Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4701
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Sentenza 28 marzo 2003

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Nel sistema della legge n. 392 del 1978 la determinazione dell'ammontare dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante nei casi previsti dagli artt. 34 e 69 al conduttore di un immobile non abitativo va effettuata con riferimento al momento della cessazione dell'attività esercitata e non a quello del rilascio, avvenga questo per volontaria determinazione del conduttore o in esecuzione di un provvedimento del giudice.* Con riguardo alla cessazione, per diniego di rinnovazione, di locazioni non abitative, il diritto del conduttore a percepire l'ulteriore indennità per perdita di avviamento commerciale - prevista dall'art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978, qualora l'immobile venga destinato all'esercizio della medesima attività o di attività affini a quella esercitata dal conduttore uscente - è condizionato alla circostanza che il "nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente". Detto periodo va computato dalla data della cessazione dell'attività precedentemente esercitata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4701
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4701
    Data del deposito : 28 marzo 2003

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