Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto appalto opere pubbliche SEZIONI UNITE CIVILI 00 25 9 / 0 3 Composta dagli R.G.N. 25078/00 Dott. Mario DELLI PRISCOLT-Prize Presid Presidente di sezione Dott. Vittorio DUVA Cron.435 Presidente di sezione Dott. Rafaele CORONA - Rep. 100 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Ud. 24/10/02 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 42, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO BONOTTO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CONSOLI XIBILIA, giusta delega a margine del ricorso;
2002 ricorrente 1179 contro 1 SOCIETA' MASSIMINO GIUSEPPE & FIGLI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE CANNELLE 22, presso 10 studio dell'avvocato GIANCARLO NAVARRA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ALIQUO', giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 491/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 01/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
uditi gli Avvocati Marcello BONOTTO, per delega dell'avvocato Francesco CONSOLI XIBILIA, EP ALIQUO'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per 乃 confermandosiil rigetto del primo motivo del ricorso, la giurisdizione dell'A.G.O., rimessione a sezione semplice per le altre censure. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.5.1989, la s.n.c. AS EP e IG conveniva davanti al Tribunale di Catania 1' IACP della locale Provincia, chiedendo che venisse pronunciata la risoluzione del 2 contratto di appalto dei lavori affidatile a seguito di delibera di aggiudicazione adottata dal convenuto il 14.1.1987 e che quest'ultimo fosse condannato al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di tutti i danni. Deduceva l'attrice una serie di inadempimenti ascritti all'appaltante, domandando altresì che venis- se accertata l'illegittimità della risoluzione del contratto con incameramento della cauzione deliberata dall'IACP il 22.3.1988. Resisteva il convenuto. alla pretesa avversaria, ascrivendo all'impresa l'inadempimento del contratto medesimo. Il giudice adito, con sentenza del 30.5.1997, ac- cogliendo la domanda attorea, pronunziava la risolu- zione del contratto per inadempimento dell'appaltante e condannava questo al risarcimento dei danni. Avverso la decisione, proponeva appello 1' IACP, chiedendone la riforma in accoglimento dei motivi de- dotti. Resisteva nel grado l'appellata, instando per il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 28.2/10.8.2000, respingeva l'impugnazione, assumenda la sussistenza di un comportamento dell'IACP il quale 3 configurava un inadempimento di non scarsa importanza, tale da giustificare la risoluzione del contratto in suo danno. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione 1' IACP della Provincia di Catania, de- ducendo quattro motivi di gravame, il primo dei quali relativo a questione di giurisdizione. Ha resistito con controricorso l'impresa appalta- trice. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta difetto di giurisdizione e vizio di motivazio- ne. Il motivo è formulato nei seguenti termini: "La ditta appaltatrice ha dedotto in causa ed i primi giu- dici ne hanno tenuto conto (indipendentemente dalla disapplicazione non esercitata esercitabile) la in- fondata censura sull'operato dell'IACP, ritenuto ille- gittimo. Ogni questione su tale aspetto, che i primi giudici hanno sostanzialmente considerato, però, era devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. Sotto altro verso l'avere valutato tale illegittimità senza giustificazione alcuna (anche in relazione al 2° motivo di ricorso), costituisce vizio di motivazione".
2. La censura è formulata in modo generico. 4 Il ricorrente lamenta, in particolare, che sia stato ritenuto illegittimo l'operato dell'IACP ё so- stiene che ogni questione su tale aspetto era devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, ma non specifica quali siano le ragioni collegate alla na- a di-tura delle posizioni soggettive coinvolte ovvero sposizioni di legge su cui si fonderebbe la giuri- sdizione di tale giudice. Osserva, comunque, il Collegio, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario atteso che la causa ha per oggetto pretesi inadempimenti successivi alla con- clusione di un contratto di appalto di opera pubblica e relativi alla fase di esecuzione dello stesso nella quale le parti sono titolari di posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica (Cass. Sez. Un. 19 novembre 2001 n. 14539, 7 marzo 2001 n. 95). Nella specie, pur se la consegna dei lavori, avve- nuta il 23 febbraio 1987, stata effettuata con le riserve di cui all'art. 337 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, essa è stata seguita dalla stipulazio- ne del contratto di appalto il 16 ottobre 1987. 5 Non sono applicabili, ratione temporis, le norme in tema di giurisdizione di cui alla legge 21 luglio 2000 n. 205. 3. Deve, pertanto, rigettarsi il primo motivo di ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice or- dinario Per la decisione sugli altri motivi di ricorso, gli atti devono essere rimessi al Primo Presidente al fine della designazione della sezione semplice per la decisione sugli altri motivi di ricorso e sulle spese processuali
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordi- nario;
trasmette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso a sezione semplice ai fini della decisione sugli altri motivi e sulle spese. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2002. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Mario Delli Priscoli Dott. Massimo Bonomo Man Hellibuscoli Marino Bruno IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancr oggi, 10 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C Giovanni BASFIDÍA thy 6