sottrazione di questi casi dall'ambito di applicazione degli artt.334,335 c.p. consisterebbe , secondo una certa interpretazione, nell'intento di perseguire a querela di parte i reati che offendano esclusivamente interessi privati. Di qui la conclusione, accolta da una parte della giurisprudenza, secondo cui, qualora si verta in tema di pignoramento disposto dalla Pubblica amministrazione, e tanto più se a seguito di un procedimento penale, non entrerebbe in gioco l'art. 388 c.p., bensì, in caso di sottrazione o distruzione o dispersione dei beni, l'art.334 c.p. e in caso di comportamenti omissivi, quali il rifiuto ad intervenire alla vendita, l'art.328 c.p. Nel solco di questo indirizzo interpretativo è stato affermato che "la sottrazione di cose sottoposte a pignoramento nell'ambito della procedura per il recupero di spese giudiziarie, promossa dall'Autorità amministrativa, costituisce ipotesi di reato punito a sensi dell'art. 334 c.p., e non dell'art. 388 c.p., perché il reato di cui a quest'ultimo articolo è perseguibile a querela;
e dal sistema normativo introdotto con la riforma del 1981 emerge la volontà del legislatore di sancire la perseguibilità a querela dei soli reati che offendano interessi dei privati, e di perseguire "ex officio" le fattispecie nelle quali parti offese siano lo Stato o Enti pubblici".( in questo senso, per tutte, Cass.Sez.VI, 13.01.1993, Giarolli). Con riferimento poi alla condotta omissiva è stato affermato che "le ipotesi di atti commissivi od omissivi su beni pignorati ad istanza della P.A. esulano dalla previsione dell'art.388 c.p., restando regolati per quanto riguarda la sottrazione,
distruzione o dispersione dei beni dall'art. 334 c.p. e per quanto riguarda il mero rifiuto od omissione, da parte del custode, dall'art. 328 c.p."(così, Sez.VI 17.06.1985, Marucchini). Senonché il testo letterale dell'art. 334 c.p. non sembra poter essere interpretato in senso così estensivo. Dopo le modifiche apportate dalla citata legge 689/ 1981, tale articolo si riferisce soltanto alle ipotesi in cui la cosa sia sottoposta a sequestro: o perché si tratti di sequestro nell'ambito di un procedimento penale, o perché si tratti di un sequestro disposto direttamente dalla pubblica amministrazione. Nel concetto di sequestro, così precisato, non può ricomprendersi il pignoramento.
Il sequestro infatti ha una valenza cautelare, nell'ambito stesso del procedimento, è strumentale rispetto al suo migliore svolgimento;
la presenza del bene, di cui viene disposta la totale indisponibilità, è necessaria in quanto tale, è finalizzata ad assicurare il corretto esito del processo.
Al contrario il pignoramento ha una valenza esecutiva;
la presenza della cosa non è necessaria in se stessa, ma solo in quanto essa costituisce il bene su cui si attua in concreto, il soddisfacimento di un credito, e, dunque, è strumentale al successo di una attività meramente esecutiva.
Del resto il pignoramento è regolato dalle norme processuali civili;
ed anche quando si ricollega a crediti dello Stato o della Pubblica amministrazione, eventualmente scaturiti da procedimento penale, (come quelli riguardanti il recupero delle spese di giudizio o il pagamento di una somma a seguito di decreto penale) è comunque un "posterius" rispetto a tale procedimento;
e non può certo dirsi che ne costituisca un momento, o una tappa. E dunque non può dirsi "disposto nel corso di un procedimento penale" (secondo la formula dell'art. 334 c.p.). Le due ipotesi pertanto sono nettamente distinte, e deve ritenersi che siano state differenziate proprio in considerazione delle diverse esigenze cui l'indisponbilità della cosa, è, nei due casi, destinata.
Deve quindi condividersi l'affermazione secondo cui "nell'ipotesi di sottrazione di un bene sottoposto a pignoramento ad istanza della P.A. ed affidato al soggetto agente in custodia giudiziale è configurabile il reato di cui all'art.388 e non quello di cui all'art. 334 c.p.. In quest'ultima fattispecie non è presente la previsione suddetta, in aderenza ai lavori preparatori dai quali si evince che coscientemente si è voluto inserire la condotta "de qua" nell'art. 388.... in considerazione della fonte del vincolo e della funzione del sequestro (penale o amministrativo) o del pignoramento."(Cass. Sez.III, 21.03.1997, La Porta). È necessaria però una ulteriore precisazione. In vero la tesi che qui si critica è stata sostenuta anche in considerazione del fatto che la perseguibilità a querela di cui all'art. 388 c.p. sarebbe difficilmente ipotizzabile quando soggetto passivo sia lo Stato. Al riguardo peraltro si osserva da un lato come nel nostro ordinamento non manchino previsioni di reati perseguibili a querela in cui soggetto passivo possa essere lo Stato, e d'altro canto come la proposizione della querela, allorché la Pubblica amministrazione sia soggetto passivo del reato, non costituisca un atto ne' automatico, ne' assolutamente necessario.
Sulla base delle precedenti considerazioni è agevole pervenire alla conclusione che la condotta meramente omissiva del custode di cosa pignorata, rientra sempre, ancorché il pignoramento sia stato disposto ad istanza della P.A., nella previsione del comma 5 dell'art. 388 c.p. Ad ulteriore conferma di tale conclusione va osservato che, se non fosse inquadrabile in questo articolo, tale condotta risulterebbe, paradossalmente, esente da sanzione penale, perché non rientrante ne' nell'art. 334 ne' nell'art. 328 c.p. i quali prevedono (l'art. 328 dopo la riforma di cui alla legge nr.86/1990) una condotta attiva e non già una semplice omissione.
In conclusione: in conformità alla giurisprudenza più recente, si deve affermare che il comportamento del custode di cosa pignorata il quale sottragga, distrugga o disperda la cosa stessa al fine di favorire il proprietario, risponde del reato previsto dall'art. 388 comma 4 c.p. ancorché il pignoramento sia stato disposto ad istanza della P.A.
Il comportamento poi del custode di cosa pignorata (e non importa se ad istanza della P.A.) il quale ometta o ritardi un atto del suo ufficio (come ad esempio l'intervento alla ricognizione o vendita dei beni pignorati), integra il reato di cui all'art. 388,comma 5 c.p. Nel caso di specie, poiché alla imputata si attribuisce un comportamento omissivo rispetto ai doveri del proprio ufficio di custode, e poiché si tratta di beni soggetti a pignoramento, si profila il reato di cui all'art. 388 comma 5 c.p. che è di competenza del Pretore.
P.T.M.
Risolvendo il conflitto dichiara competenza della Pretura circondariale di Benevento cui dispone che gli atti siano trasmessi. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1998