Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha affermato la sussistenza del reato nella condotta del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione).
Commentari • 9
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Commette il reato di violenza privata il giornalista pretende di intervistare una persona con reiterata, insistente e oppressiva pressione per il tramite dell'imposizione di domande, di riprese video e di posture fisiche, cui la persona intervistata tentava invano di sottrarsi; una condotta siffatta può certo ricondursi a quella peculiare forma di violenza privata indicata dalla costante giurisprudenza di legittimità quale violenza "impropria", vale a dire un tipo di coartazione dell'altrui libertà «che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali». Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/1998, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Aldo Sanlino Presidente del 27.2.1998
1. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe Sica " N. 1195
3. " LF AM " REGISTRO GENERALE
4. " ND IO " N. 17488/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Appello di Trieste avverso la sentenza in data 27.2.97 emessa dal GIP della Pretura Circ.le di Pordenone, nel procedimento a carico di IC AD, IC AG E IC IA.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. SICA Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
IN FATTO e IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il GIP presso la Pretura Circ.le di Pordenone, assolveva IC AD, IC GE e IC IA dal reato di cui all'art. 610 cp., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di TRIESTE, deducendo inosservanza della legge penale (art. 606 comma 1, lett. b cpp), avendo il giudice erroneamente ritenuto che, nella fattispecie, difettasse il requisito della violenza.
Si osserva.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Esattamente rileva il PG ricorrente che - ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata - il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo utilizzato dall'agente che sia idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per violenza deve intendersi sia quella fisica (violenza in senso proprio) che si esplica direttamente nei confronti della vittima, sia quella (violenza impropria) che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione.
Quindi, costituisce violenza la condotta del soggetto che, apponendo un dispositivo di chiusura (catena e lucchetto ad un cancello) impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio alla Pretura di Pordenone per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1998