Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2014, n. 18978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18978 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 28/01/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 227
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 14117/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI TA N. IL 14/07/1957;
avverso la sentenza n. 5196/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dr. Giovanni D'Angelo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e l'eventuale correzione della sentenza in ordine alla sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza resa all'esito di rito abbreviato in data 9 marzo 2005, confermata dalla Corte d'appello di Milano, il G.I.P. presso il Tribunale di Lodi condannava HI IC alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al fallimento della "Scheme Technology s.r.l.", dichiarato con sentenza del 26 febbraio 2002; l'imputata, in qualità di amministratore della società fino all'8 febbraio 2001, ed in concorso con IR EP, amministratore nel periodo successivo, era ritenuta responsabile della distrazione delle somme di L. 95.040.000 e Euro 2.324,00 dal 7 agosto 2001 al 28 ottobre 2001 nonché di L. 10.000.000, che risultavano prelevati in contanti dai conti della società fallita.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Ennio Ercoli, affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce nullità del giudizio per mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore all'udienza del 18 novembre 2011, allorché questi comunicò la sua adesione all'astensione dalle udienze. Erroneamente, a giudizio del ricorrente, la norma processuale sul legittimo impedimento non è stata ritenuta inapplicabile al rito camerale.
2.2 Con il secondo motivo si deduce l'incongruenza tra dispositivo la motivazione, in ordine al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, del quale si parla solo in motivazione.
2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, poiché la Corte territoriale ha ritenuto inverosimile che l'imputata abbia pagato con denaro proprio debiti sociali e quindi che le somme versatele dal coimputato fossero ingiustificate, laddove invece l'imputata doveva pagare in proprio i debiti rappresentati da titoli che aveva sottoscritto personalmente, ma relativi all'attività della società, per cui non era inverosimile che ella avesse chiesto il rimborso per il pagamento di debiti dell'azienda. A giudizio della ricorrente la valutazione di inattendibilità del teste di difesa Ardena, priva di motivazione, consente di ritenere che la motivazione della Corte d'appello in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto inattendibili le prove a discarico sia apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
1.1 Ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. D, il termine per proporre impugnazione (di trenta giorni, nel caso di deposito della sentenza nel termine ordinario di quindici giorni, ai sensi dell'art. 544, comma 2) decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace.
1.2 Orbene, nel caso in esame risulta dalla attestazione della Cancelleria, riportata nella intestazione della sentenza di primo grado che la stessa è stata depositata il 28 novembre 2011, nel termine di 15 giorni previsto dalla legge, in mancanza di diversa fissazione del giudice di merito, decorrente dal 18 novembre 2011. Sicché correttamente la Cancelleria ha notificato l'avviso di deposito della sentenza all'imputato il 5.10.2012, presso il difensore, dopo aver tentato invano la notifica all'imputata il 28 febbraio 2012, fallita per irreperibilità della medesima.
1.3 Alla data del 9 novembre 2012, in cui è stato depositato il ricorso, pertanto, era decorso il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. D, per proporre impugnazione, termine che decorreva dal 5.10.2012; infatti, esso veniva a scadere il 4 novembre 2012.
2. Il ricorso proposto in data 9 novembre 2012 è, pertanto, tardivo e dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. C;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
2.1 In proposito il Collegio non ritiene di condividere l'orientamento espresso in talune pronunce di questa Corte (ved. per tutte, Sez. 6, n. 31435 de. 24/04/2012, ighune, Rv. 253229), secondo cui, qualora il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per taluna delle cause indicate nell'art. 591 c.p.p., non si applicherebbe la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., riguardando tale previsione soltanto i casi in cui l'inammissibilità sia dichiarata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Questo orientamento appare in contrasto con il letterale tenore del citato art. 616 c.p.p., il quale, nello stabilire l'applicazione di detta sanzione "se il ricorso è dichiarato inammissibile", non distingue affatto tra le varie possibili cause di inammissibilità;
e, d'altra parte, attesa la peculiarità del mezzo di impugnazione non appare affatto illogico che anche te ordinarie cause di inammissibilità, quali previste dall'art. 591 c.p.p., diano luogo ad una sanzione che non trova, invece, applicazione quando esse riguardino un'impugnazione di diverso tipo, dovendosi semmai riguardare come difficilmente giustificabile, sul piano logico, che, a parità di "rimproverabilità" alla parte privata dell'avvenuta proposizione del ricorso rivelatosi inammissibile, la stessa parte sia o non sia soggetta al pagamento della sanzione a seconda che la causa di inammissibilità sia riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3, o a quelle di cui all'art. 591 c.p.p. (tra le ultime, Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014