Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2014, n. 18978
CASS
Sentenza 28 gennaio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2014, n. 18978
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18978
    Data del deposito : 28 gennaio 2014

    Testo completo