Sentenza 28 marzo 2003
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Nel sistema della legge n. 392 del 1978 la determinazione dell'ammontare dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante nei casi previsti dagli artt. 34 e 69 al conduttore di un immobile non abitativo va effettuata con riferimento al momento della cessazione dell'attività esercitata e non a quello del rilascio, avvenga questo per volontaria determinazione del conduttore o in esecuzione di un provvedimento del giudice.* Con riguardo alla cessazione, per diniego di rinnovazione, di locazioni non abitative, il diritto del conduttore a percepire l'ulteriore indennità per perdita di avviamento commerciale - prevista dall'art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978, qualora l'immobile venga destinato all'esercizio della medesima attività o di attività affini a quella esercitata dal conduttore uscente - è condizionato alla circostanza che il "nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente". Detto periodo va computato dalla data della cessazione dell'attività precedentemente esercitata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE SC - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO TO, elettivamente domiciliato in ROMA LGO GEN GONZAGA DEL VODICE 4, presso lo Studio dell'avvocato NAPOLEONE BARTULI, difeso dagli avvocati VINCENZO POIDIMANI, LUCIO RICCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
D'PI CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ZAPPULLA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ITALO BASSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 443/00 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 05/06/00 e depositata il 15/07/00 (R. G. 480/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento del 2^.
SVOLGIMENTO DAL PROCESSO Con ricorso del 2.5.97 Accolla RE, deducendo che con sentenza 253/95 il Pretore di Siracusa, su domanda dei locatori D'PI IO e SC, aveva dichiarato cessata la locazione dell'immobile sito al Corso Gelone nn. 38-40 e 42 in Siracusa, da lui detenuto per l'attività commerciale di abbigliamento e confezioni, ordinandogli di rilasciare l'immobile per il 30.3.96; che aveva riconsegnato l'immobile a D'PI SC, divenuto unico proprietario, in data 1.4.96 e che costui gli aveva pagato l'indennità di avviamento commerciale pari a L. 83.790.000;che nell'immobile sito al n. 40 di Corso Gelone in data 18.3.97 la ditta "Please" di IA srl aveva iniziato l'attività di abbigliamento;
che conseguentemente egli aveva diritto all'ulteriore indennità di cui al 2^ comma dell'art. 34 l. 392/78;
ciò deducendo, conveniva in giudizio, avanti il pretore di Siracusa, il D'PI SC per sentirlo condannare al pagamento in. suo favore dell'ulteriore somma di L. 83.790.000 in forza del menzionato titolo.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava che l'attività dell'Accolla nel locale in questione fosse continuata sino al 30.3.96, specificando che con contratto 8.10.96 aveva concesso alla IA srl per uso commerciale solo una parte dell'immobile; che l'Accolla aveva trasferito il suo esercizio in via Adige n. 19 il 25.3.95 e cioè oltre un anno prima della consegna dell'immobile al nuovo conduttore e che, pertanto, non era tenuto ad integrare la relativa indennità.
Il giudice adito con sentenza 1.4.99 accoglieva la domanda attrice condannando il D'PI al pagamento dell'ulteriore somma di L. 83.000.790.
La Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 443 del 5.6/15.7.2000 accoglieva l'appello del D'PI, rilevando che il termine di un anno entro il quale deve, essere iniziata la stessa attività nel locale rilasciato va computato a partire dalla data di cessazione del contratto e non da quella del materiale rilascio e che nella fattispecie in esame era risultato che la locazione era cessata il 31.12.95, mentre l'esercizio della attività aveva, avuto inizio il. 18.3.1997; rigettava l'appello incidentale dell'Accolla tendente alla condanna del convenuto alle spese del giudizio di primo grado, dichiarate compensate fra le parti, adottando uguale decisione per quelle d'appello.
Per la cassazione della decisione ricorre l'Accolla, esponendo due motivi.
Resiste con controricorso il D'PI.
MOTIVI DALLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo, violazione e falsa applicazione dell'art. 34 l. 392/78, nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)si impugna la decisione della Corte di merito nel punto in cui ha ritenuto che il termine di un anno entro il quale deve essere iniziata un'attività identica a quella precedente nel locale rilasciato dal conduttore, ai fini di ottenere la doppia indennità di cui al secondo comma dell'art. 34 della summenzionata legge, deve essere computato a partire della data di cessazione del contratto e non da quella del materiale rilascio dell'immobile; si sostiene, invece, che la lettera della legge, come interpretata con ripetute pronunce dai giudici di legittimità, consente di affermare che l'ulteriore indennità spetta ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. Il motivo è fondato. Ed invero, stante al dato letterale, il doppio riferimento al termine "esercizio", per determinare l'arco di tempo entro cui deve cessare l'attività precedente ed iniziare quella nuova, avente caratteristiche affini a quella precedente, esprime l'idea di una situazione di fatto a cui rapportare il dato normativo ai fini del riconoscimento della doppia indennità per la perdita dell'esercizio commerciale.
In effetti, imponendo uno iatus temporale tra le due attività, il legislatore ha inteso impedire che il nuovo conduttore si avvantaggi dell'avviamento prodotto dal precedente e, quindi, riconnette tale indennità non alla cessazione del contratto, ma alla identità delle due attività, quella svolta dal precedente e quella del nuovo conduttore, purché tra l'una e l'altra corra un periodo temporale non superiore ad un anno. (cfr. Cass. civ. 95/43 26; 97/ 4611). Ne consegne che, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per il nuovo esame alla luce dell'enunciato principio e per la statuizione anche delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003